<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENJOINT.com</title>
	<atom:link href="http://www.enjoint.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enjoint.info</link>
	<description>pace amore legalizzazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fumare marijuana fa dimagrire e riduce il rischio di diabete</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8826</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis Terapeutica]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis World]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[American Medical Journal]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[diminuire]]></category>
		<category><![CDATA[fumare]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8826</guid>
		<description><![CDATA[Sugli effetti terapeutici della cannabis si discute da anni. Nulla però si era ancora detto sulla relazione tra marijuana e dimagrimento. Soprattutto perché è ormai assodato che i fumatori di spinelli mangiano in media 600 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sugli effetti terapeutici della cannabis si discute da anni. <strong>Nulla però si era ancora detto sulla relazione tra marijuana e dimagrimento</strong>. Soprattutto perché è ormai assodato che i fumatori di spinelli mangiano in media 600 calorie al giorno in più. Conseguenza della cosiddetta ‘fame chimica’, la stimolazione dell&#8217;appetito provocata da sostanze cannabinoidi.<br />
Eppure <strong>uno studio pubblicato dalla rivista The American Journal of Medicine &#8211; a cura di esperti della University of Nebraska, dell&#8217;Harvard school of public health, del Beth Israel deaconess medical center di Boston &#8211; sostiene questa tesi controintuitiva: le canne in realtà rappresenterebbero una cura per l&#8217;obesità e diminuirebbero il rischio di diabete.</strong><br />
Sono stati osservati <strong>4.600 individui</strong>. Gli studiosi hanno osservato 4.600 individui sani. Il 12% di questi erano fumatori abituali di marijuana, un altro 42% aveva fatto uso di erba in passato. Dagli esami e a parità di condizioni è emerso che i cannabis-addicted sono sempre più magri degli altri e hanno un livello maggiore di colesterolo buono nel sangue.<br />
La legalizzazione è il prossimo obiettivo. <strong>Aumentano a vista d&#8217;occhio gli studi sulle relazioni tra usi medici e marijuana</strong>. Una questione diversa da quella attinente alla legalizzazione, ma che spesso costituisce il presupposto alla successiva regolamentazione giuridica. Se ne è parlato tanto negli Stati Uniti, ma anche in tanti altri Paesi: un esempio in Europa è la Repubblica Ceca.</p>
<p><span id="more-8826"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: lettera43.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bufala degli orti domestici illegali per decisione dell’Ue</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8820</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8820#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENjOINTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bufala]]></category>
		<category><![CDATA[domestici]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[orti]]></category>
		<category><![CDATA[sementi]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8820</guid>
		<description><![CDATA[La madre delle bufale è sempre incinta e in questi giorni smitraglia il web con allarmati parti plurigemellari: l’Unione Europea si appresterebbe a vietare – nientemeno! – gli orti domestici e a mettere fuori legge ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La madre delle <strong>bufale</strong> è sempre incinta e in questi giorni smitraglia il web con allarmati parti plurigemellari: l’Unione Europea si appresterebbe a vietare – nientemeno! – gli <strong>orti domestici</strong> e a mettere fuori legge le varietà tradizionali di colture; scambiare i semi o conservarli dal raccolto per la prossima semina diventerebbero <strong>atti criminali</strong>.</p>
<p><span id="more-8820"></span></p>
<p><strong>Non è vero. </strong>Non bolle nulla del genere nelle pentole dell’Ue. Ecco in realtà come stanno le cose.</p>
<p>L’Unione Europea sta mettendo a punto nuove norme per il <strong>commercio</strong> dei semi, o meglio del materiale riproduttivo vegetale: ecco l’<a href="http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/review_eu_rules/index_en.htm" target="_blank">intero dossier</a> (via <a href="http://www.ecowiki.it/orti-illegali-per-colpa-delleuropa-bufala.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Ecowiki+%28EcoWiki%29" target="_blank">Ecowiki</a>) ed ecco la sintesi che ne fa <a href="http://www.vogliaditerra.com/archivio/2013/05/semi-e-piante-presto-fuori-legge-bufala/" target="_blank">Vogliaditerra</a>: il Contadino, oltre ad essere saggio, è sempre ben informato ma, essendo forestiero, ha un suo modo particolare di usare l’italiano</p>
<p><em>Questa legge ovviamente rimpiazzerà e unificherà qualcosa come dodice normative già esistenti: l’idea che non puoi vendere su grande scala seme non certificata su germinabilità e purezza non è mica nata oggi. Ovviamente favorisce i grandi che hanno i mezzi per farlo, ma se tu passi i tuoi semi di pomodoro a un altro amico non siete fuorilegge e puoi anche venderlo su piccola scala</em></p>
<p>Il testo completo della proposta di regolamento <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:IT:PDF" target="_blank">è qui</a> in versione italiana. Per chi non avesse tempo e voglia di leggersi tutto, riprendo i punti salienti delle <a href="http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/review_eu_rules/docs/faq_regulation_proposal_en.pdf" target="_blank">FAQ</a> (disponibili solo in inglese) su <strong>registrazione</strong> delle <strong>sementi</strong> e piccoli produttori, attingendo anche dalla traduzione offerta dal già citato Ecowiki.</p>
<p>I giardinieri e i contadini che usano semi e piante per il proprio consumo non sottostanno a queste regole. La proposta offre la scelta ai contadini tra usare semi certificati o non certificati (standard). La scelta dipende dalle necessità e dalle preferenze di ogni coltivatore. I semi certificati offrono migliori garanzie di qualità mentre quelli standard di solito hanno prezzo più bassi.</p>
<p>Lo <strong>scambio di semi</strong> o altro materiale per la riproduzione delle piante tra non professionisti resta al di fuori degli scopi della legge. Ciò che viene venduto da non professionisti o da micro imprese per mercati di nicchia è esente dall’obbligo di registrazione. Le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro possono vendere le loro varietà di piante di nicchia senza obbligo di registrazione.</p>
<p>Fonte: Blogeko.iljournal.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ue: piccoli ortaggi fuorilegge, vietato prodursi il cibo</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8812</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8812#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amatoriali]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[coltivare]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[fuorilegge]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[mangiare]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[orto]]></category>
		<category><![CDATA[piccoli coltivatori]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[semina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8812</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova legge proposta dalla Commissione Europea renderebbe illegale “coltivare, riprodurre o commerciare” i semi di ortaggi che non sono stati “analizzati, approvati e accettati” da una nuova burocrazia europea denominata “Agenzia delle Varietà Vegetali ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Una nuova legge proposta dalla Commissione Europea renderebbe illegale “coltivare, riprodurre o commerciare” i semi di ortaggi che non sono stati “analizzati, approvati e accettati” da una nuova burocrazia europea denominata “Agenzia delle Varietà Vegetali europee</strong>”. Si chiama “Plant Reproductive Material Law”, e tenta di far gestire al governo la regolamentazione di quasi tutte le piante e i semi. Se un contadino della domenica coltiverà nel suo giardino piante con semi non regolamentari, in base a questa legge, potrebbe essere condannato come criminale. Questa legge, protesta Ben Gabel del “Real Seed Catalogue”, intende stroncare i produttori di varietà regionali, i coltivatori biologici e gli agricoltori che operano su piccola scala. «Come qualcuno potrà sospettare – afferma Mike Adams su “Natural News” – questa mossa è la “soluzione finale” della Monsanto, della DuPont e delle altre multinazionali dei semi, che da tempo hanno tra i loro obiettivi il dominio completo di tutti i semi e di tutte le coltivazioni sul pianeta».</p>
<p><span id="more-8812"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Criminalizzando i piccoli coltivatori di verdure, qualificandoli come potenziali criminali – aggiunge Adams in un intervento ripreso da “Come Don Chisciotte” – i burocrati europei possono finalmente «consegnare il pieno controllo della catena alimentare nelle mani di corporazioni potenti come la Monsanto». Il problema lo chiarisce lo stesso Gabel: «I piccoli coltivatori hanno esigenze molto diverse dalle multinazionali – per esempio, coltivano senza usare macchine e non vogliono utilizzare spray chimici potenti». Per cui, «non c’è modo di registrare quali sono le varietà adatte per un piccolo campo, perché non rispondono ai severi criteri della “Plant Variety Agency”, che si occupa solo dell’approvazione dei tipi di sementi che utilizzano gli agricoltori industriali». Praticamente, d’ora in poi, tutte le piante, i semi, gli ortaggi e i giardinieri dovranno essere registrati. «<strong>Tutti i governi sono, ovviamente, entusiasti dell’idea di registrare tutto e tutti</strong>», sostiene Adams. Tanto più che «<strong>i piccoli coltivatori dovranno anche pagare una tassa per la burocrazia europea per registrare i semi»</strong>. Gestione delle richieste, esami formali, analisi tecniche, controlli, denominazioni delle varietà: tutte le spese saranno addebitate ai micro-produttori, di fatto scoraggiandoli.</p>
<p style="text-align: justify;">«Anche se questa legge verrà inizialmente indirizzata solo ai contadini commerciali – spiega Adams – si sta stabilendo comunque un precedente che, prima o poi, arriverà a chiedere anche ai piccoli coltivatori di rispettare le stesse folli regole». Un tecno-governo impazzito: «Questo è un esempio di burocrazia fuori controllo», spiega Ben Gabel. «Tutto quello che produce questa legge è la creazione di una nuova serie di funzionari dell’Ue, pagati per spostare montagne di carte ogni giorno, mentre la stessa legge sta uccidendo la coltura da sementi prodotti da agricoltori nei loro piccoli appezzamenti e interferisce con il loro diritto di contadini a coltivare ciò che vogliono». Inoltre, aggiunge Gabel, è molto preoccupante che si siano dati poteri di regolamentare licenze per tutte le specie di piante di qualsiasi tipo e per sempre – non solo di piante dell’orto, ma anche di erbe, muschi, fiori, qualsiasi cosa – senza la necessità di sottoporre queste rigide restrizioni al voto del Consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Come sempre, il diavolo si nasconde nei dettagli: <strong>«Il problema di questa legge è sempre stato il sottotitolo, che dice un sacco di belle cose sul mantenimento della biodiversità e sulla semplificazione della legislazione»,</strong> come se il nuovo dispositivo rendesse finalmente le cose più facili,<strong> ma «negli articoli della legge c’è scritto tutto il contrario»</strong>, avverte Adams. Esempio: dove si spiega come “semplificare” le procedure per le varietà amatoriali, non si fa nessun accenno alle accurate classificazioni già elaborate dal Defra, il dipartimento britannico per l’agricoltura impegnato a preservare le varietà amatoriali. Di fatto, spiega lo stesso Adams, la maggior parte delle sementi tradizionali saranno fuorilegge, ai sensi della nuova normativa comunitaria. «Questo significa che l’abitudine di conservare i semi di un raccolto per la successiva semina – pietra miliare per una vita sostenibile – diventerà un atto criminale». Inoltre, spiega Gabel, questa legge «uccide completamente qualsiasi sviluppo degli orti nel giardino di casa in tutta la comunità europea», avvantaggiando così i grandi monopoli sementieri.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ quello che stanno facendo i governi, insiste Adams: «<strong>Stanno prendendo il controllo, un settore alla volta, anno dopo anno, fino a non lasciare più nessuna libertà</strong>», al punto di «ridurre le popolazioni alla schiavitù in un regime dittatoriale globale». Si avvera così la “profezia” formulata da Adams nel libro “Freedom Chronicles 2026” (gratuito, scaricabile online), nel quale un “contrabbandiere di semi” vive in un tempo in cui le sementi sono ormai divenute illegali e c’è gente che, per lavoro, ne fa contrabbando, aggirando le leggi orwelliane imposte della Monsanto. L’incubo pare destinato a trasformarsi in realtà: «<strong>I semi stanno per diventare prodotti di contrabbando», afferma Mike Adams. «Chiunque voglia prodursi il suo proprio cibo sta per essere considerato un criminale»</strong>. Questo, conclude Adams, è il dominio totale sulla catena alimentare. «Tutti i governi cercano un controllo totale sulla vita dei cittadini». Per questo, oggi «cospirano con le multinazionali come la Monsanto», ben decisi a confiscare la libertà più elementare, cioè il diritto all’alimentazione. «Non vogliono che nessun individuo sia più in grado di coltivare il proprio cibo».</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: libreidee.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidoping, la Wada ha deciso: niente più squalifiche per uso di cannabis</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8807</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8807#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis World]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anti-doping]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[federazione]]></category>
		<category><![CDATA[Morale]]></category>
		<category><![CDATA[soglia]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[squalifiche]]></category>
		<category><![CDATA[THC]]></category>
		<category><![CDATA[Wada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8807</guid>
		<description><![CDATA[L’Agenzia mondiale antidoping ha alzato il livello di positività da una soglia massima consentita di 15 nanogrammi di Thc per millimetro a 150 nanogrammi per millimetro: dieci volte tanto. Quasi una liberalizzazione.

Farsi una canna non ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L’Agenzia mondiale antidoping ha alzato il livello di positività da una soglia massima consentita di 15 nanogrammi di Thc per millimetro a 150 nanogrammi per millimetro: dieci volte tanto</strong>. Quasi una liberalizzazione.</p>
<p><span id="more-8807"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Farsi una canna non è più un reato, almeno nello sport. Lo ha stabilito la Wada (l’agenzia mondiale per l’antidoping) che sabato scorso ha alzato il livello di positività, e quindi di punibilità, per quello che riguarda la presenza di cannabis nelle urine<strong>. </strong>Si è passati da una soglia massima consentita di 15 nanogrammi di Thc (tetraidrocannabinolo) per millilitro a 150 nanogrammi per millilitro: dieci volte tanto<strong>.</strong> Quasi una liberalizzazione de facto per una droga ricreativa che qualsiasi studio o rivista medica ha sempre sostenuto non può migliorare in alcun modo le prestazioni sportive, se non come aiuto a rilassarsi per un atleta troppo nervoso.<strong> Innalzando l’asticella ai 150 n/g la Wada spiega che potrebbe cancellare oltre l’80% delle positività di cannabis riscontrate ogni anno, che incidono addirittura per poco meno del 10% sulle positività totali degli atleti e sulle squalifiche. E concentrarsi sul doping vero e proprio, risparmiando soldi e dirottandoli nella lotta ad altro tipo di sostanze.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero che la Wada non ha mai inserito il test per il rilevamento delle droghe ricreative nei controlli a sorpresa degli atleti lontano dalle competizioni, ma solo in quelli ravvicinati prima e dopo le gare, è anche vero che la sostanza rimane diverse settimane nel sangue e nelle urine. E quindi una canna fumata a una festa anche fino a un mese prima di una competizione può essere individuata. Per questo<strong> il rischio è che le squalifiche per consumo di cannabis si configurassero come delle vere e proprie sanzioni ‘morali’ e non sportive. Con la nuova soglia a 150 n/g si cerca di evitarlo, anche se utilizzare cartine e filtri la sera prima della gara è ancora punibile</strong>. Non una vera e propria liberalizzazione, ma un piccolo passo avanti: dato che la soglia stabilita dalla Wada è comunque più alta della soglia di punibilità in Italia, che si accontenta di 50 n/g.</p>
<p style="text-align: justify;">La cannabis, secondo gli ultimi dati del World Drug Report delle Nazioni Unite è una sostanza consumata dal 2,6/5 % della popolazione mondiale. Nello sport, dove la soglia dei 15 n/g era in vigore dal 1999, sono molti i casi di atleti squalificati per positività al Thc: dal pluricampione olimpico Phelps, sospeso dalla sua federazione dopo che una rivista di gossip pubblicò una foto in cui si faceva un bong (d’inverno, lontano dalle gare) al judoka Delpopolo, primo escluso ai Giochi di Londra 2012. L’ultimo caso in Italia è invece quello del calciatore Cissé dell’AlbinoLeffe: squalificato a gennaio per due mesi, per positività a un metabolita di tetraidrocannabinolo dopo un controllo antidoping al termine della partita con il Pavia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad anticipare la nuova frontiera di tolleranza per l’uso creativo della cannabis nello sport ci ha pensato qualche anno fa la Stella Rossa Belleville, squadra di calcio della periferia parigina nata nel 2010 dalla fusione tra la Dynamo Belleville e Spartak Menilmontant. <strong>Sono parte del Cannabis Social Club, una società per la promozione consapevole dell’uso a fini ricreativi e terapeutici della cannabis, che a gennaio ha aperto una filiale anche in Italia: a Racale, provincia di Lecce.</strong> Con la musica di Bob Marley (grande calciatore, oltre che musicista) e le canne che girano negli spogliatoi, prima e dopo la partita, quelli della Stella Rossa Belleville giocano per tutta Europa per informare, divertire e divertirsi. Poi in campo perdono sempre: a dimostrazione che, come ha capito anche la Wada, la cannabis tutto è fuorché una sostanza per migliorare le prestazioni sportive.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: ilfattoquotidiano.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivoluzione dolce di Canapuglia</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8801</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Canapa Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[CanaPuglia]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis terapeutica]]></category>
		<category><![CDATA[ettari]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[nichi vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[semina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8801</guid>
		<description><![CDATA[120 ettari da Nord a Sud, un Progetto di Ricerca e un impianto di prima trasformazione della Canapa, 2° in Italia
“Sappiamo bene che la civiltà della Canapa è stata uccisa dalla civiltà della Plastica”. Il ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>120 ettari da Nord a Sud, un Progetto di Ricerca e un impianto di prima trasformazione della Canapa, 2° in Italia</strong><span id="more-8801"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Sappiamo bene che la civiltà della Canapa è stata uccisa dalla civiltà della Plastica”. Il Presidente della Regione Puglia <strong>Nichi Vendola</strong>, commenta così nel suo ufficio in un confronto con l’Associazione CanaPuglia. <strong>Accoglie con consapevole entusiasmo la notizia dei 120 ettari di Canapa seminati in Puglia assieme a un progetto di ricerca a cura del C.R.A. e l’installazione di un impianto di prima trasformazione delle balle di Canapa.</strong> Il Presidente auspica l’organizzazione di un Convegno Scientifico di rilievo internazionale, un percorso che riguardi l’economia, l’industria e lo stile di vita. L’obiettivo di CanaPuglia, come ha sottolineato il Presidente dell’ Associazione Claudio Natile, è far luce sulle innumerevoli potenzialità della Canapa nei settori più disparati, sulla Canapa come risorsa e soluzione a problematiche di ordine ambientale, sociale ed economico.<br />
Presenti all’incontro anche Andrea e Lucia che, a Racale, hanno dato avvio alla coltivazione di canapa a scopo terapeutico, nel tentativo di dare voce ai centinaia di malati per troppo tempo ignorati dalle Istituzioni.<br />
“<strong>La cosa più bella</strong>” afferma l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni “<strong>è che CanaPuglia è un progetto che parte dalla Puglia ma si è esteso e sta mettendo radici in tutta Italia</strong>.” Una rivoluzione che, partita dalla Puglia seminerà germi di cambiamento in tutta Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il video integrale della conferenza e tutte le novità sono disponibili sul portale <a href="http://www.canapuglia.it">www.canapuglia.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>River Rock Colorado: come funziona uno dei più grandi dispensari di marijuana medicinale degli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8777</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8777#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannabis Terapeutica]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis World]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cbd]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana]]></category>
		<category><![CDATA[onda verde del colorado]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[red cards]]></category>
		<category><![CDATA[river rock]]></category>
		<category><![CDATA[RockBudder]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Reach]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[THC]]></category>
		<category><![CDATA[tony verzura]]></category>
		<category><![CDATA[vendita e coltivazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8777</guid>
		<description><![CDATA[“I nostri non sono clienti ma pazienti”
Ciò che accade nello Stato del Colorado è una forte presa di coscienza da parte dei cittadini e del governo per quanto riguarda l&#8217;enorme potenziale relativo alla coltivazione e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“<strong>I nostri non sono clienti ma pazienti</strong>”</p>
<p>Ciò che accade nello Stato del Colorado è una forte presa di coscienza da parte dei cittadini e del governo per quanto riguarda l&#8217;enorme potenziale relativo alla coltivazione e vendita della cannabis.<br />
<strong>L&#8217;“onda verde del Colorado” è iniziata nel 2000</strong>, quando i cittadini hanno votato un emendamento per legalizzare la marijuana per scopi medicinali. Nel 2008 <strong>il numero di Red Cards consegnate ai pazienti che vivono negli Stati Uniti</strong> è stato di circa 2.000.<strong> Nel 2011</strong>, secondo il Colorado Medical Marijuana Register il numero <strong>è salito a più di 127.000 clienti ed è ancora attualmente in crescita.</strong><br />
Colorado e Washington sono stati i primi due Stati, inoltre, a legalizzare la marijuana per uso ricreativo durante le elezioni dello scorso novembre.<br />
Per capire come funziona il business della marijuana medica, abbiamo avuto un colloquio con <strong>Tony Verzura da River Rock Colorado</strong>, uno dei più grandi dispensari medici di marijuana nello Stato del Colorado. L&#8217;azienda, nata nel 2009, ha due sedi: una nella zona est e una nella zona ovest della città di Denver.</p>
<p><span id="more-8777"></span></p>
<p><strong>Chi sono le persone che compongono lo staff e che tipo di lavoro fanno?</strong><br />
Abbiamo oltre 70 dipendenti che adempiono le mansioni di: consulenza legale, coltivazione, rifilatura, trattamento, imballaggio, monitoraggio delle scorte, gestione dei punti vendita e della vendita al dettaglio, commercializzazione, assistenza sanitaria e sul benessere fisico, ecc.</p>
<p><strong>Potete stilare un profilo dei vostri clienti?</strong><br />
Innanzitutto noi non chiamiamo i nostri &#8220;pazienti&#8221; &#8220;clienti&#8221;. Il paziente medio è di circa 55 anni maschio o femmina, e in generale in cerca di aiuto, perchè i medici tradizionali hanno abbandonato la causa. Cerchiamo di aiutare i pazienti sviluppando programmi di trattamento efficaci per far fronte a condizioni come cancro, sclerosi multipla, fibromialgia, lupus, Crohn, malattia degenerativa delle ossa, disturbi del sistema immunitario, neuropatia, lesioni del ginocchio, chirurgia spinale, artrite, gotta, nausea e condizioni di dolore cronico. Tali trattamenti sono documentati attraverso indagini sui pazienti, e si cerca di lavorare in rapporto con i medici dei pazienti per monitorare i progressi. Uno dei casi più recenti, riguarda una donna che non aveva mai provato la cannabis in tutta la sua vita, e che aveva subito, senza successo, dei cicli di chemioterapia per sconfiggere un cancro al pancreas. Quando è arrivata il suo cancro era alla fase 4 con una conta di 248 cellule cancerose. Solo 32 giorni dopo l&#8217;inizio del nostro programma, di 90 giorni in totale, i medici le hanno riferito un calo delle cellule cancerose da 248 a 138! Noi incoraggiamo i nostri pazienti a cambiare il loro stile di vita seguendo una dieta anti-infiammiatoria con un livello equilibrato di PH ed alimenti sani. Questo riduce notevolmente il rischio di diffusione delle malattie nel corpo e aiuta a controllare l&#8217;infiammazione in generale in modo che i trattamenti a base di cannabis abbiano maggiore impatto.</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://www.dolcevitaonline.net/wp-content/uploads/2013/05/about-top1.jpg" width="718" height="149" /></p>
<p><strong>Avete un punto informazioni dove i clienti possono conoscere i prodotti e le modalità di produzione? </strong><br />
Attualmente utilizziamo il nostro sito web www.riverrockcolorado.com, e nei negozi si possono trovare diverse brochure. Abbiamo una pagina Facebook, un account Twitter, e utilizziamo i link di youtube proposti sul nostro sito web per indirizzare l&#8217;utente attraverso i diversi livelli di informazione. Inoltre quest&#8217;anno abbiamo lanciato il nostro canale di YouTube chiamato RiverRockTV, ed è in costruzione un canale informativo “Come fare per” particolarmente dedicato ai pazienti in cerca di informazioni iniziali sui trattamenti e i prodotti.</p>
<p><strong>Che tipo di prodotti che possiamo trovare sul menu?</strong><br />
Produciamo letteralmente tutto, dai semi ai prodotti in vendita in modo da offrire una delle più ampie scelte al mondo. Al momento coltiviamo oltre 180 qualità e abbiamo il nostro reparto di genetica di fama mondiale gestito dal genetista Scott Reach di Rare Darkness. Nei nostri centri, al giorno d&#8217;oggi, si possono trovare circa 70 ceppi disponibili. Abbiamo attualmente oltre 10 qualità con un alto livello di CBD (Cannabidiol) che seguono un costante programma di coltivazione al fine di sviluppare qualità nelle quali il CBD sia dominante. Fabbrichiamo, inoltre, 20-30 prodotti commestibili, preparati a base del nostro pluripremiato olio contenente estratti di sativa, indica, ibrida, CBD, e OG, con prezzi che variano da $ 5/100mg a  $10/200mg. Oltre alle piante e ai prodotti commestibili, produciamo anche una linea di estratti a base di foglie fresche/germogli delle piante. Produciamo inoltre, tè agli estratti di CBD/THC, pomate e tinture all&#8217;estratto organico di CBD/THC e un bagnoschiuma a base di THC. L&#8217;hashish e i suoi derivati, invece, sono una grande risorsa per i pazienti che cercano di trattare disturbi nervosi o condizioni di dolore cronico. I pazienti spesso si rivolgono alla cannabis come ultima risorsa, e in genere pesantemente segnati dai trattamenti medici all&#8217;ossicodone, morfina, o gli altri assassini del dolore in generale. Usiamo alti livelli di THC per provare effettivamente a liberare i pazienti da quei farmaci sostituendoli con prodotti a base di cannabis. Bisogna infatti ricordare che il rapporto di sicurezza per questi farmaci è di 1/10, mentre per  il THC è di 1/10,000. Offriamo ai nostri pazienti hashish pressato, hashish a fusione completa, resina, e un prodotto che chiamiamo RockBudder. RockBudder è prodotto medico ottenuto attraverso il metodo BHO (Butane Honey Oil) che si presenta come un composto cristallino con un eccipiente residuo 0,01-0,03 ppm. Un accendino, ad esempio è 5 ppm.<br />
Forniamo più di 30 qualità di hashish e concentrati e, recentemente abbiamo creato il primo concentrato estratto attraverso il metodo BHO: Priva. Priva è una pillola che offre ai pazienti un metodo sicuro per il consumo di cannabinoidi attivi specifici per controllare l&#8217;infiammazione, il dolore cronico, e la condizione nervosa, sfruttando un amminoacido naturale per l&#8217;assorbimento. Alla fine dell&#8217;estate 2013 lanceremo, inoltre, il nostro primo nutraceutico.</p>
<p><strong>Cosa si deve fare per poter accedere ai vostri servizi?</strong><br />
Innanzitutto è il medico curante a dover raccomandare l&#8217;uso di cannabis per un paziente. Affinché il paziente possa acquistare da un centro deve registrarsi secondo le regole statali e pagare una piccola tassa. Una volta che il paziente è in possesso di una Red Card rilasciata dallo Stato del Colorado è concesso il permesso di acquistare da qualsiasi centro autorizzato. I pazienti che arrivano in uno dei nostri centri devono quindi esibire un documento e la Red Card. Il paziente dovrà compilare alcuni incartamenti di base prima di poter accedere alla “medical zone”. Se non si forniscono i documenti richiesti, invitiamo semplicemente a lasciare la struttura. L&#8217;ingresso è infatti separato in modo che il pubblico inizialmente non possa vedere la medicina o i prodotti. Questo ci permette di controllare l&#8217;accesso del paziente alla medicina senza rischiare interferenze con il pubblico. Una volta che il paziente è in grado di accedere alla zona medicinale viene accolto da un nostro dipendente che presenta i prodotti. Se un paziente si trova in una condizione terminale richiedo un incontro faccia a faccia per analizzare la condizione in maniera approfondita. Questi pazienti li chiamiamo “pazienti sponsorizzati”, e sviluppiamo con loro programmi adattati che provvedano ad un migliore stile di vita. Una volta effettuato l&#8217;acquisto si riceve una fattura, e la medicina è correttamente etichettata secondo gli standard Statali.</p>
<p><strong>Qual&#8217;è il rapporto con la concorrenza?</strong><br />
Al momento della fioritura di questo settore, due anni fa, si contavano oltre 1000 centri in tutto lo stato, principalmente concentrati in tre aree di cui una è quella di Denver. Oggi, si contano poco meno di 400 centri, e la maggior parte si trovano a Denver, ce ne sono solo cinque nel nostro quartiere! La differenza tra la nostra filosofia e quella di altri centri è la nostra passione per la cura del paziente. La nostra capacità di fornire i mezzi di accesso sicuro ai trattamenti di cannabis. Siamo orgogliosi di aiutare i pazienti e di permettergli, attraverso i nostri trattamenti, di vivere una vita migliore. La maggior parte dei centri, si sta dedicando piuttosto al lato “ricreativo” mettendo da parte il lato “medicinale” della cannabis. L&#8217;uso ricreativo e quello medico corrispondono a due target completamente diversi. Noi ci dedichiamo ai pazienti, non ai clienti.</p>
<p><strong>In termini di business, cosa guadagna lo Stato del Colorado e quanto ci perde il governo federale?</strong><br />
Quello del Colorado è un modello basato sul profitto e per questo si distingue da tutti gli altri Stati. Lo Stato del Colorado, attualmente, guadagna il 7,62% (sotto forma di tasse) su tutta la cannabis venduta nei centri medici. Questo settore ha fornito oltre 10.000 posti di lavoro, e continuerà a crescere. Il governo federale raccoglie le imposte sui salari, redditi e, capitale, e al momento non prevede alcuna tassa aggiuntiva sulla cannabis medica. Bisogna inoltre tenere a mente che è illegale tassare un farmaco per i pazienti, ma in questo settore a causa della attuale situazione tra Stato e governo federale questo risulta essere l&#8217;unico modo per mantenere in vita il programma. Il mercato della cannabis illegale è stimato oltre 100 miliardi solo negli Stati Uniti, e il governo federale potrebbe guadagnare migliaia di miliardi di dollari dalle tasse se consentisse a tutti gli Stati di fornire un accesso legale alla cannabis. La quantità di posti di lavoro in tutta la nazione sarebbe enorme. Fornire posti di lavoro nel settore agricolo, in questo paese, ci permetterebbe di espanderci economicamente all&#8217;interno invece di dipendere costantemente da altri paesi.</p>
<p>a cura di Giulia Rondoni</p>
<p><strong>—————————–<strong>—————————–<strong>—————————–</strong></strong></strong></p>
<p><strong>Attenzione</strong>: articolo in esclusiva per Enjoint.com / Dolce Vita<br />
(riportare link fonte in caso di pubblicazione su altri siti)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Legale 6° Sezione 29 aprile 2013 in tema Cannabis</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8784</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8784#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocato risponde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Alberto Zaina]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[leggittimità costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[offensività]]></category>
		<category><![CDATA[pena]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sesta Sezione]]></category>
		<category><![CDATA[tossicodipendenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8784</guid>
		<description><![CDATA[Esiste indubbiamente una questione cannabis, di carattere normativo-giurisdizionale; non è certo questa una novità.

La negativa soluzione adottata con la sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, n. 18804/13, pubblicata proprio in questi giorni e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste indubbiamente una questione <i>cannabis, </i>di carattere normativo-giurisdizionale;<i> </i>non è certo questa una novità.</p>
<p><span id="more-8784"></span></p>
<p>La negativa soluzione adottata con la <a href="wp-content/uploads/2013/05/sentenza-Cassazione-6°-questione-legittimità-costituzionale.pdf" target="_blank">sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione</a>, n. 18804/13, pubblicata proprio in questi giorni e che dichiara manifestamente non infondata la duplice questione di legittimità costituzionale, denunziata sia in relazione all&#8217;iter di approvazione della L. 49/2006, sia riguardo allo specifico profilo dell&#8217;art. 73 dpr 309/90<strong>[1]</strong>, esclude, irragionevolmente, la possibilità di adottare una soluzione giurisprudenziale e legislativa logica, uniforme, costante e coerente con l&#8217;evoluzione e le necessità del comune e del pubblico sentire sociale.<br />
Essa si pone, altresì, in aperto ulteriore contrasto con l&#8217;indirizzo normativo europeo, già disapplicato ingiustificatamente dal legislatore italiano.<br />
Con riserva di approfondire, in corso di trattazione, le specifiche critiche che devono essere mosse antagonisticamente alle giustificazioni contenute nella sentenza, giovi, comunque, sin d&#8217;ora precisare con franchezza (e senza ricorrere ad inutili perifrasi di circostanza) che la decisione della Corte non convince affatto.<br />
Essa, infatti, mostra due importanti lacune di carattere sistematico.</p>
<p>Da un lato, i fondamentali temi del rispetto dei requisiti previsti dall&#8217;art. 77 co. 2 Cost. in ipotesi di ricorso ad attività di legislazione per decreto e del rapporto di omogeneità che, deve intercorrere fra decreto legge e legge di conversione, rimangono sostanzialmente elusi, siccome vengono affronti con una metodologia che, nella sua sinteticità, risulta approssimativa e per nulla esauriente.<br />
Questo procedimento esegetico diviene presupposto sul quale si forma un complessivo errore ermeneutico in cui la Corte di Cassazione incorre su entrambi gli argomenti.</p>
<p>Dall&#8217;altro, i giudici di legittimità affrontano, infatti, l&#8217;importante tematica del rapporto di conformità costituzionale della norma ordinaria, omettendo di soffermarsi sul valore di fonte primaria del diritto della decisione UE 757/GAI/2004, cui – attraverso l&#8217;art. 117 Cost. &#8211; il diritto italiano deve uniformarsi.<br />
La Corte si sofferma semplicemente ed esclusivamente sull’art. 4 dell’articolato complesso normativo europeo e circoscrivendo la propria attenzione a questa sola disposizione (della quale, peraltro, viene fornita un&#8217;interpretazione opinabile) omettendo in concreto, invece, di considerare le premesse (in special modo il punto 5 di tale paragrafo) che appaiono geneticamente risolutive.</p>
<p>L’interpretazione esegetica che deriva da tale processo di indagine del testo legislativo appare, dunque, affetta da vizio di parzialità, insufficienza e non correttezza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">A)</span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">I DUE PROFILI DI COSTITUZIONALITA&#8217; ECCEPITI</span></b></p>
<p>Nel caso di specie la questione di costituzionalità proposta investiva due aspetti tra loro formalmente e sostanzialmente autonomi.</p>
<p>In primo luogo, la difesa ha dedotto la lesione dei principi governati dall’art. 77 co. 2 Cost. sia per quanto attiene la ipotizzata assenza originaria dei requisiti <b><i>(“necessità ed urgenza</i></b>”<strong>)</strong> che la norma costituzionale prevede per l’adozione della procedura  legiferativa per decreto, sia in relazione alla prospettata discrasia fra l’oggetto del decreto e quello della legge di conversione, con alterazione del cd. criterio di <b><i>“omogeneità</i></b>”.</p>
<p>Come si vede, già <i>prima facie</i>, si tratta di una fattispecie che suppone indubbiamente un accertamento di gran lunga più articolato e poliforme, sul piano squisitamente procedurale, rispetto a quelle premesse che, invece, risultano essere state la guida dell’intervento della Corte.</p>
<p>La tematica, dunque, investiva (ed investe) l’intera architettura del d.l. 272/2005 (e della L. 49/2006 di conversione).</p>
<p>I giudici di legittimità – e non pare certo per comodità di sintesi – si limitano ad indicare, quale primo aspetto dello scrutinio costituzionale proposto <b><i>“..la violazione della procedura legislativa per la approvazione della modifica normativa”, </i></b>locuzione che fotografa assai parzialmente i termini di correttezza del problema di formazione della legge sollevato.</p>
<p>In secondo luogo, con l’eccezione respinta, era stato introdotto un dubbio di incostituzionalità, rispetto all’art. 117 Cost., che, invece, involge la specificità dell’oggetto materiale dell’art. 73 comma 1, 1 bis e 5 dpr 309/90.<br />
Si tratta, in concreto della analoga questione già sottoposta all’attenzione della Corte di Appello di Roma (e dai giudici distrettuali rimessa al vaglio della Consulta), con la quale si censura la previsione di un unico trattamento sanzionatorio di medesime condotte aventi, però, ad oggetto sostanze stupefacenti di tipo e natura differente, sul presupposto che la decisione 757/GAI/2004 UE impone indirizzi legislativi affatto differenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">B)</span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">LA SOLUZIONE REIETTIVA ADOTTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE</span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;"> </span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">B1)</span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">LA VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 77 CO. 2° COST.<br />
</span></b></p>
<p>La sentenza della Sesta Sezione affronta, dapprima, il tema strutturale della corrispondenza della procedura adottata nel caso di specie, rispetto al nomotipo stabilito dall’art. 77 comma 2° della Costituzione.<br />
Nulla da eccepire sulla circostanza che il riferimento di giurisprudenza costituzionale, cui si ispira la riflessione della Corte Suprema sia proprio quello della recente sentenza 22 resa dal Giudice delle leggi il 13-16 febbraio 2012.</p>
<p>Come affermato da autorevole dottrina costituzionale<strong>[2]</strong>, tale pronunzia si pone nel solco delle precedenti sentenze 171/2007 e 128/2008, che già avevano esaminato l’ipotesi della possibile non omogeneità del contenuto del decreto-legge rispetto alla successiva legge di conversione, costituendo un momento evolutivo delle stesse, dal momento <b><i>che “ritiene tout-court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità</i></b>”<strong>[3]</strong>.</p>
<p>Prima, però, di verificare se, realmente, nel caso di specie – come sostenuto dalla Corte &#8211; non emerga<b><i> “con immediatezza la disomogeneità tra il contenuto del decreto legge e quello della legge di conversione che giustifichi il dubbio di costituzionalità”,</i></b> ci si deve soffermare su di un ulteriore profilo del tutto assorbente e preliminare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">B2)</span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;ASSENZA GENETICA NEL DECRETO LEGGE 272/2005</span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">DEI REQUISITI COSTITUZIONALI </span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">DI URGENZA E NECESSITA&#8217; </span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">IN RELAZIONE ALL&#8217;ART. 4</span></b></p>
<p>Si deve, infatti, pregiudizialmente a qualsiasi altro scrutinio, verificare, davvero rigorosamente, se il d.l. 272/2005<strong>[4]</strong>, in relazione alle tematiche di modifica del dpr 309/90, presenti, i caratteri di <b><i><span style="text-decoration: underline;">straordinaria necessità ed urgenza</span></i></b> di adozione che sono scolpiti nel comma 2° dell’art. 77 Cost. .</p>
<p>Per meglio comprendere la problematica che si va approfondendo, va ricordato che le modifiche alla legge sugli stupefacenti vennero celate, dal legislatore dell’epoca, all’interno  di un D.L. – il 272 del 30 dicembre 2005 – il cui oggetto essenziale e principale era quello di <b><i>“garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell&#8217;Amministrazione dell&#8217;interno”.</i></b></p>
<p>Appare, quindi, indubbio che, proprio la sospetta singolarità della metodologia di formazione originaria del complesso normativo<strong>[5]</strong>, attesa la eterogeneità ed autonomia degli argomenti sui quali esso interveniva, costituisca, di per sé, già significativo indice dell&#8217;”<b><i>assenza evidente dei presupposti costituzionali della decretazione d&#8217;urgenza”</i>[6]<i>.</i></b></p>
<p>Si deve, infatti, sottolineare come la presenza di norme estranee “&#8230;<b><i>all&#8217;oggetto ed alla finalità del decreto-legge, si configura un vizio di omogeneità del contenuto normativo che provoca la mancanza dei presupposti costituzionali”.</i>[7]</b></p>
<p>Nella fattispecie l&#8217;art. 4 si propone, all&#8217;interno del complessivo sistema sul quale si regge il D.L. 272/2005, come norma che appare priva di colleganza oggettiva e teleologica rispetto alla restante parte del provvedimento.</p>
<p>La stessa sentenza 22/2012 esclude tassativamente che la sola presenza di una norma nel corpo di un più complessivo decreto-legge valga <b><i>“a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza propria delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità”.</i></b></p>
<p>Dunque, una previsione che si palesi come corpo estraneo alla trama normativa, in funzione della quale è stato previsto il ricorso all&#8217;uso del decreto-legge, non mutua (o non si giova di) quei requisiti costituzionali, che, invece, siano configurabili per altre disposizioni.<br />
Nel caso di specie si coglie, quindi, un primo elemento di prova di quanto si va sostenendo.</p>
<p>Nonostante il ricorso ad unico decreto legge, l’intervento legislativo, contenuto nel D.L. 272/2005 non risulta affatto investire, come, invece, sarebbe stato logico attendersi, <b><i>“una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate”.[8]</i></b></p>
<p>Esso, invece, abbraccia, aree tematiche del tutto autonome ed indipendenti tra loro.</p>
<p>Neppure appare ravvisabile, poi, nel caso specifico, <b><i>“l’intento di fronteggiare situazione straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei…ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare</i></b>”.<strong>[9]</strong></p>
<p>Se tale scopo può, forse, apparire coerente rispetto alle esigenze finanziarie delle Olimpiadi invernali (che avrebbero avuto luogo di lì a pochissimi giorni) oppure ai bisogni del Ministero dell’Interno, non altrettanto può affermarsi riguardo al T.U.Stup. 309/90.</p>
<p>Questa conclusione che pone l&#8217;accento sul profilo distintivo delle varie partizioni del decreto-legge, costituisce, quindi, un ulteriore elemento dimostrativo l&#8217;incongruenza dell&#8217;inserimento del citato art. 4 nel tessuto generale del D.L. 272/2005.<br />
Come osservato da una dottrina coerente con l&#8217;approdo della sentenza 22 del 2012, il decreto-legge deve essere caratterizzato in ogni suo contenuto da una <i>ratio</i> unitaria di urgenza di intervento; tale denominatore comune viene meno (e priva di legittimità lo strumento normativo in parola) ove alcune materie rimangano estranee a tale comune <i>incipit, </i>oppure – come nella fattispecie – difettino totalmente di tale connotato.</p>
<p>Ed anche a tutto volere concedere, appare, pacifico che la parte del d.l. concernente “<b><i>Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”, </i></b>vale a dire la previsione normativa sussunta nell’art. 4 del D.L. 272/2005<strong>[10]</strong>, non presentasse – già in origine e valutata in sé – i caratteri della <b><i>“straordinaria necessità ed urgenza</i></b>“, che il comma 2° dell’art. 77 Cost. tassativamente prevede strutturalmente per permettere al Governo l’adozione di provvedimenti legislativi di carattere provvisorio.</p>
<p>Va ricordato, infatti, che il primo comma dell’art. 4, infatti, revocava l’art. 94-bis (introdotto con l&#8217;art. 8 L. 251/2005 &#8211; exCirielli), norma che regolava la <b><i>“Concessione dei benefici ai recidivi”</i>[11]<i>.</i></b></p>
<p>L&#8217;abrogazione costituiva, in realtà null’altro che di un&#8217;operazione di formale <i>restyling </i>legislativo, la cui essenziale ragione di essere (in relazione alla pretesa urgenza addotta) non si comprende affatto.</p>
<p>Anzi, osservando che la norma in questione (l&#8217;art. 94-bis) è rimasta in vigore per non più di una ventina di giorni<strong>[12]</strong>, emerge evidente una sorta di schizofrenia normativa, che consta – dapprima – della promulgazione di una norma di chiaro contenuto restrittivo, e si risolve, poi, <i>illico et immediate, </i>nella sua abrogazione.</p>
<p>L&#8217;eventuale soppressione di limitazioni all&#8217;accesso a benefici diretti, concepiti in favore di condannati tossicodipendenti, costituisce scelta discrezionale che si traduce in una disposizione normativa, di ordinaria (e non certo <b><i>straordinaria)</i></b> necessità.</p>
<p>Essa, pur in un&#8217;ottica garantista di <i>reformatio in melius,</i> rivolgendosi ad una platea di destinatari assai circoscritta, non pare, quindi, costituire questione che meritasse di dovere venire affrontata con il requisito dell’<b><i>urgenza, </i></b>legittimando<b><i> </i></b>l’emissione di un decreto legge.</p>
<p>A tacere, inoltre, della ulteriore considerazione del fatto che  – nel testo dell&#8217;art. 77 comma 2° Cost. &#8211; il sostantivo “<b><i>casi</i></b>” (cui si abbinano le più volte richiamate parole <b><i>“necessità</i></b>” e “<b><i>urgenza</i></b>”) appare intimamente ed indissolubilmente connesso con l&#8217;aggettivo <b><i>“straordinari</i></b>”, che a tale sostantivo si coniuga qualificandolo in modo specifico.</p>
<p>Non è, infatti, casuale l&#8217;aggettivazione indicata, perchè essa appare sintomatica di una precisa intenzione del legislatore costituente di limitare al massimo il ricorso alla decretazione di urgenza, rendendola espressione di una deroga episodica ad un regime usuale e normale di legiferazione, che poggia su presupposti e procedure del tutto differenti (è, infatti, straordinario, per definizione qualsiasi comportamento <b><i>“fuori dalla normalità”, </i></b>oppure <b><i>“eccezionale”</i></b>).</p>
<p>A considerazioni analoghe a quelle che precedono si presta anche il secondo comma dell&#8217;art. 4 del D.L. 272/2005, che interviene – temperandone l&#8217;esecuzione – sulla disposizione contenuta nel comma 9 lett. c) dell&#8217;art. 656 c.p.p. .</p>
<p>Anche in questo caso, la apparente volontà di mitigare, in epoca successiva, l&#8217;asprezza del testo originariamente licenziato – oltre a tradire l&#8217;approssimazione e superficialità con cui opera il Parlamento – non risponde affatto, all&#8217;esito di un esame obbiettivo, a concrete esigenze che si informino ai criteri di “<b><i>straordinaria necessità ed urgenza”</i></b> evocati dalla norma costituzionale.</p>
<p>La obbiettiva distinguibilità ed indipendenza delle varie aree tematiche ed argomentative affrontate dal D.L. 272/2005, permette di escludere che esistesse realmente un denominatore comune alle stesse e che questa trama connettiva potesse riposare<i> </i>nel sopra indicato<b> <i>unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare.</i></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">B3)</span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">LA CARENZA DI OMOGENEITA&#8217; FRA L&#8217;OGGETTO DEL DECRETO &#8211; LEGGE E LA LEGGE DI CONVERSIONE</span></b></p>
<p>Sostiene il S.C. – a motivazione del proprio rigetto &#8211; che, nella fattispecie esaminata, sia ravvisabile il requisito indefettibile della omogeneità (<i>rectius <b>“non emerge con immediatezza la disomogeneità”</b></i>) tra il contenuto del decreto legge e la legge di conversione, in quanto entrambi i provvedimenti in oggetto avrebbero affrontato il tema della tossicodipendenza.</p>
<p>Da tale premessa ricostruttiva, i giudici di legittimità ricavano, pertanto, la conclusione che l&#8217;oggetto di ciascuno dei due momenti normativi apparirebbe coincidente con l&#8217;altro (precedente o seguente che sia). Così, però, non è.</p>
<p>Afferma la costante giurisprudenza costituzionale (V. anche sent. 171/2007) che la legge di conversione <b><i>“può modificare il contenuto del decreto-legge, sopprimendo, modificando o aggiungendo disposizioni, ma a condizione di rimanere all&#8217;interno di quel contenuto originario”</i>[13]<i>.</i></b></p>
<p>Tale principio sta a significare, testualmente ed inequivocabilmente, che l&#8217;oggetto, che il decreto-legge è chiamato a regolare, deve presentare geneticamente dei confini molto precisi entro i quali esso dispiega efficacia.</p>
<p>Per oggetto (coincidente) del decreto-legge e della legge di conversione, pertanto, non si può intendere (come, invece, diversamente si legge in sentenza) la medesimezza o l&#8217;identità del solo argomento di carattere generale che si intende disciplinare con lo strumento normativo.</p>
<p>Nella fattispecie in disamina, non pare affatto rispondente alla reale consistenza della situazione che si è venuta a creare, (né pare, tanto meno, sufficiente sul piano motivo), la addotta debole tesi che sia il decreto, che la legge affrontavano il <b><i>tema (generale) della tossicodipendenza.</i></b></p>
<p>Come detto sino a questo punto, il confine entro il quale opera il concetto di omogeneità dell&#8217;oggetto disciplinato, impedisce che quest&#8217;ultimo possa venire ampliato in deroga alla <i>ratio</i> originaria.</p>
<p>Nel caso che ci occupa, l&#8217;input<i> </i>normativo, che si traduce nell’oggetto della legislazione, era, in realtà, identificato in uno specifico e settoriale intervento che concerneva un contenuto determinato: “<b>l&#8217;e</b><b>secuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero”.</b></p>
<p>Siamo dinanzi, dunque, ad un <i>corpus</i> originario di attività legislativa, rigorosamente e tassativamente precisato, munito, inoltre, di caratteri argomentativi individualizzanti e altamente tipicizzanti.</p>
<p>Nella susseguente legge di conversione vengono, invece, inseriti, improvvisamente e surrettiziamente, in eccedenza (e deroga) al disposto originario, tutta una serie di nuovi articoli, che modificano, e di commi, che integrano, altre disposizioni, contenute nel dpr 309/90.</p>
<p>Né gli uni, né gli altri, però, presentano alcuna connessione finalistica, teleologica o funzionale con il contenuto originario.</p>
<p>In buona sostanza, tutti gli interventi contenuti nella legge di conversione<strong>[14] </strong>(L. 49 del 21 febbraio 2006), fatta eccezione per l’art. 4, appaiono del tutti inediti o inopinati ed intervengono a regolamentare i più disparati ambiti del dpr 309/90 (dalla ristrutturazione delle previsioni di pena – art. 73 – alla nuova configurazione dell’art. 89 in materia di misure cautelari, dalle modifiche al regime di tutte le misure alternative al carcere, per i detenuti, alle norme procedure che governano gli interventi di polizia giudiziaria sotto copertura ex art. 97 , etc.).</p>
<p>Un caleidoscopico insieme, quindi, di argomenti, dotati di peculiarità assolutamente individualizzanti, pertanto, assolutamente indipendenti tra loro (taluni di diritto sostanziale, altri di diritto processuale) e del tutto eterogenei in relazione agli scopi perseguiti.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene chi scrive che la generica e asseritamente comune matrice tematica <b><i>(il tema della tossicodipendenza) </i></b>che vincolerebbe – ad avviso della Corte di Cassazione – le due fasi legislative, e che, quindi, costituirebbe parametro che escluderebbe la denunziata disomogeneità delle stesse, non può affatto (o minimamente) configurare tecnicamente il concetto di oggetto.</p>
<p>L&#8217;esame comparativo fra il testo del D.L. 272/2005 e della L. 49/2006 costituisce, quindi, tranquillizzante conferma dell&#8217;assunto.</p>
<p>La legge di conversione (L. 49/2006), che surrettiziamente introduce, in questa forma discutibilmente variegata, un complesso ed articolato dettato normativo, concernente la disciplina delle sostanze stupefacenti, [che risulta del tutto originale, siccome non anticipato, neppure <i>per relationem, </i>da alcuna disposizione (fatta eccezione per il solo art. 4)], costituisce esempio lampante di sviamento del procedimento di formazione della legge dalla causa tipica.</p>
<p>Nel caso che ci occupa, vengono, infatti, introdotti elementi di assoluta novità rispetto al testo del decreto-legge (creando, così, una deroga al regime del comma 2° dell’art. 77 Cost.), perché questa introduzione <i>ex novo</i> provoca la conseguenza <b><i>“di spezzare il legame essenziale tra decretazione di urgenza e potere di conversione”</i></b>.<strong>[15]</strong></p>
<p>La scelta di inserire nella L. 49/2006 (conversione del D.L. 272/2005) repentinamente ed improvvisamente, ben 17 articoli, che modificano radicalmente &#8211; in tutto od in parte &#8211; differenti e plurimi profili della materia degli stupefacenti, senza che alcuno di questi si potesse porre, logicamente o strutturalmente, in relazione di conferma o modifica con disposizioni contenute nel decreto-legge, impedisce, inoltre, di potere valutare la sussistenza originaria dei requisiti di <b><i>“straordinaria necessità e urgenza</i></b><i>”</i>, condizione essenziale prevista dall’art. 77/2° Cost. .</p>
<p>Le norme che arricchiscono, pertanto, inopinatamente la legge di conversione per quanto riguarda la disciplina degli stupefacenti, risultano illegittime, perché appaiono prive di un vincolo connettivo rispetto all’originario indirizzo del decreto-legge.</p>
<p>Ci si deve domandare, dunque, come si potrebbe, infatti, solo in virtù dell’esame maieutico del contenuto finale della L. 49 del 21 febbraio 2006 (con riferimento agli artt. da 4 bis a 4 duodevicies) desumere la configurabilità delle disposizioni in esse <i>ex novo</i> contenute rispetto ai predetti canoni di <b><i>“straordinaria necessità e urgenza</i></b><i>”</i>, in assenza di quelle specifiche indicazioni legislative contenute nel d.l. .</p>
<p>In altre parole, se nel decreto-legge il tema della tossicodipendenza è illustrato e trattato dal solo art. 4 (che riguarda esclusivamente la <b>esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero</b>) in base a quale elementi si potrà operare la stima (con un giudizio <i>ex ante)</i> se il contenuto della legge di conversione rispetti (sin dall’origine) dei dettami più volte richiamati?</p>
<p>Il caso che ci occupa, quindi, ricade in pieno nel vizio di<b><i> &lt;&lt;“uso improprio” da parte del Parlamento, dello strumento della legge di conversione, concepito come procedura speciale di approvazione di una legge e utilizzata, invece, consapevolmente al fine di introdurre norme che ben potrebbero essere oggetto di una procedura ordinaria (o di un’altra autonoma procedura d’urgenza, se sussistenti i presupposti fattuali)</i></b>”.<strong>[16]</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">B4)</span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">LA VIOLAZIONE DELL’ART. 117 COST. </span></b></p>
<p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">E DELLA DECISIONE UE 757/GAI/2004</span></b></p>
<p>Analoga sorpresa amara suscitano le giustificazioni addotte per il secondo profilo di costituzionalità dedotto.<br />
Anche in questo caso vengono utilizzate poche e lapidiarie espressioni che, però, a parere di chi scrive, che per il loro ermetismo, non colgono affatto nel segno e suscitano, invece, il sospetto che la Corte si sia pronunziata, senza procedere ad un doveroso approfondimento della specifica questione.</p>
<p>Dal contenuto motivo della sentenza, in ordine al profilo del contrasto fra art. 73 dpr 309/90 ed artt. 117 Cost. e 4 dec. UE 757/GAI/2004, si percepisce la precisa e netta sensazione che i giudici di legittimità fondino il proprio giudizio solamente su di un’interpretazione esasperatamente sillogistica del solo art. 4 (senza considerare le premesse contenute nella decisione ed in special modo la n. 5).</p>
<p>La Corte Suprema, con una valutazione insufficientemente parziale della normativa di riferimento, finisce, quindi, per travisare il senso del complesso della normativa europea.</p>
<p>Il giudice di legittimità, dunque, mostra di non identificare, pertanto, gli elementi essenziali e determinanti della decisione UE 757/GAI/2004.</p>
<p>Chi scrive, ha già avuto modo di soffermarsi, in altre precedenti occasioni sull&#8217;effettiva portata della norma comunitaria, sulla sua capacità di incidenza, quale fonte di diritto primaria, sul diritto interno e, soprattutto sulla circostanza che l&#8217;ordinamento italiano sia tenuto, in presenza di una norma quale è l&#8217;art. 117 Cost., a dare ingresso nel proprio tessuto connettivo ai precetti ed agli indirizzi che la stessa contiene.</p>
<p>Appare, pertanto, opportuno il rinvio agli specifici commenti ed approfondimenti già pubblicati nei mesi scorsi<strong>[17]</strong>, i quali concernono la disamina approfondita e dettagliata delle motivazioni e delle ragioni, che ad avviso di chi scrive, possono legittimano la fondatezza della eccezione di costituzionalità di cui si discute.</p>
<p>In questa sede, vanno confutate sia la metodologia adottata dalla Corte al fine di addivenire al rigetto della eccezione, sia le deduzioni dalla stessa svolte a spiegazione della propria opinione.</p>
<p>In sintesi.<br />
Non pare corretta, sul piano sistematico, l&#8217;interpretazione – contenuta in sentenza &#8211; che sia il solo art. 4 della decisione UE 757/GAI/2004 a raccomandare e prevedere “<b><i>un trattamento sanzionatorio differenziato per i vari tipi di droga”.</i></b></p>
<p>E&#8217;, invece, necessario, tecnicamente, come – peraltro &#8211; più volte affermato, procedere in via pregiudiziale all&#8217;esame del punto n. 5 delle considerazioni preliminari della decisione 2004/757/GAI.</p>
<p>Tale norma – vero fulcro legislativo – costituisce, infatti, passo di carattere generale e, comunque, necessariamente ed ineludibilmente propedeutico alla disamina dell&#8217;impianto normativo propriamente detto, il quale, al successivo art. 4, traduce in termini specifici l&#8217;indicazione generale.</p>
<p>Il punto n. 5) delle premesse della decisione del Consiglio della UE, in parola afferma, infatti, che la sanzioni concernenti le condotte illecite in materia di stupefacenti, devono ispirarsi ai principi della <b><i>“efficacia”, “proporzionalità”</i></b> e <b><i>“dissuasività”.</i></b></p>
<p>Tra questi tre canoni fondamentali, quello che più significativamente si pone in correlazione con le sanzioni previste dall&#8217;art. 73 co. 1 e 5 dpr 309/90, appare quello della <b><i>“proporzionalità” </i></b>della pena.</p>
<p>Il criterio in parola, risulta di specifica importanza tanto a livello di legislazione comunitaria, quanto sul piano del diritto interno italiano, posto che non è, affatto, revocabile in dubbio il suo rango di natura costituzionale, desumibile dal combinato disposto dagli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 Cost.<strong>[18]</strong></p>
<p>Denominatore comune della legislazione interna, oltre che di quella europea è, dunque, l&#8217;intenzione di dare corso ad una effettiva diversificazione di singole situazioni, agendo in tal senso sulla base di paradigmi di carattere eminentemente oggettivo (quale può essere, ad esempio, il quantitativo di sostanza stupefacente).</p>
<p>Affinché il criterio della <b><i>“proporzionalità”</i></b> non rimanga, però, confinato al livello di una semplice e mera petizione di principio, di natura generica ed astratta, il punto n. 5) della decisione del Consiglio dell&#8217;Unione Europea offre specifici e concreti canoni ermeneutici tendenzialmente fattuali.</p>
<p>Questi parametri devono, quindi, essere destinati a favorire l&#8217;individuazione dei limiti di pena: tra essi, riveste una peculiare importanza <b><i>“la natura degli stupefacenti oggetto di traffico”</i>[19]<i>.</i></b></p>
<p>Appare, dunque, evidente che, in base ad una simile caratterizzazione dello scopo da raggiungere, il principio della <b><i>“proporzionalità” </i></b>della pena, si debba necessariamente coniugare con quelli della <b><i>“offensività”</i></b> e della <b><i>“tassatività”.</i></b></p>
<p>La rilevanza del principio di <b><i>“offensività”, </i></b>allo scopo di identificare, in modo corretto e rispettoso dell&#8217;equazione fra fatto e sanzione concreta, la pena da prevedere in relazione ad una specifica ipotesi di reato, appare fuor di dubbio assoluta.</p>
<p>Il principio di <b><i>“offensività”</i></b> diviene, quindi, al contempo, presidio di <b><i>“controllo delle scelta di politica criminale</i></b>” e <b><i>“criterio ermeneutico indirizzato al giudice”</i>[20]<i>.</i></b></p>
<p>Il concetto di <b><i>“offensività”, </i></b>dunque, come termometro del grado di antigiuridicità di un fatto o di un comportamento, ma – in pari tempo – anche quale parametro del tipo di riprovazione sociale di una condotta, od ancora, del livello di protezione e di tutela di un preciso bene giuridico.</p>
<p>Se, dunque, il legame fra <b><i>proporzionalità</i></b> ed <b><i>offensività, </i></b>appare, alla luce della considerazioni che precedono, simbiotico e diretto, esso, una volta calato nella realtà affrontata dalla decisione 2004/757/GAI, non pare, però, affatto rispettato e declinato dalla struttura dell&#8217;art. 73 commi 1, 1 bis e 5 dpr 309/90, così venutasi a delineare a seguito della novella del 2006.</p>
<p>Come si è già avuto modo di affermare, uno dei profili salienti e di decisiva discontinuità introdotto dalla L. 49/2006, rispetto ai testi previgenti (L. 685/75 e lo stesso dpr 309/90) è consistito nella piena e completa equiparazione del trattamento sanzionatorio di sostanze stupefacenti e psicotrope, tra loro, affatto differenti.</p>
<p>Il generale giudizio di nocività che, naturalmente, connota l&#8217;assunzione di tutte le sostanze stupefacenti, oltre che il carattere di presidio alla tutela collettiva ed individuale della salute (sia sotto il profilo repressivo, che sotto quello preventivo) ha costituito, ad avviso del legislatore italiano, il fondamento di una scelta, per vero, assolutamente opinabile sul piano logico ed in netto contrasto con una fonte di diritto sovranazionale.</p>
<p>L&#8217;omologazione sanzionatoria tra sostanze che già, a costante parere della stessa comunità scientifica internazionale, vengono individuate come, indubbiamente, differenti tra loro, non solo per specifiche caratteristiche organolettiche, ma, soprattutto, in relazione al tipo di conseguenze (psico-fisiche) che la loro assunzione produce, ha, dunque, determinato, in forza della sua disapplicazione, un<i> </i>notevole<i> vulnus </i>del ricordato principio di <b><i>offensività</i></b> .</p>
<p>La previsione normativa di una pena assolutamente identica (nel minimo come nel massimo edittale), in relazione a precisi e dettagliati comportamenti, aventi ad oggetto prodotti e sostanze, che, seppur tutte classificate come illecite, esprimono una diversa, quanto evidente, capacità di attentato alla salute di ne faccia uso, non appare affatto improntata a canoni di ragionevolezza o logicità.</p>
<p>La denunziata elusione del principio di <b><i>“offensività”</i></b>  – nella fattispecie – si traduce ulteriormente nella lesione del principio di <b><i>“proporzionalità”</i></b>, inteso come <i>“espressione di un equilibrio logico-etico-giuridico fra condotta illecita e relativa ricaduta sanzionatoria</i>”. Non dimentica chi scrive, che costituisce chiara evidenza la considerazione che non si possa mai comprimere abnormemente la discrezionalità del legislatore, nella parte in cui essa concerne il <b><i>“livello ed il modulo di anticipazione della tutela”</i>[21]<i>.</i></b></p>
<p>Di tutto questa articolata disamina non vi è, purtroppo, traccia alcuna nella sentenza in commento e la conclusione cui essa perviene tradisce un approccio che, come detto, muove da premesse prospetticamente incomplete, che condizionano negativamente il giudizio.</p>
<p>Del tutto controversa appare, inoltre, la affermazione conclusiva della Corte di legittimità, secondo la quale <b><i>“non si desume alcuna specifica previsione di necessaria differenziazione di pena fra tipi di droghe in quanto il predetto articolo 4 prevede un livello minimo di sanzioni per le droghe maggiormente dannose ma non impedisce che il medesimo trattamento venga riservato a qualsiasi sostanza catalogata come stupefacente”.</i></b></p>
<p>E&#8217;, infatti, agevole eccepire, a confutazione, che:</p>
<ol>
<li>Il comma 2 lett. b) dell&#8217;art. 4 – recependo l&#8217;<i>incipit</i> del punto 5) delle premesse &#8211; prevede un trattamento sanzionatorio aggravato (e derogatorio ai principi base di pena previsti dal comma 1), quando “<b><i>il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone” .</i></b></li>
</ol>
<p>Appare, quindi, pacifico e, soprattutto, confermato l&#8217;indirizzo proprio del legislatore comunitario nel senso di mantenere fermo il discrimine (a livello di pena) fra tipi di droghe, in relazione al grado di nocività delle stesse, operando un raccordando così, rispetto alle generale previsione del punto 5) delle premesse.</p>
<p>E&#8217; indiscutibile scientificamente che la cannabis produca effetti psicotropi e sulla salute dell&#8217;assuntore, neppure comparabili con quelli derivati dall&#8217;assunzione di cocaina, eroina, exstasy o lsd, tanto per citarne alcune.</p>
<p>Siamo dinanzi a ipotesi di forme di danno differenti e non comparabili tra loro.</p>
<p>Nella mancata considerazione di questo decisivo passaggio logico-scientifico riposa l&#8217;errore interpretativo in cui è incorsa la Corte;</p>
<ol>
<li>appare, inoltre, infondata, nella sua sillogistica formulazione, la considerazione che la norma europea non impedirebbe affatto l&#8217;omologazione sanzionatoria di droghe diverse tra loro.</li>
</ol>
<p>E&#8217;, a contrario, vero che proprio la struttura del complesso normativo si distingue, come sopra ricordato, orientandosi alla graduazione delle droghe, in funzione della loro capacità letifera.</p>
<p>Non sono necessari ulteriori richiami sul tema, essendo palese la questione.</p>
<p align="center">** ** **</p>
<p>Ritiene, pertanto, chi scrive che debba farsi strada, senza compromessi, il convincimento della necessità di una profonda revisione critica della posizione assunta dal Supremo Collegio, sul tema<strong>[22]</strong>.</p>
<p>Non è, infatti, ammissibile il permanere dell&#8217;irrisoluta distonia fra norma comunitaria e norma interna, che regolino la medesima materia.</p>
<p>Resta (e si rafforza) la necessità di pensare ad una nuova legge sugli stupefacenti.</p>
<p>Rimini, lì 7 maggio 2013</p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><strong>[1]</strong> Disattendendo così il recentissimo approdo giurisprudenziale della Corte di Appello di Roma del 28 gennaio 2013.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[2]</strong> S.M. CICCONETTI Obbligo di omogeneità del decreto-legge e della legge di conversione? Consultaonline, Studi e commenti, 2012.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[3] </strong>S.M. CICCONETTI Obbligo di omogeneità, cit.</p>
</div>
<div>
<h3><strong>[4]</strong> <i>Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell&#8217;Amministrazione dell&#8217;interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi</i>, pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> n. 303 del 30 dicembre 2005.</h3>
</div>
<div>
<p><strong>[5] </strong>Quale connessione possa avere la abrogazione dell’art. 94 bis dpr 309/90 e la modifica della lett. c) dell’art. 656 comma 9 c.p.p. con le Olimpiadi invernali di Torino non è dato a sapersi.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[6] </strong>V. MARCENO&#8217;, L&#8217;eterogeneità delle disposizioni come male da elusione delle fonti sulla produzione del decreto-legge in FORUM di QUADERNI COSTITUZIONALI.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[7] </strong>V. MARCENO&#8217; L&#8217;eterogeneità cit.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[8]</strong> Corte Cost. sent. 22/2012.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[9] </strong>R. DICKMANN nota a Corte Cost. 16 febbraio 2012, n. 22 in Federalismi.it n. 5/2012.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[10]</strong> <b>Art. 4.Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero</b></p>
<p>1. L&#8217;articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall&#8217;articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.</p>
<p>2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell&#8217;articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l&#8217;assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell&#8217;ambito di una struttura autorizzata e l&#8217;interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l&#8217;alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell&#8217;esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[11] </strong><b>Art. 8 L. 251/2005.</b></p>
<p>1. Dopo  l&#8217;articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente: &#8220;Art.  94-bis &#8211; (Concessione  dei benefici ai recidivi). &#8211; 1. La sospensione dell&#8217;esecuzione della pena detentiva e l&#8217;affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall&#8217;articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell&#8217;esecuzione della pena detentiva e l&#8217;affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall&#8217;articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta&#8221;.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[12]</strong> La L. 251/2005 è entrata in vigore l&#8217;8 dicembre 2005.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[13]</strong> S.M. CICCONETTI Obbligo di omogeneità, cit.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[14]</strong> Le previsioni che vanno dall’art. 4-bis, sino all’art. 4-duodevicies, (cioè ben 17 articoli!!!), risultano introdotte <i>ex novo, </i>in quanto assolutamente prive di un precedente previsione originaria all’interno del testo de D.L. 272/2005, che in materia di stupefacenti prevedeva il solo art. 4.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[15]</strong> Sent. 22/2012 Corte Cost.111.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[16]</strong> V. MARCENO&#8217; L&#8217;eterogeneità cit. pg. 4.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[17]</strong> <b>A proposito del rapporto fra  decisione 2004/757/GAI della UE e dpr 309/90 in tema di stupefacenti</b>, <a href="http://www.diritto.it/">www.diritto.it</a> Sez. Diritto penale, del 7 gennaio 2013;</p>
<p><b> Sulla possibile incostituzionalità dell&#8217;art. 73 co. 1 e co. 5 DPR 309/90 </b><a href="http://www.diritto.it/">www.diritto.it</a> Sez. Diritto penale, del 7 gennaio 2013;</p>
<p><b> Stupefacenti: sintesi giurisprudenziale </b>in <a href="http://www.altalex.com/">www.altalex.com</a>, articolo dell&#8217;8 marzo 2013 ;</p>
<p><b> Detenzione di stupefacenti: la Corte di Appello di Roma rinvia alla Consulta Corte d&#8217;Appello Roma, sez. III penale, ordinanza 28.01.2013</b> in <a href="http://www.altalex.com/">www.altalex.com</a>.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[18] </strong>La tradizione e la cultura penalistica italiana, d&#8217;altro canto, già con giganti con Beccaria o Filangieri, ebbe a segnare ed indicare che senza il richiamo al criterio della proporzionalità, la pena rischia di essere null&#8217;altro che una pubblica vendetta dello Stato.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[19] </strong>Gli altri concernono i <b><i>“quantitativi”, “la commissione di reati in un contesto organizzativo”.</i></b></p>
</div>
<div>
<p><strong>[20]</strong> V. Manes “<b><i>Principi costituzionali in materia penale</i></b>” Atti della conferenza di Madrid 13-15 ott. 2011.</p>
</div>
<div>
<p><strong>[21] </strong>V. Manes “<b><i>Principi costituzionali&#8230;&#8221; cit. pg. 44.</i></b></p>
</div>
<div>
<p><strong>[22]</strong> In attesa dell&#8217;auspicabile intervento della Consulta, potrebbe costituire provocatoria ipotesi di natura processuale, vale a dire quella di disapplicare – da parte del giudice penale &#8211; la norma di diritto interno, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 16 giugno 2005, C-105/2003, la quale predica il principio che la decisione del Consiglio dell&#8217;Unione Europea costituisce, per definizione, fonte primaria di diritto, che vincola il giudice nazionale, il quale deve interpretarla in modo del tutto conforme, con la conseguenza che l&#8217;estensione della sfera di applicazione di detto principio anche alle vere e proprie fonti del diritto comunitario, determina <b><i>“la non applicazione da parte del giudice nazionale e degli organi amministrativi (per questi ultimi V. sent. n. 389 del 1989) delle norme interne contrastanti con l&#8217;ordinamento comunitario”</i></b>.</p>
<p>Una simile soluzione potrebbe trovare, però, concreta applicazione in relazione al solo tema della coltivazione ad uso personale, in quanto non potrebbe avere attuazione per quanto attiene al profilo sanzionatorio, poichè ci troveremmo con un gravissimo vuoto normativo, si che qualsiasi reato relativo alle droghe leggere, rimarrebbe senza sanzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curare la Sclerosi Multipla con la cannabis (testimonianza diretta)</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8766</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8766#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannabis Terapeutica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[avonex]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis terapeutica]]></category>
		<category><![CDATA[interferone]]></category>
		<category><![CDATA[iter]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Morbelli]]></category>
		<category><![CDATA[sclerosi multipla]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>
		<category><![CDATA[spasmi muscolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8766</guid>
		<description><![CDATA[Ormai molti di noi sanno quanto sia difficile per un malato di Sclerosi Multipla (e più in generale per tutti i malati), curarsi con la cannabis. Le difficoltà principali si riscontrano nell’elevato costo dovuto al ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai molti di noi sanno quanto sia difficile per un malato di Sclerosi Multipla (e più in generale per tutti i malati), <strong>curarsi con la cannabis</strong>. Le difficoltà principali si riscontrano nell’elevato costo dovuto al lungo e macchinoso iter per poter reperire quella che ormai è riconosciuta anche scientificamente come una medicina naturale. Abbiamo avuto il piacere di parlare con <strong>Mauro Morbelli</strong>, malato di Sclerosi Multipla<strong> </strong>da circa 16 anni. Tutto è iniziato nel 1997, anno in cui gli è stata diagnosticata la malattia.</p>
<p><span id="more-8766"></span></p>
<p>Inizialmente, dal 1997 al 2007, Mauro si è curato con l’interferone (Avonex), ma ogni 2-3 anni accusava una crisi molto forte che lo costringeva ad assumere dolorosi boli cortisonici da 1000 unità per via endovenosa. Così <strong>dal 2005</strong>, dopo essersi informato a dovere sull’argomento, <strong>ha deciso di curarsi con la cannabis considerato il metodo migliore per evitare effetti collaterali.</strong><br />
Notando gli evidenti risultati positivi nel 2007, contro il parere del suo neurologo decide di smettere totalmente di assumere l’Avonex. Oggi, a distanza di 6 anni <strong>non ha avuto più crisi di forte entità</strong>, facendo <strong>una vita degna di essere vissuta</strong>.</p>
<p>Mauro ci spiega che <strong>assume la cannabis sotto forma di cibo o fumandola</strong>, in particolare la sera, questo lo aiuta anche a risolvere i disturbi del sonno causati dal Provigil, un’anfetamina in genere prescritta ai malati di SM per eliminare la stanchezza, sintomo della malattia.</p>
<p><strong>In passato Mauro ha provato ad interrompere la cura a base di cannabis ma entro una settimana ritornavano gli spasmi muscolari e i dolori</strong>, afferma lui stesso: “il mio neurologo che lavora molto spesso con la chimica ha riconosciuto che la cannabis a me è di aiuto, anche se magari un altro paziente non ne trae beneficio, la cosa è soggettiva”.<br />
A fronte di questa situazione, <strong>il problema che ha riscontrato principalmente è reperire la cannabis,</strong> poiché non volendosi relazionare con il mercato nero ha deciso di coltivarla e produrre personalmente ciò che può alleviare le sofferenze di questa terribile malattia. Un gesto del genere per la legge è punibile con la reclusione da 6 a 10 anni, assurdo se si pensa che uno stupratore rischia molto meno in termini di reclusione (circa 3 anni).<br />
Motivo per cui <strong>Mauro si trova a dover combattere una lunga battaglia per poter affermare davanti alla legge la sua condizione senza passare per un criminale,</strong> dimostrando invece l’effettiva utilità di questa cura. La prassi è lunga e di certo non semplice, infatti, dovrà partecipare a delle sentenze e sottoporsi a delle perizie mediche ordinate dal tribunale per accertare l’effettiva utilità della sostanza.</p>
<p>Se Mauro dovesse vincere la sentenza il giudice può autorizzare l’ASL a fornire al paziente dei medicinali a base di cannabis o permettergli di piantare il fabbisogno annuale.<br />
Ci auguriamo che il tribunale riconosca la <strong>legittimità del comportamento</strong> del soggetto in questione e consenta quindi la <strong>coltivazione personale della cannabis per scopi terapeutici</strong>.</p>
<p>Vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi e ci auguriamo di poter pubblicare presto un’intervista a Mauro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 ettari di Canapa: in Puglia si semina il cambiamento!</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8759</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8759#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Canapa Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis Terapeutica]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis World]]></category>
		<category><![CDATA[Coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[canapa]]></category>
		<category><![CDATA[CanaPuglia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[ettari]]></category>
		<category><![CDATA[neo-edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8759</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 Maggio conferenza stampa dal titolo: Canapa, la pianta che rigenera Uomo, Ambiente ed Economia

Si terrà Martedì 7 Maggio, dalle ore 11.30, presso la Presidenza della Regione Puglia, la conferenza stampa indetta dall‟Associazione CanaPuglia ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 7 Maggio conferenza stampa dal titolo: Canapa, la pianta che rigenera Uomo, Ambiente ed Economia</p>
<p><span id="more-8759"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Si terrà <strong>Martedì 7 Maggio, dalle ore 11.30, presso la Presidenza della Regione Puglia,</strong> la conferenza stampa indetta dall‟Associazione CanaPuglia per comunicare la rivoluzione in atto. L‟obiettivo è dar voce e rilievo ad un fenomeno di portata storica che vede protagonista una soluzione naturale per rigenerare l‟Uomo, l‟Ambiente e l‟Economia italiana: la Canapa Quest‟ultima è una pianta di antica tradizione per il nostro Paese, versatile e sostenibile, letteralmente demonizzata nei primi del &#8217;900 per dar spazio ad altre risorse non rinnovabili che, nel giro di pochi decenni, hanno divorato gran parte del Pianeta. <strong>120 ettari di terra sono stati seminati a Canapa in Puglia, dove, grazie alla determinazione e al contributo di una rete di persone, sarà avviato un importante progetto di ricerca a cura del CRA e dove si prevede ‟installazione di un impianto di prima trasformazione, 2° in Italia</strong> – commenta Natile. Grazie ad AssoCanapa, organismo che da più di un decennio lavora per promuovere la Canapa, alla volontà degli agricoltori e alla cooperazione di diverse realtà italiane, quest‟anno sono stati seminati circa un migliaio di ettari su tutto il territorio nazionale. Oltre a diversi progetti già avviati e in cantiere che presenteremo in conferenza, ci stiamo impegnando da mesi nella creazione di un Network di istituzioni, aziende, associazioni e sostenitori per poter generare in sinergia nuove opportunità lavorative, di rigenerazione ambientale e di evoluzione culturale. Vogliamo che la nostra Regione sostenga e condivida il nostro percorso perché rappresenta un grande contributo per dare una svolta alla cultura predominante italiana.” <strong>I vantaggi in termini ambientali e culturali derivanti dalla coltivazione della Canapa sono molteplici</strong> come plurimi sono i settori di utilizzo della stessa pianta, dall‟alimentazione alla medicina fino alla neo-edilizia e al settore della carta. <strong>Tutto si potrà comprendere visitando il nuovo portale</strong> <a href="http://www.canapuglia.it">www.canapuglia.it.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Far luce sul valore di questa pianta come soluzione alle attuali rilevanti problematiche di ordine economico e sociale è uno dei capisaldi di CanaPuglia che in questa occasione presenterà alle Istituzioni regionali un progetto per potenziare la volontà evidente di fare della Puglia Regione d‟avanguardia per la promozione di un nuovo rapporto tra uomo e ambiente.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Interverranno:<br />
Claudio Natile, Presidente Associazione CanaPuglia<br />
Nichi Vendola, Presidente Regione Puglia<br />
Fabrizio Nardoni, Assessore alle Risorse Agroalimentari – Regione Puglia<br />
Guglielmo Minervini, Assessore Politiche Giovanili – Regione Puglia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove varietà Sweet Seeds 2013</title>
		<link>http://www.enjoint.info/?p=8713</link>
		<comments>http://www.enjoint.info/?p=8713#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENjOINTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PROMO]]></category>
		<category><![CDATA[Semi e Seedbank]]></category>
		<category><![CDATA[Coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[fast version]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana]]></category>
		<category><![CDATA[nuove]]></category>
		<category><![CDATA[piante]]></category>
		<category><![CDATA[red family]]></category>
		<category><![CDATA[red poison]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[sweet seeds]]></category>
		<category><![CDATA[varietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoint.info/?p=8713</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno la seedbank Sweet Seeds ci presenta le sue novità: in questa occasione il catalogo viene arricchito di dolci aromi, genetiche dagli esotici colori e nuove genetiche di veloce fioritura.

Sweet Seeds quest&#8217;anno ci sorprende ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno la seedbank <strong>Sweet Seeds</strong> ci presenta le sue novità: in questa occasione il catalogo viene arricchito di dolci aromi, <strong>genetiche dagli esotici colori e nuove genetiche di veloce fioritura</strong>.</p>
<p><span id="more-8713"></span></p>
<p>Sweet Seeds quest&#8217;anno ci sorprende con le sue novità, sono diversi i progetti realizzati e presentati nel nuovo catalogo del 2013. La prima novità riguarda la gamma di fertilizzanti <strong>Sweet Nutrients</strong>, specialmente disegnata per ottenere i migliori risultati dalle nostre amate piante di cannabis. Sono il frutto dell&#8217; esperienza accumulata dai breedres di Sweet Seeds e dell&#8217;abilità pratica di una delle più importanti fabbriche di fertilizzanti organici a livello mondiale.<br />
Le altre novità riguardano una nuova genetica autofiorente dai fiori violacei, la Red Family e una nuova genetica non-autofiorente dalla fioritura ultra-veloce, la F1 Fast Version.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RED FAMILY</strong></p>
<p>Nella linea autofiorente viola troviamo nuove versioni di tre famose genetiche della Banca di semi: la Black Cream, versione viola e autofiorente della Cream Caramel, la Red Poison, versione viola e autofiorente della Green Poison, la Dark Devil, versione viola della Big DevilXL. Negli ultimi anni Sweet Seeds ha ricavato aromi inediti dalle varietà autofiorenti, che sono stati definitivamente consolidati nella 3ª generazione. Adesso arrivano anche nuove tonalità per le autofiorenti più evolute.<br />
Circa l&#8217;80% degli individui di questa prima generazione di Red Family acquisisce tonalità violacee, porpora o rossicce durante la fioritura, in alcuni casi anche nelle foglie. I fiori, una volta raccolti e seccati, acquisiscono un tono violaceo molto scuro, quasi nero.</p>
<p>Le varietà Red Family sono ibridi stabilizzati di genetiche di Sweet Seeds e genetiche esotiche autofiorenti dai toni violacei, ereditati da antenati Hindi Kush Pachistani della zona Chitral, vicino alla frontiera con Afganistan.</p>
<p><strong>Black Cream<br />
</strong>Genetica 100% autofiorente. Questo ibrido è il risultato dell&#8217;incrocio tra la nostra varietà più premiata, la originale Cream Caramel ed una esotica genetica autofiorente dai fiori viola con antenati kush pachistani. L&#8217;aspetto di questa varietà è quello di una pianta indica, con corta distanza internodale, numerosi e piccoli rami laterali, fiori compatti e grande fiore centrale. E&#8217; una varietà con abbondante produzione di resina. L&#8217;aroma della Black Cream è particolarmente dolce e fruttato, con tonalità terrose di fondo ereditate dalla nostra Cream Caramel.<br />
Raccolta indoor/outdoor: 8 settimane dalla germinazione<br />
Altezza: 60-110cm</p>
<p><strong>Red Poison<br />
</strong>Varietà 100% autofiorente. Ibridazione di una delle varietà più apprezzate del nostro catalogo, la Green Poison ed una esotica genetica autofiorente dai fiori violacei e antenati Kush Pachistani. La Red Poison cresce con un aspetto Indico-sativo, dimostra un grande vigore ibrido fin dai primi stadi del crescimento. Sviluppa un gambo centrale forte e rami laterali lunghi e flessibili. Produce grandi fiori compatti carichi di resina aromatica. L&#8217;aroma e il sapore sono gradevoli e intensi, dolci e fruttati con un delicato sfondo skunk.<br />
Raccolta indoor/outdoor: 8 settimane dalla germinazione<br />
Altezza: 60-120 cm</p>
<p><strong>Dark Devil<br />
</strong>Varietà 100% autofiorente. E&#8217; il risultato dell&#8217;ibridazione tra una delle nostre genetiche autofiorenti più apprezzate, la Big Devil XL ed una esotica genetica autofiorente dai fiori viola sviluppata in collaborazione con il dipartimento di Ricerca e Sviluppo del banco di semi femminizzati Buddha Seeds. Il peculiare carattere violaceo è stato ereditato dai suoi antenati della zona di Chitral, nel Hindu Kush pachistano, vicino alla frontiera con l&#8217; Afganistan. La genetica porpora apporta rapidità nella fioritura, aroma dolce e colori violacei alla nostra Big Devil XL. La Dark Devil manifesta già dalla germinazione uno spiccato vigore ibrido. La pianta cresce con un aspetto Indico-sativo, con gambo forte e numerosi rami laterali, un grande fiore centrale e molteplici fiori di dimensioni più ridotte nei rami laterali. La produzione di resina è esuberante sia nei fiori che nelle foglie adiacenti. L&#8217;aroma è dolce e fruttato con toni incensati e agrumati.<br />
Raccolta indoor/outdoor: 8 settimane e mezza dalla germinazione<br />
Altezza: 80-130cm</p>
<p align="center"><b>F1 FAST VERSION</b></p>
<p><strong> </strong>Le genetiche F1 Fast Version sono varietà non-autofiorenti che anticipano di una o due settimane la raccolta rispetto alle varietà originali da cui provengono. Sono ibridi F1 tra cloni èlite di apprezzate genetiche non autofiorenti e i migliori ceppi selezionati di autofiorenti di 3ª generazione di Sweet Seeds. Dentro questa linea troviamo nuove versioni di quattro classici: Green Poison F1 Fast Versio, Cream Caramel F1 Fast Version, Sweet Special F1 Fast Version, Sweet Cheese F1 Fast Version.</p>
<p><strong>Green Poison F1 Fast Version<br />
</strong>Versione femminizzata e non-autofiorente dalla fioritura ulta-veloce della Green Poison. E&#8217; una varietà F1 risultato dell&#8217;incrocio tra un clone élite della aprezzata Green Poison e un ceppo selezionato di autofiorente di 3ª generazione. Questa varietà offre grandi fiori carichi di abbondante e aromatica resina, maturi dopo solo 6 settimane dall&#8217;inizio della fioritura. La pianta presenta un aspetto di ibrido indico/sativo, molto resistente, con una veloce e abbondante fioritura. L&#8217;aroma e il sapore sono squisiti, particolarmente intensi, dolci e fruttati. In outdoor è una varietà che riesce ad evitare gli attacchi della muffa grigia, grazie alla fioritura anticipata.<br />
Fioritura indoor: 6 settimane<br />
Raccolta outdoor: inizi di settembre</p>
<p><strong>Cream Caramel F1 Fast Version<br />
</strong>Versione femminizzata e non autofiorente, dalla fioritura ultra- veloce della genetica più premiata del catalogo di Sweet Seeds, la apprezzata Cream Caramel. Questa varietà è un ibrido F1, risultato dall&#8217;incrocio tra un clone élite della Cream Caramel e un ceppo selezionato di autofiorente di 3ª generazione di genetica principalmente indica. Questa versione della Cream Caramel possiede un forte vigore ibrido e una struttura principalmente indica. Presenta omogeneità nella discendenza. L&#8217;aroma è dolce e caramellato con tonalità e sfumature terrose ereditate dalla genetica blue che interviene nell&#8217;incrocio della Cream Caramel originale. Questa varietà viene preferita dai consumatori di cannabis con fini terapeutici e medicinali, essendo un chemiotipo con alti livelli di THC e sufficiente CBD da favorire stati rilassanti e antidepressivi.<br />
Fioritura indoor: 7 settimane<br />
Raccolta outdoor: metá settembre</p>
<p><strong>Sweet Special F1 Fast Version<br />
</strong>Varietà femminizzata e non auto-fiorente dalla fioritura ultra-rapida della Sweet Special auto. Questa varietà è un ibrido F1 risultato dell&#8217;incrocio tra un ibrido stabilizzato di Hog x Grapefruit e un ceppo selezionato di automatica di 3ª generazione. Questa versione di Sweet Special conserva il ricercato e caratteristico aroma dolce tipico delle caramelle e dolciumi ereditato dagli antenati Hog e Grapefruit. Esattamente come le altre F1 Fast Version, questa varietà si evidenzia per il suo grande vigore ibrido e velocità nella fioritura. Produce grandi fiori carichi di aromatica resina in poche settimane.<br />
Fioritura indoor: 7 settimane<br />
Raccolta outdoor: metá settembre.</p>
<p><strong>Sweet Cheese F1 Fast Version<br />
</strong>Versione femminizzata e non autofiorente dalla fioritura ultra veloce della Sweet Cheese. E&#8217; una varietà ibrida F1, risultato dell&#8217;incrocio tra un clone élite selezionato di Sweet Cheese e un ceppo selezionato autofiorente di 3ª generazione. Questa versione di Sweet Cheese conserva il caratteristico e ricercato aroma a formaggio stagionato e piccante della genetica Cheese. Produce lunghi e grossi fiori compatti pieni di tricomi cristallini e molto aromatici. L&#8217;incrocio F1 apporta omogeneità e vigore ibrido alla discendenza. L&#8217;incrocio con la genetica autofiorente accorcia di varie settimane il tempo di fioritura e maturazione della pianta.<br />
Fioritura indoor: 8 settimane<br />
Raccolta outdoor: fine settembre</p>
<p><strong>Per finire Sweet Seeds ci presenta quattro nuovi pacchetti per collezionisti, con 2 semi di ogni varietá:<br />
</strong>- Special Cream Caramel: Cream Caramel, Cream Caramel Auto, Black Cream, Cream Caramel F1 Fast Version<br />
- Special Green Poison: Green Poison, Green Poison Auto, Red Poison, Green Poison F1 Fast Version.<br />
- Special Big Devil: Big Devil, Big Devil#2, Big Devil XL, Dark Devil<br />
- Special Sweet Cheese: Sweet Cheese, Sweet Cheese Auto, Sweet Cheese F1 Fast Version</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjoint.info/?feed=rss2&#038;p=8713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
