PDA

Visualizza Versione Completa : Illegittimo negare la patente al malato che faccia uso di farmaci a base di cannabis



Avv. Zaina
25-12-16, 19:55
Pubblico la sentenza del Tar Veneto che accoglie il ricorso presentato nell'interesse di una persona che fa uso terapeutico di preparati a base di cannabis avverso il diniego di rinnovo della patente
N. 01385/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2016, proposto da:
M. T. rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Alberto Zaina C.F. ZNACLL56P10H294E, con domicilio eletto presso Cristiano Picicco in Venezia, Dorsoduro, 3647;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avv. Distr. dello Stato di Venezia C.F. 80224030587, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
U.S.L. Treviso Commissione Medica per Patenti, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso il 6 settembre 2016, consistente nel giudizio di inidoneità temporanea per tutte le patenti di guida, disposta ai sensi degli artt. 119 comma 4 e 129 comma 2 CdS e del certificato medico di inidoneità temporanea emesso dalla Commissione Medica Locale Patenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente assume per scopi esclusivamente terapeutici un derivato farmaceutico della cannabis prescrittogli dal medico per contrastare spasmi intestinali.
Nel presente giudizio impugna il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Treviso, conformandosi al giudizio della Commissione Medica Locale per le patenti di Guida, ha sospeso la patente di guida precedentemente in uso all’interessato, giudicato temporaneamente inidoneo alla guida ex artt. 119, co. 4, e 129, co. 2, D.Lgs. 285/1992.
Si è costituto in giudizio il Ministero, chiedendo la reiezione dell’impugnativa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
La lettera F.2.1. Gruppo 1, dell’allegato III all’art. 23 del d.gs. n. 59 del 2011 dispone che “La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantita' assunta sia tale da avere influenza sull'abilita' alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore e' demandata alla Commissione medica locale”.
Nel caso di specie, il giudizio della Commissione Medica, recepito dal provvedimento impugnato, non consente di comprendere se la quantità di cannabis assunta dal ricorrente, su prescrizione medica e per scopi esclusivamente terapeutici, sia tale da influire sulla sua abilità alla guida.
Dagli atti di causa non risulta che la Commissione abbia svolto specifiche indagini sul punto: la motivazione degli atti impugnati, estremamente ermetica e lapidaria, non consente di verificare l’iter logico-giuridico seguito dalla P.A. nell’adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida.
Vanno, pertanto, accolte le censure con cui il ricorrente lamenta il difetto d’istruttoria e di motivazione degli atti impugnati. Entro questi limiti il ricorso merita accoglimento, con condanna della P.A. al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna la P.A. a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000 (euro mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
Michele Pizzi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Rinaldi Oria Settesoldi

GROOW
26-12-16, 00:31
Gazie Avvocato, quello che fa lei nelle aule dei tribunali, ci rende sempre più liberi e forti, giorno dopo giorno.......
Non ho altre parole per esemplificare la stima ed il rispetto che provo per lei....
Colgo l'occasione per augurarle un Felice Natale.

Super DJ
26-12-16, 03:09
Allora dovrebbero toglierla quasi a tutti, visto che dopo l'assunzione della maggior parte dei farmaci è "vietato" mettersi alla guida