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Visualizza Versione Completa : Commento alle decisioni delle ss.uu. Del 26 febbraio 2015



Avv. Zaina
28-02-15, 17:49
Le decisioni delle SS.UU. che ho pubblicato nella serata di ieri meritano alcune spiegazioni.

1) Registro Generale: 11656/2014
Ricorrente: De Costanzo
TESTO
Se, a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, del d.l. n. 272 del 2005, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 2014, debbono ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore del d. P.R. n. 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006.
Soluzione: Negativa. La Corte ha altresì chiarito che i medicinali (come il nandrolone, oggetto della fattispecie in esame) compresi nella Tabella V introdotta della novella del 2014 sono sanzionati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto contengano i principi attivi di cui alle Tabelle da I a IV.
Ordinanza di rimessione: 50055/20

COMMENTO
Il quesito concerneva il tema di quelle sostanze che sono state progressivamente introdotte nelle tabelle allegate al T.U. Stupefacenti 309/90 nel periodo successivo all'entrata in vigore della L. 49/2006 e sino alla pronunzia della sentenza n. 32/2004.
Poichè l'intervento della corte costituzionale aveva avuto ad oggetto gli artt. 4-bis, 4-vicies-ter della legge 21/02/2006, n. 49 che era in stretta correlazione gli artt. 2, 13, 14, 73 del dpr 309/90, si è posto il problema della sanzionabilità di quelle condotte - tassativamente previste dall'art. 73 - che avessero ad oggetto quelle sostanze che fossero state inserite con decreti ministeriali successivi alla modifica apportata dalla FINI-GIOVANARDI.
Esemplificativamente la norma si riferisce a tutte quelle categorie ricomprese sotto le sigle JWH o AM ed analoghi di struttura.
E' di tutta evidenza che i processi aventi ad oggetti queste sostanze dovranno concludersi con il proscioglimento degli imputati.


2) Registro Generale: 48107/2013
Ricorrente: Sebbar El Mostafa
TESTO
Se l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
Soluzione: Affermativa
Ordinanza di rimessione: 53157/2014

COMMENTO
Ritengo che il quesito in questione sia piuttosto chiaro e che la soluzione adottata dai giudici delle SS.UU. sia del tutto corretta.
In concreto, si trattava di stabilire se fosse possibile operare una riconsiderazione di quella parte di pena irrogata a titolo di continuazione (ai sensi dell'art. 81 cpv c.p.), cioè di quella sanzione che aumenta la pena base in relazione a quei casi in cui sia ravvisata e contestata all'imputato una pluralità di condotte, tra loro tutte connesse (oggettivamente e soggettivamente).
Appare, infatti, palese la necessità di adeguare tassativamente detti aumenti - stabiliti sotto l'egida della L. 49/2006 e, dunque, divenuti illegali - alla nuova previsione sanzionatoria venutasi a proporre con la declaratoria di illegittimità costituzionale.
Sarà, pertanto, possibile questo adeguamento sia nei gradi di cognizione successivi a quello in cui la continuazione era stata applicata, sia in sede di incidente di esecuzione.

3) Registro Generale: 22621/2014
Ricorrente: Jazouli
TESTO
A) se per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di “patteggiamento” sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile;

B) se sia rilevabile d’ufficio, nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione d’incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso.
Soluzione: 1) Affermativa 2) Affermativa
Ordinanza di rimessione 671/2015

COMMENTO
In questo caso il quesito - pur avendo ad oggetto comune la rideterminazione del trattamento sanzionatorio - è duplice.
Il punto A) affronta una questione più volte sollevata.
Alcune pronunzie giurisprudenziali si erano, infatti, orientate ad escludere l'effettiva possibilità di un intervento di rideterminazione della pena, in relazione a sentenze ex art. 444 c.p.p., le quali irrogassero pene finali, che potessero essere ricadenti all'interno del quadro edittale venutosi a formare (comma 4° che prevede la pena da 2 a 6 anni di reclusione oltre alla multa).
Sostenevano, poi, queste decisioni che la coincidenza fra pena finale inflitta e nuovi limiti edittali, permettesse di escludere l'illegalità della pena, di cui si domandava la riquantificazione.
Le SS.UU. disattendono questa impostazione e - come è ragionevole ipotizzare in attesa della motivazione - precisano i termini che l'intervento demolitorio della Consulta, ripristinando una pena sostanzialmente differente da quella dichiarata incostituzionale, modifica in origine i termini in base ai quali il giudice deve decidere.
Non può essere, quindi, il risultato finale ad assurgere a valore di dato che conta per stabilire se la pena vada rideterminata, quanto piuttosto si deve tenere in debito conto la previsione della pena astratta (contenuta nella norma incriminatrice) la quale si pone come regola di giudizio, in base alla quale stabilire l'effettiva sanzione.
Da qui la soluzione affermativa.
Il punto B), invece, risolve il quesito proposto, sancendo che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione non costituisce elemento ostativo a che il giudice di legittimità ravvisi d'ufficio l'illegalità della pena inflitta.
Vale a dire, quindi, che il carattere di sopravvenuta incostituzionalità della norma contenente la pena utilizzata dal giudice di merito prevale radicalmente sull'eventuale giudizio di inammissibilità riferibile al ricorso.
L'espunzione dall'ordinamento giuridico - per contrasto con la Costituzione - di una norma incriminatrice (in relazione specialmente al suo contenuto sanzionatorio, come avvenuto con la sentenza n. 32/2014) appare rimedio grave, estremo e radicale, che comporta il naturale effetto di revocare qualsiasi precedente conseguenza dell'eventuale applicazione della disposizione legislativa dichiarata incostituzionale.
I ricordati caratteri dell'intervento costituzionale, risultano, pertanto, così rilevanti, da non potere essere minimamente ostacolati dal giudizio (soggettivo) di inammissibilità del ricorso.
E', infatti, preciso dovere del giudice (anche di legittimità) rimuovere e superare qualsiasi ostacolo alla corretta applicazione delle norme, soprattutto quando queste siano state dichiarate in contrasto con la legge fondamentale del nostro ordinamento statuale.
La decisione sulla illegalità della pena appare, quindi, assorbente rispetto a qualsiasi altra considerazione di diritto e di fatto, ivi compresa la declaratoria di non conformità del ricorso ai dettami di cui all'art. 606 c.p.p.