Ho ricevuto come altri quelle che vengono definite all'autore "brevi righe".
Vi chiedo e mi chiedo : ma a noi che ci frega di queste forme di pubblicità autoreferenziale che intasa la nostre mail?
C'è qualcuno che vuole attribuito il titolo di primo della classe?
Propongo a tutti di conferirglielo all'unanimità, cosi sarà più sereno e non dovrà fornici lunghe complesse spiegazioni non richieste.
Scusate se non vi saluto usando il termine "love"; non sono così chic ....
Un genuino abbraccio

ps mi raccomando leggete....


Cari Amici Tutti,

mi corre l'obbligo di chiarire un aspetto fondamentale con riferimento all'oggetto di questa email.

Sul forum di "overgrow" si aggirano commenti sulla recente vittoria di Milano. In particolare, un utente dal nickname "barbone" scrive che "mi e' stato fatto notare come questa sentenza in realtà fosse relativa all'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, allora mi sono letto l'intera sentenza in effetti e' vero, non erano accusati di coltivazione".
Ancora il predetto "barbone" scrive "ma l'accusa e la relativa assoluzione si riferiscono esclusivamente alla detenzione ai fini di spaccio non all'accusa di coltivazione
ma e' un ottimo risultato visto che comunque i due ragazzi stavano effettivamente coltivando".

Ebbene, l'utente "barbone" - da come scrive - pare sia un tecnico il quale è stato stimolato da una riflessione di un altro utente (deduco ciò dal fatto che scrive "mi è stato fatto notare").

Ciò premesso, mi rallegra molto di poter chiarire a tutti il punto della questione.

Il giorno del processo a Milano (3 maggio 2013), prima di cominciare la nostra arringa, ho pubblicamente chiesto al P.M. e al giudice se, nel processo che stavo per discutere, fosse contestata anche la condotta di coltivazione - oltre che quella di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Anche il sottoscritto, come l'utente "barbone" e forse qualche altro "attento" lettore della sentenza, sapeva bene che il capo di imputazione non indicava espressamente la condotta di coltivazione ma, dagli atti di indagine, pareva che vi fossero tutti i presupposti per contestare nel processo anche la condotta di coltivazione. Dunque, a fronte del mio quesito in aula, sia il pubblico ministero che il giudice mi hanno risposto "Avvocato, ma è evidente! anche se non c'è scritto sul capo di imputazione, è ovvio che si tratta anche di coltivazione di cannabis!". Tanto che, aggiungo, il pubblico ministero aveva appena terminato la sua requisitoria chiedendo la condanna alla pena di 8 mesi reclusione anche per la condotta di coltivazione e la confisca e distruzione del materiale utile per la coltivazione e lo spaccio della sostanza. Ma il sottoscritto, per scrupolo difensivo, ha voluto far ripetere (anche dal giudice) che si trattasse di condotta di detenzione - da una parte -e di coltivazione di cannabis dall'altra.

Ciò è confermato anche dal fatto che il giudice scrive "Peraltro, considerato che la legge non punisce la detenzione delle piante in sé ma la coltivazione delle piante di canapa contenente il principio attivo della sostanza stupefacente da essa estraibile, deve rilevarsi come la contestazione elevata in fatto appare riferibile alla condotta della coltivazione, in ordine alla quale gli stessi imputati si sono ampiamente difesi nel processo"(pag. 6 della sentenza). In più si aggiunga che il giudice parla espressamente di "natura domestica della coltivazione" (pag. 8 della sentenza). Che poi il giudice abbia assolto per la "detenzione delle piante" perché il fatto non è penalmente rilevante (ultima pagina della sentenza), è evidente che trattasi di un semplice refuso

Dunque, il sottoscritto avvocato è ben consapevole che la condotta di detenzione di piante recise (contenti THC) sia ben differente dalla condotta di coltivazione di piante (anche esse contenti THC).

Ma anche il giudice lo scrive, IN MODO MOLTO CHIARO!

Il fatto che in udienza il pubblico ministero abbia chiesto la condanna anche per la condotta di coltivazione e che poi il giudice abbia assolto, con un'articolata motivazione, anche per la coltivazione di cannabis supera tutto il resto.

Se poi vogliamo affrontare il tema tecnico della correlazione tra gli atti di indagine + il capo di imputazione + la formula di assoluzione, sarà un piacere per me partecipare alla discussione ed arrivare, all'esito, anche a scrivere un articolo di dottrina giuridica sul punto.

Ad ogni modo, l'affermazione presente nel forum per cui (con riferimento alla sentenza di Milano) "l'accusa e la relativa assoluzione si riferiscono esclusivamente alla detenzione ai fini di spaccio non all'accusa di coltivazione" è una opinione errata e frutto di una lettura superficiale della sentenza.

Chiedo perdono se vi ho annoiato con queste brevi righe, ma ci tengo a chiarire con tutti i cari Amici - non tramite forum - il reale contenuto della sentenza frutto di tanta fatica. Ed è una sentenza storica perché gli unici 2 precedenti, in tema di coltivazione di cannabis per uso personale con principio attivo penalmente rilevante, sono del 2009 (Milano) e 2011 (Cagliari).

Oggi siamo nel 2013.

E se mi fosse sfuggito qualche precedente rilevante sul punto, sono molto lieto di ricevere segnalazioni. Come sono altrettanto lieto che altri tecnici come me possano - laddove gli interessi - utilizzare la sentenza di Milano per argomentare sulla non rilevanza penale della condotta di coltivazione di cannabis per uso personale (con THC accertato penalmente rilevante).

Grazie a tutti dell'attenzione e spero quanto prima di vedervi tutti quanti e di parlare insieme di questioni tecniche in tema di stupefacenti!

Love,

Lorenzo Simonetti


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