Legislatura 14º - Disegno di legge N. 2953
Art. 84.
1. All’articolo 122 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private di cui all’articolo 120, comma 1, compiuti i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente»;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la seguente: «e»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«
2-bis. Le terapie a base di medicinali oppioidi prescrivibili, se ritenute necessarie, devono essere erogate attraverso modalità che tendono al pieno recupero clinico e psico-sociale dell’individuo.
2-ter. I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno essere utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell’ambito di programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la stabile astensione dalle sostanze illegali e permettere l’evoluzione dell’intervento clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione»;
d) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private iscritte all’albo di cui all’articolo 116»;
e) al comma 4, le parole: «strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «una struttura privata di cui all’articolo 120, comma 1» e le parole: «, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell’articolo 116, comma 5, secondo periodo,» sono soppresse;
f) al comma 5, le parole: «ovvero del provvedimento di cui all’articolo 75, comma 9,» e le parole: «o del provvedimento suindicato» sono soppresse.