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Visualizza Versione Completa : Incidente stradale + cannabis nel sangue=...?



philmusic
18-06-13, 19:26
Buonasera Avvocato,

volevo chiederle cosa può succedere nel caso una persona faccia un incidente in macchina e, durante le analisi in ospedale, si rivelino tracce di cannabis (risalenti non al momento in cui è avvenuto l'incidente ma ad uno-due giorni prima, ma dato che a quanto ho capito non si può stabilire la data esatta del consumo si tende a generalizzare...).
Vorrei sapere soprattutto cosa può accadere nel caso si dimostri la colpa della suddetta persona (colpa al 100% oppure al 50% divisa con il conducente dell'altra vettura)

La ringrazio

Avv. Zaina
18-06-13, 21:31
L'art. 187CdS regola l'ipotesi in questione.
Si tratta di un'ipotesi aggravata in quanto l'essere incorso in un incidente stradale costituisce incostanza aggravante.
Recita il comma 1 bis 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. (1107).
La pena base e' l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
Il problema e' quello di riuscire a dimostrare che l'assunzione di stupefacente e' risalente nel tempo, che può' avvenire con il supporto di un buon perito.

Dantep
18-06-13, 23:58
Phil,cos'hai combinato?

philmusic
19-06-13, 20:17
L'art. 187CdS regola l'ipotesi in questione.
Si tratta di un'ipotesi aggravata in quanto l'essere incorso in un incidente stradale costituisce incostanza aggravante.
Recita il comma 1 bis 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. (1107).
La pena base e' l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
Il problema e' quello di riuscire a dimostrare che l'assunzione di stupefacente e' risalente nel tempo, che può' avvenire con il supporto di un buon perito.

Ho capito, grazie mille Avv. Zaina


Phil,cos'hai combinato?

No no io nulla per fortuna..però uno che conosco potrebbe avere qualche problema..