PDA

Visualizza Versione Completa : Referendum Costituzionale



filimagno
01-01-70, 01:33
andate e votatene tutti.....pensando a quanta gente \'e morta per quel pezzo di carta lungimirantissimo!!!!!!!!!!!! RISPECTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rouge
01-01-70, 01:33
Approvare il cambiamento della Costituzione disegnato in privato dal silvietto e i suoi compari? Proprio come la legge sulle droghe che è stata dibattuta e stilata solo dalle destre e da chi era a favore??
Assolutamente No!
Le informazioni dovremo continuare a cercarcele, visto che la stampa e la tv, come si può constatare dalle referendum-info, sono rimaste molto fedeli al vekkio governo!:-Y

No & Booommm!!!!

rouge
01-01-70, 01:33
Clivio, un paesello qui vicino a me, ha espresso il 75% di si!
Stanotte non ho dormito a causa degli ululati e latrati dei legaioli sconfitti!

La lombardia viene definita la locomotiva che traina l\'italia, ma non si ricorda che ancora pochi anni fa, la gente era costretta ad emigrare all\'estero per mangiare, ...e che quel tempo potrebbe tornare!

Booommm!!!!

favolantica_delete
01-01-70, 01:33
Devo ammettere che inizialmente avrei voluto votare SI perchè la maggioranza dei punti lo richiedeva a mio avviso, ma parlo da colei che vive già in una regione autonoma a statuto speciale. Siccome il SI era sostenuto da quei soggetti che mi sono piuttosto scomodi, ho calcato una bella croce sul NO e me ne vanto! :-]

Mad_Professor
01-01-70, 01:33
X CHI FOSSE INTERESSATO QUI C\'è IL TESTOINTEGRALE DELLA RIFORMA!

———– XIV LEGISLATURA ———–
SENATO DELLA REPUBBLICA
N. 2544-D
LEGGE COSTITUZIONALE
\"Modifiche alla Parte II della Costituzione\"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005
delibera parlamentare di approvazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2005, n. 269)
Avvertenza
Il testo è stato approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta,
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.
Di conseguenza, ai sensi dell’art.138, co.2, Cost., la legge «è sottoposta a referendum popolare,
qualora entro tre mesi dalla [...] pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi»
____________________
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO IDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età .
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 3.
(Struttura del Senato federale della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione
contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-
Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe
d’Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
2
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal
suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle
autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della
Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli
delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
Art. 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e
hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione,
o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
Art. 5.
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non
può in alcun caso essere superiore a tre».
Art. 6.
(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione
dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun
Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».
Art. 7.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
Art. 8.
(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta
dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche
periodico dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 9.
(Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi
componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
3
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare
di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune
non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della
Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle
opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da
quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal
comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere
che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio
delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il
Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».
Art. 10.
(Ineleggibilità ed incompatibilità )
1. All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore».
Art. 11.
(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)
1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità , entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la
sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate
con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».
Art. 12.
(Divieto di mandato imperativo)
1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni
senza vincolo di mandato».
Art. 13.
(Indennità parlamentare)
1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di
altre cariche pubbliche».
Art. 14.
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della
Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle
4
quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro
trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metÃ
per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della
Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della
Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125,
132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel
medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta
da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due
Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle
Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale
della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla
Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al
Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso
alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto
esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo
periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le
eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto
da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato
non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato,
stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di
legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
Art. 15.
(Iniziativa legislativa)
1. All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun memb ro delle Camere nell’ambito delle rispettive
competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».
Art. 16.
(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme
del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e
i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo
comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme
5
dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre
chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo
proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato,
determinandone i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un
Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della
Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e
Province autonome in coordinamento tra di loro».
Art. 17.
(Procedure legislative in casi particolari)
1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le
seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
2. A ll’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «,
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
3. All’articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le
seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
4. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La
Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».
5. All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «,
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
Art. 18.
(Decreti legislativi)
1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».
Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali)
1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
Art. 20.
(Bilanci e rendiconto)
1. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70,
primo comma».
Art. 21.
(Commissioni parlamentari d’inchiesta)
1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione
d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70,
terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il
6
Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di
opposizione».
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della
Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio
provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di
abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.
Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
Art. 23.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti:
«quaranta anni».
Art. 24.
(Convocazione dell’Assemblea della Repubblica)
1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della
Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
Art. 25.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione».
Art. 26.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della
Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti
delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
7
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti
dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70,
commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».
Art. 27.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei
seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità ;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla
legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all’a rticolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione
per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione
del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo
Primo ministro designato».
Art. 28.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
Art. 29.
(Giuramento del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica».
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30.
(Governo e Primo ministro)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più
liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina
l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di
Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro».
Art. 31.
(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
8
1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica».
Art. 32.
(Governo in Parlamento)
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro
dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni
anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su
ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La
votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque
ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di
una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della
Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere
votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il
Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Ca mera dei deputati ed
indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di
deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo
comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da
parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei
componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro
designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione e deve essere votata per appello nominale».
Art. 33.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo
politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri».
Art. 34.
(Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
Art. 35.
(Autorità amministrative indipendenti nazionali)
1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla
Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata
ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del
mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».
9
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 36.
(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune»
sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica».
2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le
loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».
3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
Art. 38.
(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)
1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la
Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego
alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia
autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la
legge costituzionale».
Art. 39.
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)
1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario».
2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fi

Mad_Professor
01-01-70, 01:33
———– XIV LEGISLATURA ———–
SENATO DELLA REPUBBLICA
N. 2544-D
LEGGE COSTITUZIONALE
\"Modifiche alla Parte II della Costituzione\"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005
delibera parlamentare di approvazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2005, n. 269)
Avvertenza
Il testo è stato approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta,
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.
Di conseguenza, ai sensi dell’art.138, co.2, Cost., la legge «è sottoposta a referendum popolare,
qualora entro tre mesi dalla [...] pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi»
____________________
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO IDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età .
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 3.
(Struttura del Senato federale della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione
contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-
Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe
d’Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
2
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal
suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle
autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della
Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli
delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
Art. 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e
hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione,
o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
Art. 5.
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non
può in alcun caso essere superiore a tre».
Art. 6.
(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione
dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun
Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».
Art. 7.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
Art. 8.
(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta
dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche
periodico dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 9.
(Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi
componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
3
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare
di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune
non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della
Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle
opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da
quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal
comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere
che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio
delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il
Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».
Art. 10.
(Ineleggibilità ed incompatibilità )
1. All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore».
Art. 11.
(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)
1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità , entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la
sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate
con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».
Art. 12.
(Divieto di mandato imperativo)
1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni
senza vincolo di mandato».
Art. 13.
(Indennità parlamentare)
1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di
altre cariche pubbliche».
Art. 14.
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della
Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle
4
quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro
trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metÃ
per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della
Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della
Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125,
132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel
medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta
da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due
Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle
Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale
della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla
Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al
Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso
alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto
esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo
periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le
eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto
da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato
non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato,
stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di
legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
Art. 15.
(Iniziativa legislativa)
1. All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun memb ro delle Camere nell’ambito delle rispettive
competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».
Art. 16.
(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme
del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e
i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo
comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme
5
dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre
chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo
proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato,
determinandone i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un
Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della
Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e
Province autonome in coordinamento tra di loro».
Art. 17.
(Procedure legislative in casi particolari)
1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le
seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
2. A ll’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «,
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
3. All’articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le
seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
4. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La
Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».
5. All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «,
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
Art. 18.
(Decreti legislativi)
1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».
Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali)
1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
Art. 20.
(Bilanci e rendiconto)
1. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70,
primo comma».
Art. 21.
(Commissioni parlamentari d’inchiesta)
1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione
d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70,
terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il
6
Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di
opposizione».
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della
Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio
provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di
abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.
Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
Art. 23.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti:
«quaranta anni».
Art. 24.
(Convocazione dell’Assemblea della Repubblica)
1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della
Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
Art. 25.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione».
Art. 26.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della
Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti
delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
7
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti
dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70,
commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».
Art. 27.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei
seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità ;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla
legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all’a rticolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione
per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione
del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo
Primo ministro designato».
Art. 28.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
Art. 29.
(Giuramento del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica».
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30.
(Governo e Primo ministro)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più
liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina
l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di
Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro».
Art. 31.
(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
8
1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica».
Art. 32.
(Governo in Parlamento)
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro
dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni
anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su
ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La
votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque
ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di
una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della
Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere
votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il
Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Ca mera dei deputati ed
indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di
deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo
comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da
parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei
componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro
designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione e deve essere votata per appello nominale».
Art. 33.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo
politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri».
Art. 34.
(Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
Art. 35.
(Autorità amministrative indipendenti nazionali)
1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla
Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata
ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del
mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».
9
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 36.
(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune»
sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica».
2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le
loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».
3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
Art. 38.
(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)
1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la
Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego
alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia
autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la
legge costituzionale».
Art. 39.
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)
1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario». (SEGUE)

Mad_Professor
01-01-70, 01:33
(CONTINUA)
2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».
3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica
monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela
della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono
inserite le seguenti: «regionale e».
5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«sicurezza del lavoro;».
7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ordinamento della capitale;».
8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
10
«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia».
9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di
navigazione»;
e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse
regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle
comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite dalle seguenti:
«produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;
g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».
10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior
esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni».
Art. 40.
(Modifica dell’articolo 118 della Costituzione)
1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà ,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la
leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità , può istituire altre Conferenze tra
lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni
amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni
culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà , anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti
di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L’ordinamento generale degli
enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei
piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni».
11
Art. 41.
(Modifiche all’articolo 120 della Costituzione)
1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province
e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;
b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e
di sussidiarietà »;
c) è soppresso il secondo periodo.
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)
1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i
criteri di composizione e».
2. A ll’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».
Art. 43.
(Modifiche all’articolo 123 della Costituzione)
1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di
concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».
Art. 44.
(Modifiche all’articolo 126 della Costituzione)
1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è
adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l’impedimento
permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo
statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il
Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».
Art. 45.
(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)
1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della
Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni
pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del
pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune
che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può
annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il
conseguente decreto di annullamento».
Art. 46.
(Garanzie per le autonomie locali)
12
1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente
forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono
promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale
disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».
Art. 47.
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze ammin istrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la
legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale
della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità .
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione
tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal
Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi
regolamenti».
Art. 48.
(Modifica all’articolo 131 della Costituzione)
1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Su¨dtirol».
Art. 49.
(Città metropolitane)
1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa
Regione».
Art. 50.
(Abrogazione)
1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 51.
(Corte costituzionale)
1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente
della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici
sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica,
integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi
tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere
funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
13
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari».
2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Camera dei deputati».
3. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati
dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la
rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la
rispettiva Assemblea».
Art. 52.
(Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma,
127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della
Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente
legge costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale, all’articolo
70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56,
primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81,
82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione,
come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della
presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della
Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7
del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.
3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella
circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Ca mera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla
Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima
legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano
in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno
14
compiuto i quaranta anni di età ; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all’articolo
56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini
dell’applicazione dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della
Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno comp iuto i
venticinque anni di età ;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi
dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni
di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del
Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo
contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle
elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di
cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle
Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura
regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale
della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla
medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri
generali di cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal
rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di
ciascun Consiglio delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta
comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un
giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita
alternativamente l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in
scadenza.
11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge
costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura,
già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni
suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto
comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi
costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui
all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province
15
di cui si propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo
Presidente».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai
sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo
rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente:
«successivi».
Art. 54.
(Regioni a statuto speciale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le
disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art. 55.
(Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al
quale appartengono.
Art. 56.
(Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la
puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le
Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui
alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai
sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che
devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento
delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Art. 57.
(Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale
complessiva. P.S. VOTA NO
E FAI VOTARE NO

Randagio
01-01-70, 01:33
E il nano che ha detto??? Devo ancora sentire un suo commento... :-]

cobham69
01-01-70, 01:33
Salve
sono sincero nel dire che non ho letto tutto e manco ci ho capito tanto di questo referendum... ma dico la mia, secondo me cambiare la costituzione è una cosa assai delicata quindi per me sta fin troppo bene come sta e lasciamola stare... ma la cosa mooolto preoccupante e che le leggi di questa nuova costituzione mi sembra sono state fatte dal NANO E SE SBAGLIO CORREGGETE!!! ma se è così allora CAVOLO ma che ci stà da discutere... tutte leggi a loro favore, loro chi sono :-o tutti pregiudicati e questo lo sappiamo tutti... e li conosciamo benissimo... o poveri noi, tutti in GALERA devono andare !!! TUTTI QUEI BASTARDI DEVONO P A G A R E!!!!!!!!!!, ma vi immaginate se uno di noi avesse violato solo una di quelle leggi che hanno violato loro tipo la la contabilità creativa come caxxo l\'hanno chiamata...
ma come si fa ad applaudire ancora a quei schifosi bastardi.... sarei disposto a farmi arrestare pur di restare in cella con il nano giuro gli metterei un tappo nell\'ano e lo farei affogare nella sua cacca qual\'è......
scusatemi lo sfogo che poi tra l\'altro non scrivo nemmeno così tanto da nessuna parte ma vi leggo e vi straleggo e siete tutti fantastici, ma mi sa che questi ci vogliono in piazza a lanciargli le scorze di cocomero in faccia visto che siamo anche nel periodo buono dei cocomeri ma solo la scorza però eeh si mo gli lancio il cocomero intero quello andrebbe ficcato nel loro pertugio fetoso.
SCUSATEMI saluti, baci ed abbracci ;-)

IrieWeed
01-01-70, 01:33
il bello è che in tv non ne parla nessuno..o meglio, non c\'è nessuno che spiega BENE cos\'è questo referendum..
al tg ho visto solo
\"votate sì perchè se no il paese non cambierà mai\"
\"votate no perchè se no il paese non cambierà mai\"
ok..devo fare due crocette?
..manco il quorum c\'è
FANNO SCHIFO
verrà mai il giorno che finiranno tutti i galera?anzi..lavori forzati...in una piantagione di canapa! :-]

IrieWeed
01-01-70, 01:33
diz se ci stai troppo tempo in cabina chiamano l\'ambulanza.. :-]
il quorum probabilmente non c\'è perchè questo referendum è voluto dai simpaticoni di destra...
ma invece i simpaticoni di sinistra dove sono?noi scemi notiamo le cose su un forum, possibile che abbiamo troppa immaginazione o siamo dei geni??
l\'unica cosa che mi consola è che anche loro prima o poi moriranno, anche se probabilmente loro le ultime parole le diranno in un\'ospedale in cui il cesso sarà piu grande di casa nostra, mentre noi saremo sommersi dalla merda che loro potevano evitare di creare..

IrieWeed
01-01-70, 01:33
io non sarei molto convinto che vinca il no..

IrieWeed
01-01-70, 01:33
doc l\'elettore che sia di destra o sinistra, visto che siamo in italia è ITALIANO, quindi io tendo a non fidarmi troppo... :-? finchè non vedo non credo..
alle scorse elezioni, anche dopo i risultati temevo che silvio tirasse fuori l\'asso dalla manica(ottenuto chissà come)...
guerra civile? probabilmente solo questo potrebbe far svegliare i cervelli italiani....o forse nemmeno

IrieWeed
01-01-70, 01:33
ma quando si sanno i risultati?io ieri ho lavorato e oggi mi son dimenticato di andare a votare..mi sento terribilmente in colpa..speriamo che non vinca il sì per un voto! :-W :-W

Mizzone
01-01-70, 01:33
REFERENDUM: NETTA AFFERMAZIONE DEL NO

da Ans(i)a.it (http://www.ansa.it/main/notizie/fdg/200606261930247096/200606261930247096.html):

N.B.:due risate all\'ultimo paragrafo! :-] :-]

Il no alla riforma costituzionale ha vinto con il 61,7%: ha prevalso in quasi tutte le regioni, con le sole eccezioni di Lombardia e Veneto. Netto il distacco tra voti a favore e contrari, tranne che in Friuli Venezia Giulia dove il no ha vinto di misura. Ancora in corso lo spoglio nelle sezioni all\'estero.

E il premier apre all\'ipotesi di riforme piu\' ampie e condivise. \"Come maggioranza di governo - ha detto Prodi - è ora nostro dovere aprire il dialogo con tutte le forze politiche per discutere insieme gli aggiornamenti da apportare alla Costituzione\". \"Le riforme della Costituzione - ha aggiunto - si devono fare con l\'accordo più ampio possibile e non a colpi di maggioranza\". Il premier ha inoltre fatto un esplicito riferimento al sistema elettorale: \"ho chiesto al ministro per i Rapporti con il Parlamento Vannino Chiti - ha detto Prodi - di avviare immediatamente i contatti con le forze politiche per impostare il dialogo sulla riforma della Costituzione e della legge elettorale\".

LO SPOGLIO

Intanto lo spoglio procede senza intoppi. A circa due terzi dello scrutinio, si profila la netta affermazione del \'no\' con una percentuale ampiamente superiore al 60%. Il sì si afferma in sole due regioni, Lombardia e Veneto, con una percentuale consistente nella prima.

NAPOLITANO: DAVVERO UNA BELLA GIORNATA
\"Davvero una bella giornata\". Questo il commento del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con i suoi stretti collaboratori, dopo il gol di Francesco Totti che ha segnato la vittoria dell\'Italia ai mondiali contro l\'Australia. \"Tutto bene oggi - ha aggiunto il capo dello Stato - dall\'alta partecipazione al referendum al risultato della Nazionale ai mondiali di calcio\". D\'ALEMA: ORA APRIRE CONFRONTO SERIO
\"Tolto di mezzo questo testo discutibile e pericoloso, è ora di aprire un confronto serio sul futuro del sistema politico e istituzionale del Paese\". Così il presidente DS e ministro degli Esteri, Massimo D\'Alema, commenta le proiezioni sul referendum.

PARISI, VOTO CHE RAFFORZA GOVERNO
\"Il voto dei cittadini ci rende più fiduciosi perché confortato dal consenso dei cittadini, il voto rafforza il governo e la maggioranza\". Lo ha detto il ministro della Difesa Arturo Parisi commentando il risultato del referendum.

GIORDANO: RISULTATO ASSOLUTAMENTE STRORDINARIO
\"Siamo davanti a un risultato che è assolutamente straordinario\". Lo afferma il segretario del Prc Franco Giordano commentando i risultati dello spoglio del referendum costituzionale. \"Abbiamo registrato - dice Giordano al Tg3 - una vittoria nettissima al Sud che il centrodestra considera come una sua roccaforte, al centro il no è andato bene e al Nord la differenza tra il no ed il sì è letteralmente sul filo di lana. Dunque il dato è incontestabile, come è incontestabile il raddoppio degli elettori rispetto al precedente referendum,e questo malgrado il fatto per scelta del Governo Berlusconi si sia votato così in avanti nel tempo e al termine di una lunga serie di consultazioni elettorali\".

SCALFARO: GRANDE VITTORIA \'NO\', BASTA ODII
Quella del \'no\' è una grande vittoria, ma ora bisogna dire \"basta agli odii e alle polemiche\". Così Oscar Luigi Scalfaro, nella sala stampa allestita presso la sede nazionale della Cgil, ha salutato i risultati quasi definitivi del referendum. Scalfaro ha sottolineato che si è trattato di una vittoria di tutto il popolo che ha così inteso, con una straordinaria partecipazione, \"difendere i valori della Carta Costituzionale in vigore nata con il sangue e con la lotta\".

RUTELLI, ORA FAREMO MODIFICHE ASSIEME
\"D\'ora in avanti le riforme si faranno insieme e la modifiche necessarie le faremo assieme\". Lo dice Francesco Rutelli commentando al vittoria del \'no\' al referendum. Il vicepremier aggiunge che \"la saggezza dei cittadini ha punito duramente chi ha voluto fare le riforme a maggioranza\" e parla di \"una bocciatura inequivocabile\" alla destra.

BOSSI, SE VINCE IL \'NO\' ANDREMO IN SVIZZERA
\"Se vince il No vorrà dire che andremo in Svizzera\". Umberto Bossi ha risposto con una battuta ai cronisti che gli chiedevano un commento sul possibile risultato del referendum all\'uscita del seggio elettorale dove ha votato intorno alle 14. Bossi ha espresso il suo voto in una scuola elementare che si trova nei pressi di via Bellerio dove c\'é la sede della Lega Nord. Sede nella quale il leader del Carroccio seguirà , insieme con gli altri dirigenti della Lega, l\'andamento dello scrutinio.

BONDI, IRREGOLARITA\' ALL\'ESTERO, INTERVENGA AMATO
\"Sarebbero già state riscontrate le prime gravissime irregolarità , nelle operazioni preliminari allo spoglio in corso nel seggio speciale di Castelnuovo di Porto riservato ai voti degli italiani residenti all\'estero\". Lo afferma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Sandro Bondi, chiedendo l\'intervento del ministro Amato.

ELETTORE DA\' FUOCO ALLA SCHEDA PER PROTESTA
Un elettore ha dato fuoco per protesta alla scheda elettorale del referendum costituzionale. E\' accaduto alla sezione elettorale 11 di Scandiano (Reggio Emilia), nella scuola elementare di viale della Rocca. L\'elettore, un uomo di mezza età , ha ritirato la scheda di voto ed è entrato nella cabina. Quando è uscito, aveva tra le mani la scheda che stava bruciando. Il presidente della sezione é andato verso di lui, ha preso la scheda e l\'ha gettata a terra, spegnendo il fuoco con un piede. L\'elettore, che rischia una multa, avrebbe giustificato il suo gesto accusando i \"governanti\" di non aver fatto nulla per risolvere i suoi problemi. Sono intervenuti i militari in servizio al seggio, che hanno accompagnato l\'autore del gesto alla porta.
[addsig]

vandrake
01-01-70, 01:33
Perchè ci raccontano:meno deputati,meno senatori e non ci dicono quanti ce ne servono(in più) per far funzionare le regioni.In ITALIA abbiamo già avuto un primo ministro con tutti i poteri che si vuol dare a qualcuno adesso.Penso che lo sappiamo tutti che fine a fatto quel primo ministro che ha regnato in ITALIA per oltre 20 anni è quello che ha dato inizio alla nostra messa al bando.Dopo quasi 70 anni ci ritroviamo ancora con delle leggi che sono sue e con molte persone che se potessero farebbero rivivere quel periodo.Se come diceva quel primo ministro fumare canapa risveglia le coscienze,come mai non ci siamo ancora risvegliati?????????????????

OldGoblin_deleted
01-01-70, 01:33
Due cose:
La PIU\' importante e\' che Daisy Duke non era la sorella, ma la cugina, sempre interessantissima, ma CUGINA...

Secondo... NO. No perche\' questo Paese non e\' l\'America. No, perche\' sarebbe un segnale del popolo che la Costituzione e\' degna di rispetto. No, perche\' sarebbe un disastro...
avete notato cosa ha portato il federalismo fiscale? Certe regioni hanno utilizzato positivamente le risorse, altre le spremono e non fanno un cazzo per migliorarne la situazione. Non sono contro i cambiamenti, ma il Paese non e\' pronto a questo tipo di rinnovamento, che magari potrebbe risultare positivo in altri momenti storici. Stiamo ancora combattendo con il marciume che stranamente salta fuori, uno dietro l\'altro, con un po\' di pause per digerire...

L\'ex presidente ha comunque perso dei punti. Ciampi oggi ha spiegato le sue ragioni del NO... ma non si e\' ancora reso conto, che il suo RISPETTO per la Costituzione e\' stato da lui stesso calpestato piu\' volte, quando ha apposto la firma su certe \"leggi\"?
E\' proprio una pecca enorme, per un presidente relativamente positivo.

Su Radio Popolare affrontano il discorso, nella settimana prima del referendum, entro i termini di legge per poter parlare dell\'argomento, con un importante membro della Corte Costituzionale,che spieghera\' nei dettagli la Costituzione e i suoi eventuali cambiamenti.

OldGoblin_deleted
01-01-70, 01:33
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
18-06-2006 alle ore 12:16, IrieWeed :
doc l\'elettore che sia di destra o sinistra, visto che siamo in italia è ITALIANO, quindi io tendo a non fidarmi troppo... :-? finchè non vedo non credo..
alle scorse elezioni, anche dopo i risultati temevo che silvio tirasse fuori l\'asso dalla manica(ottenuto chissà come)...
guerra civile? probabilmente solo questo potrebbe far svegliare i cervelli italiani....o forse nemmeno

</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>


175 parlamentari in meno!
questo lo slogan della Lega...

Intanto, non dicono che i soldi che risparmieranno/emo da questi 175 in meno, saranno spesi perchè gradualmente si aumenteranno lo stipendio fino a coprire lo stesso tetto di spesa...

Per rispondere a Irie... mi spiace... mi spiace ogni volta constatare che l\'italiano ormai è MOLLE... guarda il casino che han fatto i francesi per metà della legge Biagi sul lavoro, e da loro era solo l\'inizio...
Il popolo italiano è molle, e non si metterà MAI più a fare una sorta di rivoluzione incazzata...per i propri diritti... meglio stare in poltrona a guardare tette e culi in televisione... che tristezza.

Mescala
01-01-70, 01:33
Già , con tutta la pubblicità furbona che passa in tv.. se la fanno tranquilla..

Mescala
01-01-70, 01:33
Io sono indeciso tra l\'astensione e il no. L\'astensione come segno di dissenso verso questa politica vaga, questa \"fuffa\", per dire come direbbe qualcuno.. ;)
Oppure il no, perchè per problemi vari non mi sono informato a fondo riguardo la riforma, ma leggendo i vari post pro-no sto incominciando ad esserlo anch\'io..

Mah.. :-?

Omshantyshanty
01-01-70, 01:33
da quello che ho capito io (e io non so NULLA di politica)

se voto si: taglio del numero dei deputati e senatori, una remota (ma molto molto molto remota) possibilità che qualche regione con i controcazzi (quindi nessuna :-] ) si interessi di più alla canapa terapeutica e industriale, il premier potrà sciogliere le camere (ma non c\'è il rischio che si crei pure una dittatura in sto modo?), magari in futuro qualche secessionista potrà dividere l\'italia (ma per davvero?) in due, possibilità si ingarbuglierà ancor di più i rapporti tra camere, premier, corte costituzionale (è vero oppure questo me lo sono inventato? :-] ), il rischio che i percorsi scolastici si differenzino a talpunto che qualche titolo di studio possa essere accettato in una regione ma in altre zone italiane non valga nulla (la scuola non dovrebbe essere per definizione statale e pubblica cioè identica per tutti gli italiani?), rischio che qualche regione più arretrata economicamente o con qualche problema in più rimanga abbandonata a se stessa......

se voto no: tutto rimane così com\'è.....cioè il solito caos italiano

mi piacerebbe sapere se quello che ho scritto è la verità o solo le solite frasi comuni che girano sul referndum sia da una parte che dall\'altra.....insomma un pò di informazioni decenti chi ce le ha?


io andrò a votare no anche per impedire che la nostra cara costituzione (quoto fili: per quella carta un mucchio di persone son morte, cazzus!) venga modificata ad personam senza essere approvata da TUTTO il parlamento (e se no che cazzo di senso ha?).......stiamo parlando dello scheletro del nostro Stato (oltre tutto è anche piuttosto recente!) mica bruscolini!


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Omshantyshanty il 16-06-2006 20:19 ]

Itsprobablyme
01-01-70, 01:33
qualche articolo interessante ci sarebbe pure...
e dura però spiegare tutto...la polizia regionale non mi fa impazzire..a meno che non sia siano Bo e Luke...e quella ficona della sorella...poi c\'è un parlamento che non conta più nulla...già non conta nulla ora...poi c\'è un presidente del consiglio...mhmmm sembrerebbe contare parecchio ma in definitiva è ancora più vittima della sua maggioranza...no no..per il momento mi tengo la vecchia costituzione...e quindi una scelta..una scheda...NO

Itsprobablyme
01-01-70, 01:33
Daysi Duke...è la cuggggginaaaaa...la donna che mi ha dato l\'imprinting di come devono essere due paia di gambe... grazie SuperGoblin...eheheh il venerdi sono stanco.... :-] :-]

p.s. il bello è che sarei un costituzionalista...ma visto che vinceranno i no...chi me lo fa fare a spiegare tutto un cambiamento che non avverrà ...??
ahhhhh la pigrizia romana... :-]

allora la legge è questa...

Legge di riforma costituzionale (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/referendum_costituzionale/legge.pdf)

e leggersela ?? :-)


Il referendum confermativo

Il concetto moderno di referendum è, secondo il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli, quello di un appello, autorizzato e regolato dalla legge, al corpo elettorale perché si pronunci su singole questioni o più particolarmente, sulla struttura essenziale dello Stato o del Governo, in quest\'ultimo caso con significato riconducibile a plebiscito.

Il termine deriva dal latino, nello specifico dal gerundio del verbo refero che tra i suoi numerosi significati annovera anche quelli di riferire, riportare, rispondere.

Il termine quorum, anch\'esso di chiara provenienza latina, deriva dalla frase \"quorum maxima pars\" e sta a significare il numero legale, la maggioranza, istituti ancora oggi fondamentali negli organi e nelle decisioni collegiali.

Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.

Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Si procede ad un referendum confermativo di una legge costituzionale nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque Consigli regionali. La votazione ha luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all\'indizione del referendum stesso.

Itsprobablyme
01-01-70, 01:33
giusto Irie...non è detto..ma fa caldo...
l\'elettorale tipicamente di destra quando fa caldo va al mare..a meno che qualcuno non dica in televisione che gli toglierà l\'ICI..e si prende così un 5 % di voti di chi, altrimenti, non avrebbe mosso un dito fuori di casa...
ohhhh ma le ultime elezioni non son servite a capire in che paese viviamo..??

quindi andremo solo noi...poi c\'è il fatto che AN questa riforma non la sopporta..ed io ho i miei soliti amici di AN che andranno a votare NO...ehehehe...
(i soliti amici di AN non vogliono che si sappia che qualcuno di loro ha votato, nel segreto dell\'urna, per Veltroni...misteri della politica, ma Alemanno non lo sopportano in molti...).

Chiaramente... a Silvio una vittoria del SI farebbe gran gioco...

perchè - in fin dei conti - ci troveremmo di fronte ad un senato attuale che non rispecchia il Senato che verrà ...e quindi molte potrebbero essere le voci relative ad un \"torniamo a votare\"...

ed un \"torniamo a votare\" con una costituzione fatta come l\'hanno disegnata loro potrebbe anche portarci ad una guerra civile...

Perchè..? Perchè Stato e Regioni possono bloccarsi a vicenda...
perchè il presidente del Consiglio può sciogliere le camere ogni sei mesi...
perchè si può arrivare a quello che i costituzionalisti chiamano \"cortocircuito istituzionale\"..cioè un paese incapace di darsi un governo...
risultato: Golpe...


quindi..NO...


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Itsprobablyme il 17-06-2006 15:31 ]


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Itsprobablyme il 17-06-2006 15:32 ]

Itsprobablyme
01-01-70, 01:33
Ho votato NO...ho votato NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!

...dopo aver letto i motivi di giuliano ferrara per il SI sul panorama...
prima di tutto sono andato a votare con maggiore voglia...
e poi avrei voluto proprio farmi una scazzottata con lui...ma dargliene tante... tante...

:-Y :-Y

Itsprobablyme
01-01-70, 01:33
a tutti i residenti al nord vorrei dire che oggi hanno vinto loro..
questa riforma costituzionale assurda e sconclusionata in vari punti..avrebbe reso l\'italia incapace di decidere..di contare sul piano internazionale ..avrebbe resoil nord il mezzogiorno povero dell\'europa...
ha vinto la razionalità ..la saggezza politica e la lungimiranza...
gli italiani sono davvero migliori di chi li governa...
...questo è veramente uno splendido risultato...
oggi l\'Italia ha vinto due volte...

Itsprobablyme
01-01-70, 01:33
secondo me no...togliere subito il quorum da tutti i referendum..
uno...se pensa al quorum...può dire..tanto non si raggiungerà ..che ci vado a fare...

invece senza quorum dice...ohh... vado per eprimere una mia opinione...tanto anche se siamo il 10% l\'opinione vale comunque...
ehheeh...un po\' di piscologia politica...
via il quorum...!

Diz
01-01-70, 01:33
io mi son chiesto perchè non è necessario raggiungere un quorum..

cmq so già cosa fare della mia scheda elettorale per questo referendum.
non la voglio laciare bianca, ne farò così un\'opera d\'arte cno tanto di scatto fotografico e futura pubblicazionenj.

Diz
01-01-70, 01:33
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
Lo spot publicitario che ricorda diligentemente di andare a votare, dice soltanto che votando SI diminuirà il numero di parlamentari e senatori da un numero tot a un numero tot, dando ovviamente l\'impressione che ciò consista in un positivo quanto improbabile risparmio di soldi da parte del cittadino.....votando No resta tutto com\'è!</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>

sì, ci avevo fatto molto caso anch\'io..perchè poi uno dice meno deputati meno soldi e vota sì..furbi

Diz
01-01-70, 01:33
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>Diz fotografare la scheda è reato, se il presidente di seggio ti becca finisci in galera. Non ne vale la pena.</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>

mh..lo so, però.. :-)

Mkb
01-01-70, 01:33
ciao a tutti,

nei giorni 25 e 26 giugno, saremo invitati a recarci alle urne per votare al referendum costituzionale.

abitando in una regione autonoma a statuto speciale, ho sempre pensato che l\'autonomia di una regione, possa essere una manna per il suo rilancio.....
ho anche sempre pensato che l\'Italia fosse una delle nazioni più adatte al \"federalismo\" (anche se non alla Bossi).
ora però, immagino che la riforma costituzionale della destra, non sia delle migliori....
e penso anche che il NO secco della sinistra sia solo per rompere le biglie alla destra (come i bambini quando litigano)
la mia domanda è:
la riforma riscrive 53 articoli .... quali?
avremmo 53 schede da votare? o soltanto una con si o no alla riforma?

Costituzione Italiana (http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm)

c\'è qualcuno che ne sa qualcosa?
non vorrei andare a votare pensando:
Se sei di Destra vota SI
Se sei di Sinistra vota NO

e se invece amo il mio paese ...... faccio una strage di politici :-o

Mkb
01-01-70, 01:33
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
20-06-2006 alle ore 20:45, giovanniforesti :
insomma: vinceranno i no (speriamo) ma poi sarà difficilissimo fare una riforma costituzionale seria...
</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>

stiamo attenti a non sottovalutare l\'italiano medio .... facendo un piccolo sondaggio tra i colleghi di lavoro, molti repuno questa votazione più importante delle elezioni ... e purtroppo non sono i NO...
ho paura che ci siano molte persone (del nord italia) che aspettano con impazienza il federalismo come soluzione di tutti i mali ....
quando cerchi di spiegargli la tua versione.... ti rispondono .... tanto sino al 2011 c\'è tempo per modificarla e migliorarla ... :-o (ma è vero? che si può cambiarla dopo il referendum?)

stiamo attenti.... 5 anni fa dicevamo che il Berlusca non poteva vincere.... ma poi ha \"regnato\" per tutta la legislatura....

Mkb
01-01-70, 01:33
ciao a tutti,

i due testi costituzionali a confronto
http://www.italialinux.net/testo_a_confronto.pdf

in più ho trovato su www.arcoiris.tv (http://www.arcoiris.tv) un video \"Oscar Luigi Scalfaro risponde sulla Costituzione \"
VIDEO (http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=4909&ext=_big.wmv)

in più sempre su www.arcoiris.tv (http://www.arcoiris.tv) c\'è uno spettacolo teatrale ..Dove è nata la nostra Costituzione - Compagnia Teatrale Itineraria (http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=4908&ext=_big.wmv)

buona visione


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Mkb il 21-06-2006 14:49 ]

Mkb
01-01-70, 01:33
:-] VITTORIA DEL SENSO CIVICO :-]

non mi interessa se è il NO o il SI a vincere, sono contentissimo perchè più del 50% dei aventi diritto al voto si è recato alle urne; questo lo ritengo un ottima dimostrazione di senso civico degli Italiani ..... :shock: mi hanno lasciato senza parole, non avrei scommesso un nichelino su questo risultato (superare il quorum)

la domanda che mi viene da fare è:
Ma se ci fosse stato l\'obbligo del quorum, ci sarebbero stati cmq tanti votanti?
:-?

Mkb
01-01-70, 01:33
ciao Doc,

mi hai frainteso, anch\'io vedo il quorum come una stronzata, sopratutto perche non tutte le leggi coinvolgono tutto il paese (es: legge sulla caccia) ...
ma quando si parla di Costituzione, tutti sono coinvolti, perciò raggiungendo il quorum, gli Italiani hanno dimostrato interesse per il proprio paese, è questa che considero la vera VITTORIA ....


volevo anche porvi una domanda:
come mai non è presente nella costituzione una semplice frasetta che semplificherebbe tutto?
OGNI CITTADINO E\' LIBERO DI FARE QUALUNQUE COSA NON LEDA DIRITTI DI TERZI E QUESTA NON PUO\' ESSERE REATO.....
:-?

AjejeBrazof
01-01-70, 01:33
......vogliamo parlare della \"malainformazione\" concessa dalle reti mediaset riguardo un referendum di questa portata??

Lo spot publicitario che ricorda diligentemente di andare a votare, dice soltanto che votando SI diminuirà il numero di parlamentari e senatori da un numero tot a un numero tot, dando ovviamente l\'impressione che ciò consista in un positivo quanto improbabile risparmio di soldi da parte del cittadino.....votando No resta tutto com\'è!

Questi 53 articoli non sono neanke lontanamente citati....ma manco per sbaglio......nè il fattore sanità .....ma neanke le loro ridicole storielle sulla polizia regionale, hanno deciso di lasciare libero spazio all\'immaginazione o cosa?!?!
O forse quando fà comodo.........è facile ritenere l\'italiano medio dotato di un intelligenza superiore alla media.... :-Y

PianetaErba
01-01-70, 01:33
io credo sia da \"buffoni\" votare si x questo referendum
soprattutto x coloro che hanno deciso di non votre berlusconi quest\'anno come presidente del consiglio

le leggi x la nuova costituzione sono le sue.. quindi un si porterebbe solo a riaffarmare un suo ipotetico nuovo governo...
e poi dopo l\'ultima stronzata ke ha detto ke ki vota no.. non è un italiano o è un indegno italiano... questo cretino è ankora ke giudica e poi mi sento venire a dire ke è meglio votare si???

boh io sono molto accanita su questa votazione .. xk so ke ankora l\'ignoranza vincerà sull\'informazione ela cosa mi disgusta...

come mi disgusta votare x l\'italia a questi mondiali .... x cosa votare??? x una italia che fa letteralmente skifo.. x il calcio ke fa veramente skifo....

so che la mia decisione di non guardare la partita conta poco xk magari sono sola a prendere questa decisione

ma credo ke s\'avisse a decidere da ke parte stare ... se no siamo uguali a tutti quei pezzi merda ke ci stanno al potere !!!


p.s. con Buffoni non volevo offendere nessuno... xò sono un pò skifiata .. dalla situazione del nostro paese e ogni giorno provo sempre + skifo!

PianetaErba
01-01-70, 01:33
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>da: Ans(i)a.it: (http:// Ans(i)a.it: )</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>

ehehhe pensavo ke avessero fatto un sito ke si kiamasse proprio ansia.it eheheheh ke flash

cmq siamo felici... e io sono felice ke tra il veneto e la lombardia non ci fosse pure la sicilia!


è stato un referendum di dovere prima ke di diritto !!!!

cmq sia il tipo ke ha bruciato la skeda bravo x lui.. xò buh tanto alla fine ...


cmq sia io avrei voluto metterci un bel post it kon scritto il mio pensiero dentro la skeda.. ma se mi annullavano il voto non sarebbe stato bello.. oltretutto sta mattina post_sbornia... x poco invece ke kiudermi nel bunkeretto stavo votando li davanti a tutti tanto un c\'era nuddu!!!


domani festeggio questo meraviglioso no ... ho ankora troppo alkol in testa !!


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: PianetaErba il 26-06-2006 22:54 ]

PianetaErba
01-01-70, 01:33
BALLOTTAGGI SICILIA: AFFLUENZA AL 60,56%



PALERMO - Ecco i dati definitivi di affluenza alle urne per i ballottaggi nei 12 comuni siciliani chiamati al voto per l\'elezione dei sindaci, dove è andato a votare il 60,56% degli elettori. Ragusa (64,99%), Vittoria (59,36%), Bagheria (59,22), Taormina (71,66), Ramacca (66,17), Pachino (45,57), Lentini (58,34), Noto (65,4), Canicattì (59,99), Porto Empedocle (61,99), Ribera (58,05), Campobello di Mazara (62,96).

PianetaErba
01-01-70, 01:33
BALLOTTAGGI SICILIA: AFFLUENZA AL 60,56%



PALERMO - Ecco i dati definitivi di affluenza alle urne per i ballottaggi nei 12 comuni siciliani chiamati al voto per l\'elezione dei sindaci, dove è andato a votare il 60,56% degli elettori. Ragusa (64,99%), Vittoria (59,36%), Bagheria (59,22), Taormina (71,66), Ramacca (66,17), Pachino (45,57), Lentini (58,34), Noto (65,4), Canicattì (59,99), Porto Empedocle (61,99), Ribera (58,05), Campobello di Mazara (62,96).

il popolo è competente !!! questo è un gran passo avanti x la sicilia!

PianetaErba
01-01-70, 01:33
ehehe 420blues caspita se hai ragione anke io sono contro il quorum xk appena c\'è mil quorum ci si sente limitati..


x il nano non l\'ho sentito parlare sarà dispiaciuto su una poltroncina compiangersi... magari....

invece x il doc
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> a tutti i residenti al nord vorrei dire che oggi hanno vinto loro.. </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>

io credo ke quasi tutti siete residenti al nord
e
io pensavo visto le ultime elezioni visto ke la sicilia è konsiderata la rocca forte della destra ke non vincessimo ... ieri sera diskutevo proprio di questo ke noi stessi, noi siciliani, non ci rendiamo conto di come la sicilia non abbia votato x il si ... credo sia un mistero
mi piacerebbe pensare ke la gente sia konsapevole
ma è un pò un ossimoro prima votano x cuffaro e poi votano no???

la politica è un volta faccia ... un cancia bandiera!

voglio portare avanti un sondaggio su sta cosa e capire xk la gente di qui ha votato no... voglio kapire se ha votato no x ignoranza x uno gli aveva detto di votare no .. o se è consapevolezza!

giovanniforesti
01-01-70, 01:33
io andrò a votare NO ma con tanti dubbi.
cioè, dopo la vittoria dei no non cambierà nulla invece avremmo bisogno di un solo parlamento con più potere e con 500 parlamentari (al massimo).
avremmo bisogno di decentrare poteri e competenze alle regioni, avremmo bisogno delle norme per fare proposte di legge popolare...
la riforma della costituzione, nata quando ancora non c\'era la televisione, deve tener conto del potere antidemocratico e dittatoriale che possono avere i mezzi di informazione oggi (e che nel 45 non avevano).
Quindi per ora salviamo la vecchia costituzione e poi riscriviamola noi, in modo più avanzato e democratico.
questo se tutti quelli che adesso si stanno mobilitando per il no avessero veramente il cervello libero dai condizionamenti dei partiti...
ma ho i miei dubbi...
ciao
giovanni

giovanniforesti
01-01-70, 01:33
insomma: vinceranno i no (speriamo) ma poi sarà difficilissimo fare una riforma costituzionale seria...
e avremo sempre camera e senato con 1000 marajà e relative corti e vassalli a succhiarci il sangue...
ma quand\'è che ci svegliamo! :-o
ciao
giò

420blues
01-01-70, 01:33
Diz fotografare la scheda è reato, se il presidente di seggio ti becca finisci in galera. Non ne vale la pena.

Questione del sì e del no:
votando no, la riforma costituzionale viene respinta, e tutto rimane com\'era. Votando sì, succedono queste cose:
-diminuzione del numero dei parlamentari (solita argomentazione demagogica: comunque avverrebbe dal 2016, ossia fra 10 anni)
-svuotamento dei poteri del presidente della repubblica, che non può più fare niente di concreto
-il primo ministro può sciogliere le camere, ma praticamente solo se le camere sono d\'accordo ;-)
-il Senato non ha più il potere di sfiduciare il governo e diventa camera delle regioni
-polizia, sanità e istruzione risultano appannaggio delle singole regioni, con un enorme aumento delle spese (chi paga?) e una differenziazione in serie A, B, C a seconda di dove uno vive, ivi comprese alcune materie di studio scolastico (già tremo pensando alla \"storia padana\")
-se però una legge regionale viene giudicata dal Parlamento come in conflitto con l\'interesse nazionale, allora è bocciata. In realtà , grandi regioni come Lombardia, Sicilia, Veneto, Lazio, da sole possono avere un pacchetto di parlamentari sufficiente a far mancare la maggioranza al governo in carica (e alla coalizione che lo sostiene), quindi le regioni più grosse si ritrovano di fatto con un diritto di veto, quelle più piccole con un dito in quel posto --->ingovernabilità , ricatti e controricatti (oltretutto, delle quattro regioni che ho menzionato, tre sono di centrodestra e solo il Lazio è di centrosinistra: questo fatto è un po\' analogo alla porcata della legge elettorale, quando i berluscones hanno messo il premio di maggioranza su base regionale, in modo da prendersi più parlamentari perché erano più forti nelle regioni più popolose)

Questione tecnica: non è necessario il raggiungimento del quorum perché è un referendum confermativo: dice \"abbiamo fatto questa legge, ma prima che entri in vigore dobbiamo consultarvi, volete che ce la teniamo, sì o no?\". Quelli per cui serve il quorum sono referendum abrogativi, che dicono \"la legge è stata fatta, è già in vigore, volete abrogarla sì o no?\"
E\' stato necessario il referendum perché la riforma costituzionale (quindi non una legge ordinaria, ma la mamma di tutte le leggi) non è passata in parlamento con la maggioranza dei 2/3 ma solo con la maggioranza semplice.

----
Se vince il sì, o vien fuori un orrendo pateracchio all\'italiana (caso buono) o, caso cattivo, si finisce a una balcanizzazione della penisola.
Se vince il no, ci teniamo la nostra bella costituzione, emendabile, perfettibile, certo, ma almeno non da un odontotecnico lombardo in camicia verde
:-o

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: 420blues il 16-06-2006 23:14 ]

420blues
01-01-70, 01:33
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>

Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.

Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Si procede ad un referendum confermativo di una legge costituzionale nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque Consigli regionali. La votazione ha luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all\'indizione del referendum stesso.

</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>

Ecco, io l\'avevo detto in parole più spicce :-)
Tra l\'altro il referendum è stato richiesto, questa volta, sia dai parlamentari, sia da una botta assurda di cittadini, sia da tutti i consigli regionali.

Nota sul Ciampi e sul suo attenersi alla costituzione: quando gli è parso che alcune leggi non fossereo costituzionali, non le ha controfirmate e le ha rispedite alle camere perché le modificassero (con la Gasparri mi pare sia andata così, e anche con altre); se poi però le camere gliele rispedivano tali e quali, lui doveva firmarle. Il compito del presidente della repubblica (nonché molto Ciampi\'s Style) era la \"moral suasion\", ossia mettere un pizzico d\'etica nella legge (etica \"buona\", che poi Doc mi riprende!), non conta se una legge gli piace o no, conta solo che sia compatibile con la costituzione. Il capo dello stato ne è garante, quindi è a quella che deve attenersi, non ai gusti suoi o a quelli di una parte, qualsivoglia, del parlamento!
Se poi una parte, quale che sia, del parlamento, ritiene che una legge, pur firmata dal capo dello stato, abbia delle pregiudiziali di incostituzionalità , mi pare che si possa sempre rivolgere alla corte costituzionale, che è un organo terzo, no? funziona così? chiedo. A proposito, con la nuova riforma costituzionale crescerebbe il numero dei suoi membri \"laici\", ossia non togati ma messi lì dal parlamento, quindi anche l\'organo terzo sarebbe soggetto alla volontà politica della maggioranza di turno. Con buona pace della divisione del potere giudiziario da quello legislativo e da quello esecutivo (in realtà \'sta riforma vuole subordinare tutto al potere esecutivo, ossia al governo)

420blues
01-01-70, 01:33
Nel 1945 la TV non c\'era ma in compenso la radio sì, il cinema pure, e per dirti quanto la potenzialità dei mezzi di comunicazione di mssa fosse ben chiara, ivi compresa la loro potenzialità eversiva, ti basti pensare a tutto il gioco della propaganda durante le precedenti dittature (guarda Goebbels in Germania, che era ministro della propaganda, genio assoluto nel suo campo -anche se era nel campo sbagliato ;-) )
vedi qui per esempio (sito dell\'anpi) http://www.romacivica.net/anpiroma/nazismo/nazismo18.htm

e non solo sotto le dittature naturalmente!

Leggi di iniziativa popolare si possono già fare, il decentramento agli enti locali c\'è già stato (riforma Bassanini 10 anni fa), un parlamento a una camera sola può funzionare benissimo, ma qui lo si vuole tenere a due gambe azzoppandone una, e salta tutto l\'equilibrio di pesi e contrappesi che tiene in vita il gioco democratico.

420blues
01-01-70, 01:33
\"L\'Italia non è né de destra né de sinistra... è de Berlusconi! Tutta se l\'è comprata\"
(Corrado Guzzanti)

420blues
01-01-70, 01:33
Visto che non c\'è il quorum, l\'astensione non conta una cippa :-?
Io per rispetto del diritto-dovere di voto vado sempre a votare... se proprio non so cosa esprimere voto scheda bianca (una volta è successo, tipo quando i radicali facevano referendum anche sul colore del semaforo o quasi :-] )

420blues
01-01-70, 01:33
Una riforma costituzionale squilibrata e con troppi poteri al presidente è stato anche l\'ultimo atto di Menem da presidente argentino. Poi si è visto come è andata a finire. I conti pubblici a quel livello già li abbiamo... :-Y

420blues
01-01-70, 01:33
Anche io ho votato NO e non ho mai avuto dubbi in proposito. Ieri sera però mentre guardavo la tv ho beccato uno spot su canale5, ahi ahi ahi... veramente malvagio... diceva: alcuni effetti di questa riforma: diminuzione del numero dei senatori! diminuzione del numero dei deputati! (questo per prima cosa e in dettaglio, e senza dire che sarebbe comunque dal 2016, ndr) modifica dei poteri del premier e del presidente della repubblica, modifica delle competenze bla bla bla (assolutamente generico e senza parlare dei danni da ingovernabilità , ndr)
:-Y

Speriamo bene. Tra l\'altro nessuno lo dice, ma i \"costi\" di questa devolution (anzi devolussion, con accento marcato...) ricadono principalmente sulle regioni più ricche e produttive. Io non ho votato \"no\" per questo, ma mi domando se i vari legaioli lo sappiano :-]

420blues
01-01-70, 01:33
Vittoria :-]

Chiedo scusa da una regione un po\' di ca**a, io il mio \"no\" ce l\'avevo messo ;-)

420blues
01-01-70, 01:33
Io sono favorevole all\'abolizione del quorum, o almeno alla sua rimodulazione (quorum al 50% del numero dei votanti alle ultime elezioni politiche per esempio, così da scartare subito gli astensionisti fisiologici)... così almeno non ci sarebbero appelli all\'astensione ogni volta che si vuol far vincere il \"no\" ma non si è sicuri di farcela, e non si considererebbe \"no\" anche tutta la massa dei non votanti, come invece è successo per esempio l\'anno scorso col referendum sulla fecondazione assistita!! Invitare all\'astensione è un sordido trucchetto che scardina quel poco di senso civico che ancora c\'è in giro!
(stamattina ce l\'ho con Ruini, non so perché)

mary79
01-01-70, 01:33
Non hanno vinto nè i residenti al nord nè quelli al centro o al sud. Ha vinto tutta l\'Italia!!!