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Discussione: Costituzionalità

  1. #1
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    È importante che qualcuno abbia avuto il coraggio di seguire
    anche le nostre tesi ed abbia inviato alla Consulta il quesito
    sul dpr 309/90.
    Quello che voglio dirvi si articola su due punti .
    1. Siamo stati noi (io Enjoint ed Aduc) i primi a sollevare la questione
    specifica del contrasto con l'art. 117 Cost . Scusate l'auto citazione, ma
    siccome la vittoria ha tanti padri noi siamo pronti alla
    prova del DNA.
    Quando ne scrivevo erano tutti scettici (o presunti tali) ora ne sono tutti
    artefici.
    2. Dubito (e posso sbagli armi) che la questione dell'urgenza e della sua
    sussistenza possa essere il vero casus belli in quanto mi risulta difficile pensare
    che tutta la legge sugli stupefacenti venga del tutto abrogata.
    Desidero, inlltre, dirvi che preferisco che le questiopne vengano risolte sul piano sostanziale, più che su quello formale.
    Credo che la corte costituzionale debba valutare in concreto l'ingiustizia che attiene a talune condotte, malamente regolate normativamente, piuttosto che considerare un profilo
    che appare cavilloso.
    In buona sostanza si deve valutare se la legge sia giusta in concreto, perchè la forma può essere sempre cambiata, ma è la sostanza quella che conta!!!!!
    Ultima modifica di Avv. Zaina; 09-02-13 alle 17:44

  2. #2
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    Salve avvocato,
    intanto grazie per tutto quello che ha fatto.
    Volevo chiederle cosa prevede il nostro sistema giudiziaro nel caso venga decretata la sua incostituzionalità? Dovranno fare un altra legge o si ritorna automaticamente alla legge precedente?

    E sapendo la lentezza del sistema italiano, nel caso dovessero fare un altra legge che lo regoli, nel frattempo il consumatore/coltivatore come è visto dal punto di vista legale?
    Grazie per la sua disponibilità e scusi il linguaggio non molto preciso, ma finchè parliamo di medicina sono in grado di usare un linguaggio tecnico, ma per la giurisprudenza sono un completo somaro
    Ultima modifica di Ska; 09-02-13 alle 23:46

  3. #3
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    Se una legge viene dichiarata incostituzionale riprende vigenza la legge precedente.
    Vale a dire che se la L. 49/2006 dovesse venire dichiarata incostituzionale, perchè emessa in assenza delle condizioni di urgenza ed indifferibilità che un decreto legge richiede e, soprattutto, perchè vi sarebbe discrasie fra il decreto legge e la legge di conversione, torneremmo al regime regolato dalla L. 162/90 (che converte il dpr 309/90).
    Io credo che una simile decisione, che colpirebbe certamente alcune parti nefaste della FINI-GIOVANARDI, ma anche alcune altre parti (ad esempio la scelta di abbassare il minimo edittale per il delitto di cui all'art. 73, l'innalzamento del limite di pena a sei anni per l'affidamento al servizio sociale del tosssicodipendente, tanto per citare i più importanti, ma non i soli) non sia auspicabile.
    Credo, invece, come sostengo da tempo (avversato ed in contrasto con altre opinioni che vogliono un abbattimento indiscriminato della legge sugli stupefacenti, sperando ingiustificatamente, di fruire di chissà quali vantaggi), che gli interventi di modifica giurisdizionale - vale a dire quelli ad opera dei giudici sia di legittimità, che della Corte Costituzionale - debbano attenere a specifici problemi.
    Ricordo ad esempio, non solo la diversificazione di pena fra reati di cannabis e reati di droghe pesanti, ma anche l'ampiamente del concetto di uso personale anche per la coltivazione, ed ancora la riqualificazione della lieve entità - comma 5 art. 73 - come reato autonomo e non come circostanza attenuante.
    Se la giurisprudenza proseguirà su quel cammino di sostanziale modifica di importanti istituti della legge sulle droghe, recependo quegli imput (ragionevoli) che anche da parte mia sono stati formulati in questi anni, si può creare una sorta di ponte di collegamento con l'ipotesi di una nuova legge sugli stupefacenti.
    Una simile legge non può essere frutto di sortite estemporanee di uno specifico movimento antipropibizionista, piuttosto che del parlamentare di turno, i quali presentano proposte per mutare un solo articolo di legge, in modo parcellizato e raffazzonato.
    Mi sorprende, infatti, leggere ipotesi generiche e demagogiche di depenalizzazione della coltivazione ad uso personale, senza che una simile condotta non venga raccordata con la detenzione, o con altre condotte che possono essere propedeutiche ad un uso personale.
    Una nuova legge che disciplini la materia degli stupefacenti deve, quindi, essere seriamente articolata e deve affrontare tutta una serie di temi, che vuoi per impreparazione, vuoi per sottovalutazione, vuoi per non reddività politica, non vengono affrontati da coloro che si improvvisano legislatori.
    Credo anche che se chi intende lodevolmente fornire un contributo normativo cercasse un confronto con quelle figure professionali (avvocati, magistrati, consulenti tecnici) che quotidianamente fanno i conti con la realtà di una legge che ha pochi aspetti chiari e molti lati oscuri, forse si perverrebbe ad un risultato positivo.
    Devo, invece, negativamente constatare che la materia degli stupefacenti sia usata come foglia di fico per scatenare istinti puramente ideologici.
    Da più parti, infatt, non si tiene conto della necessità di proporre ipotesi legislative costituzionalmente orientate e, soprattutto, di formulare un'ipotesi legislativa che soddisfi il diritto, più che la politica.
    Ultima modifica di Avv. Zaina; 10-02-13 alle 19:01

  4. #4
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    Buongiorno sig. Zaina,mi chiedevo,ma....putacaso veramente fosse dichiarata incostituzionale,chi ha avuto problemi causa la Fini-Giovanardi può chiedere i danni allo stato?
    Es:io che ormai è un anno che sono ai servizi ridotti (causa visita sul lavoro) e quindi a busta paga minima,se dichiarata incostituzionale chi mi rimborsa il mancato guadagno di questo anno?e i danni morali?colleghi che non mi rivolgono più il saluto,genitori che mi danno del drogato ecc.
    Chi ha paura muore ogni giorno,chi non ha paura muore una volta sola

  5. #5
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    Come leggerete in altra parte del sito, la eventuale dichiarazione di incostituzionalità riguarderà solo una parte dell'art. 73 e non tutta la legge, come invece, i soliti trionfalisti superficiali affermavano.
    Vedremo quali potranno essere le iniziative se verrà dichiarata l'incostituzionalità.

  6. #6
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    in realtà io credo che già la sola riduzione dello stipendio a paga minima sia da considerare un danno morale... oltre che economico.

    ...quanto è triste il nostro ordinamento!.. -.-'

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Nevergreen Visualizza Messaggio
    in realtà io credo che già la sola riduzione dello stipendio a paga minima sia da considerare un danno morale... oltre che economico.

    ...quanto è triste il nostro ordinamento!.. -.-'
    È quello che penso anche io,ma sembra che sia solo un pensiero nostro never,x la legge è giusto così.....e considera che è da un anno che mi trovo in questa condizione di limbo,l'anno passato mi hanno esaurito le ferie a mia insaputa,ho preso due richiami disciplinari ed ora ho scoperto che avevo ancora 5 giorni di ferie (quindi almeno uno dei due richiami è fuorilegge),ma ugualmente non posso farci niente
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  8. #8
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    Mi piace vedere le cose nella loro totalità............

    l'aver perso la sovranità popolare e monetaria mi sembra anti-costituzionale!!!!???

    infatti qualche avvocato si è preso la briga di fare qualche denuncia a chi di dovere.........vedi Paola MUSU!!!!!!!!

    ogni giorno vedo la tanto blasonata costituzione venire calpestata dalle stesse persone che dovrebbero applicarla e tutelarla!!!!!

    tanto vale tirare via la costituzione se poi tutte le leggi emanate vanno contro i suoi PRINCIPI FONDAMENTALI......un po' di coerenza almeno... come proteggerla allora visto la totale inefficenza degli strumenti che abbiamo a disposizione????

    perchè gli avvocati sensibili alla nostra causa non denunciano FINI E GIOVANARDI che hanno emanato questo scempio di legge che è anche contro il referendum popolare del '93? la loro legge ha fatto aumentare l'uso di eroina e dei carcerati!!!!! di sicuro il carcere ha effetti collaterali fisici e psichici di molto superiori all'effetto della maria e di altre droghe anche pesanti......basti vedere i morti che escono da questi posti disumani, che riflette la poca umanità di questo stato criminale ...sicuramente i morti di carcere sono molti più dei morti di overdose!!!!!

    Non sarebbe ora di passare a qualche eclatante azione invece di continuare a mischiare questo calderone?

    Che SOLUZIONI si possono portare avanti Avv. Zaina?
    Ultima modifica di StRaM; 14-02-13 alle 16:20

  9. #9
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    Comunque ancor prima fosse modificato il D.P.R. n. 309/1990 si dubitava della costituzionalità di questa proposta di legge........ma meglio tordi che mais!!!!!!!!

    http://www.ristretti.it/areestudio/d...ne/gonella.htm

    In spregio al popolo italiano

    di Patrizio Gonella (Associazione Antigone)



    Il disegno di legge del governo si muove in aperto confitto con gli esiti del referendum del 1993, in ambiti di dubbia costituzionalità



    Fuoriluogo, 30 dicembre 2003



    Di fantasia il legislatore ne ha ben poca. Pier Paolo Pasolini, nel lontano 1975, in una lettera indirizzata a Marco Pannella sul Corriere della Sera (Lettere Luterane, Einaudi, 2003) rifletteva sulla tragedia umana della droga, flagello delle nuove generazioni. E nell’esprimere la sua antipatia, da intendersi quale non simpatia e non empatia, verso la droga e i tossicomani, espressione a suo dire di un fenomeno sociale definito sotto-culturale, con altrettanta nettezza sosteneva la necessità e l’urgenza di un’estesa depenalizzazione dell’uso e del consumo di droghe leggere e pesanti.

    Non si può e non si deve criminalizzare la vita quotidiana dei tossicodipendenti. Il disegno di legge Fini sulle droghe, chiude quei pochi varchi di libertà presenti nella legge Jervolino - Vassalli del 1990 e si muove in aperto conflitto agli esiti referendari del 1993.

    Secondo i dati recenti forniti dall’amministrazione penitenziaria la percentuale di detenuti tossicodipendenti rispetto alla popolazione detenuta globale è pari al 28%. Una percentuale che sale sino al 39% se si vanno a considerare i detenuti ristretti per violazione dell’articolo 73 del Dpr 309/90.

    Ciò significa che solo un 10% di coloro che stanno dentro per effetto della Jervolino- Vassalli è costituito da spacciatori di professione, mentre tutti gli altri sono consumatori che vendono e trafficano in sostanze per poi farsi. Contro di loro si muove la proposta del governo. Si tratta di oltre 17 mila tossicodipendenti, perlopiù giovani e scarsamente alfabetizzati. La proposta di legge governativa, in virtù dei suoi effetti immediati - pene più severe e nuovi divieti - e di quelli riflessi e indiretti - nuova ondata di cultura proibizionista -, porta con se il rischio fondato di sovraccaricare di lavoro inutile poliziotti e magistrati e di riempire, aldilà della loro capacità di contenimento, le galere.

    La proposta Fini è espressione di una concezione illiberale del diritto penale, utilizzato impropriamente quale strumento di regolamentazione e proibizione di comportamenti sociali. Il corpo investigativo che avrà il compito di definire, codificare, memorizzare, coordinare le azioni di polizia sarà la neonata Direzione centrale per i servizi antidroga. Un nuovo maxi-organo di investigazione centralizzato, organizzato sul modello della Direzione investigativa antimafia. Tutto dovrà passare di là: informazioni, operazioni, decisioni. Se da lì partiranno ordini di repressione del consumo di hashish e marijuana, a tali ordini e priorità, come in una catena di Sant’Antonio, dovranno adeguarsi le forze dell’ordine sul territorio.

    Così funziona negli Usa, così Fini vuole che funzioni in Italia. Con una supervisione politica nelle mani della Presidenza del Consiglio dei Ministri. D’altronde la novità più significativa presente nella proposta governativa è il contrasto e la lotta ai derivati della cannabis. Ai fini penali, oppio, foglie di coca, sostanze di tipo anfetaminico, indolici, cannabis saranno pari.

    Nel lungo elenco delle droghe vietate è inclusa una generica voce residuale che comprende ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale. Non sono specificate quali siano queste sostanze. Tutto e niente. L’assenzio? Il rosmarino? Il crack?

    L’uso di tutte queste sostanze è vietato, senza eccezioni. E senza differenziazioni chiunque detenga, coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, passi o spedisca qualunque delle citate sostanze verrà punito da 6 a 20 anni di galera e con una multa da 26 mila a 260 mila euro. Viene riproposta la dose massima giornaliera, fissata per legge. Anche un milligrammo in più, porta diritti in carcere. Se il fatto dovesse essere di lieve entità la pena detentiva non andrebbe a superare i 6 anni e la multa i 26 mila euro.

    La lieve entità si andrà a misurare per la quantità scarsa di droga rinvenuta o in virtù delle particolari circostanze e/o delle modalità del rinvenimento. Una quantità di fumo pari a 10 canne è scarsa o molta per Fini? Andrea Pazienza spiegava ad una mamma che qualora in bagno dovesse trovare un cucchiaino o una fetta di limone, ciò potrebbe significare inequivocabilmente che suo figlio si buca. Il rinvenimento di un bilancino e di due dosi di eroina potrebbe essere interpretato segno altrettanto inequivocabile di volontà di spaccio e essere causa di 20 anni di prigione.

    Rispetto alla legge del 1990, così come modificata nel 1993, è chiaro il pugno duro nei confronti dei consumatori di cannabis e la volontà di punire la detenzione finalizzata all’uso. Il referendum popolare del 18 aprile del 1993 aveva abrogato, fra l’altro, proprio quelle norme che prevedevano sanzioni penali per i consumatori. Pertanto per effetto della vittoria referendaria le condotte di acquisto e detenzione finalizzate all’uso non sono oggi soggette a sanzioni penali, ma a sole sanzioni amministrative.

    Nel disegno di legge Fini l’unica possibilità di evitare la galera è quella che il giudice, a sua discrezione, nei casi di detenzione di droghe, applichi la misura del lavoro di pubblica utilità in sostituzione del carcere. Le ipotesi di sospensione della esecuzione della pena detentiva trovano una estensione applicativa rispetto al 1990 visto che la pena residua per potervi accedere è di sei anni e non più di quattro come nel Dpr 309. Rimangono quattro gli anni di pena residua da scontare nel caso di persone condannate per i reati previsti all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.

    La certificazione dello stato di tossicodipendente può essere fatta però anche da strutture private iscritte a un apposito albo. La storia penale di un tossicodipendente potrà essere pertanto decisa anche da un soggetto privato, seppur non profit. Il contrasto con gli esiti del referendum del 1993 e la delega ai privati di decisioni che hanno rilevanza penale, presentano profili di dubbia costituzionalità.

    Il disegno di legge Fini ha due versanti di evidente pericolosità sotto il profilo penalistico. Da un lato i simboli che in esso sono contenuti evidentemente diretti a spaventare, a condizionare, a manipolare, a riempire di contenuti etici le norme e le decisioni della magistratura. La droga è un male. Lo devono sapere i giudici e i poliziotti quando hanno davanti un eroinomane o uno che si fa le canne. Devono trattarli allo stesso modo e con lo stesso armamentario giudiziario. Dall’altro lato vi è un attacco frontale ai consumatori di droghe leggere, ritenute il vero male, il vero pericolo. Nella proposta Fini è evidente il troppo già sentito discorso secondo cui s’inizia con l’hashish e si finisce con l’eroina, sempre. Certo è che se le pene sono le stesse, il trattamento è lo stesso, sarà ben più facile che droghe leggere e droghe pesanti seguano le stesse rotte e si trovino dagli stessi pusher. Se ti devi prendere 20 anni di galera perché vendi 10 grammi di fumo, tanto vale cercare di diventare milionario spacciando 10 chili di cocaina.
    Ultima modifica di StRaM; 15-02-13 alle 10:16

  10. #10
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    Effettivamente il solco creato dal referendum del 1993, che il legislatore italiano si è' sempre guardato bene dal colmare, sancendo la non punibilità della detenzione solo nel 2006, e comunque omettendo gravemente di parificare in al senso tutte le condotte a fine di uso personale, (ad esempio la coltivazione domestica) ha sempre indotto a ritenere che il DPR 309/90 fosse in alcune sue parti incostituzionale.
    Condivido inoltre gran parte della citazione
    Ultima modifica di Avv. Zaina; 15-02-13 alle 17:16

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