La valutazione di tutti i rischi prevista dalla nostra normativa antinfortunistica deve comprendere anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi insiti nell’attività lavorativa, tanto che una serie di leggi, alcune risalenti agli anni ’50 limita o vieta l’assunzione di alcol durante il lavoro, in relazione all’attività svolta.
Alla luce del provvedimento del 18 settembre 2008 della Conferenza permanente Stato regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2008, n° 236, sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, si è deciso anche di dare svolta e attuazione incisiva alla Legge 30 marzo 2001, n° 125, la cosi detta Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati, con controlli mirati all’uso-abuso di alcolici per quei lavoratori addetti alle mansioni elencate nell’allegato I , anche se ormai si ritiene utile “consigliare” l’astensione dal consumo di alcolici per tutti i lavoratori e tutte le mansioni.
Art. 15 comma 1. – Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.
Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
– Assunzione : è un processo attivo dove destinatario del divieto è il lavoratore.
– Somministrazione : è un processo passivo per il lavoratore dove il destinatario del divieto è il datore di lavoro.
oltre a quanto previsto dallo stesso comma 1 del art. 15 della Legge 30 marzo 2001, al comma 4: Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. (Questo obbligo può rientrare nel più generale art. 20 del D.Lgs 81/08)
Vediamo nel dettaglio le mansioni per le quali è vietata l’ assunzione e la somministrazione di alcol anche prima dell’inizio del servizio.
Il medico aziendale è autorizzato dalla legge (art. 41 comma 4 D.Lgs. 81/08) ad effettuare accertamenti per verificare lo stato di sobrietà.
A differenza della circolazione stradale ove è ammesso un tasso di alcool fino a 0,5 per quanto riguarda il lavoro il tasso rilevato deve essere = 0
Attenzione: per risultare negativi occorre astenersi dal bere anche solo modiche quantità già due/tre ore prima dall’inizio del turno:
Allegato I :
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, numero 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, numero 635);
e) vendita di fitosanitari, (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, numero 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, numero 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, numero 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, numero 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità
di: medico specialista
in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8 ) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d’aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Per tutte queste categorie vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcolica nei luoghi di lavoro e possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle asl territorialmente competenti.
Quindi il medico competente, nel corso della sua attività di visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate.
Al di fuori di queste tipologie di visite il medico competente non può eseguire i controlli alcolimetrici.
Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l’invio, ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall’art. 15 della Legge 125/2001).
Art. 25. Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e’ destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Si tratta in particolare delle attività inerenti il settore trasporto, quali autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, ecc.) , nonché di quelle individuate nell’allegato di cui sopra.
Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici.
Visita medica preventiva:
di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco allegato al provvedimento il datore di lavoro provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. Il medico competente verifica l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test di screening.
Il medico competente entro 30 giorni dalla richiesta predetta comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
Visita medica periodica:
nel caso in cui i lavoratori siano addetti a mansioni comprese nel citato elenco, il datore di lavoro deve procedere all’effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente con cadenza almeno annuale.
Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell’accertamento e gli comunica il luogo ove l’accertamento si svolgerà all’inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l’accertamento.
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all’accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
In caso di rifiuto non motivato del lavoratore, il datore di lavoro, ove non possa adibirlo ad altre mansioni diverse da quelle considerate a rischio, deve farlo cessare dalle mansioni comprese nell’elenco di cui all’allegato, fino a che non venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di fare cessare dalla mansione il lavoratore tossicodipendente è sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 5.164,00 a € 25.799,00.
Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:
1.il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.
2.il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l’elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.
3.il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.
In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l’effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.
Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l’inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall’espletamento della mansione il lavoratore interessato.
In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro.
I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi.
E’ importante ribadire che la visita medica non può essere preassuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post assuntiva, cioè effettuata dopo l’assunzione, prima che il lavoratore venga adibito alla mansione.
(fonte: salutesicurezzalavoro.over-blog.it)