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ecko
01-01-70, 01:33
TRIBUNALE DI BENEVENTO: VENDERE SEMI DI CANNABIS NON COSTITUISCE ISTIGAZIONE ALLA COLTIVAZIONE

Confermato il buon diritto dei commercianti di vendere semi ad uso collezionistico, non potendosi ravvisare a carico dei venditori alcun profilo di responsabilità penale una volta che la merce sia uscita dalla loro sfera di disponibilità.

Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Benevento, dr. Rosario Baglioni, ha assolto per non avere commesso il fatto Davide Carbonaro, titolare della HEAD SHOP di Roma, dall\'accusa di concorso morale, tramite istigazione, nella coltivazione di più piante di cannabis effettuata da quattro minorenni beneventani giudicati separatamente.

A Carbonaro - difeso dall\' Avv. Carlo Alberto Zaina di Rimini (consulente legale di Antiproibizionisti.it) - veniva imputata la circostanza di avere venduto via Internet due confezioni di semi di cannabis, e con tale condotta di avere, pertanto, spinto ed istigato gli acquirenti minorenni, a coltivare la cannabis, tramite la semina dei prodotti comprati in due piccoli vasi che avevano germogliato producendo due piantine.

Pur in attesa di conoscere le motivazioni dell\'importante sentenza, che saranno pubblicate tra 30 giorni, si può ragionevolmente ritenere che il Tribunale abbia accolto la tesi per cui la vendita dei semi è lecita, atteso che gli stessi sono stati esclusi dal novero delle sostanze stupefacenti penalmente rilevanti, dalla Convenzione di New York del 1961, nonchè dalle leggi di ratifica della stessa datate 1974 e 1992.

Altro profilo di specifica importanza sollevato dalla difesa è stato quello di porre l\'accento sul recente mutamento giurisprudenziale, in senso favorevole, che ha ritenuto non punibile la coltivazione domestica finalizzata all\'uso personale, sul presupposto di una differenza sostanziale di tale comportamento rispetto alla coltivazione agraria, che presuppone una organizzazione tutt\'altro che rudimentale.

Con questa sentenza viene confermato il buon diritto dei commercianti di vendere semi ad uso collezionistico, non potendosi ravvisare a carico dei venditori alcun profilo di responsabilità penale una volta che la merce sia uscita dalla loro sfera di disponibilità, nell\'ipotesi in cui l\'acquirente faccia un uso diverso (e illecito) di quanto acquistato.

fonte: antiproibizionisti.it