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Discussione: Cosa provoca una segnalazione dai carabinieri?

  1. #11
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    Citazione Originariamente Scritto da klaasjan95 Visualizza Messaggio
    Se un segnalato può avere difficoltà nel trovare lavoro. Concorsi pubblici ecc
    ci sono dei distinguo da fare....se cerchi lavoro nel privato, credo stia al datore di lavoro

    Citazione Originariamente Scritto da Stoogots Visualizza Messaggio
    .......... se un tuo ipotetico datore di lavoro ha dei pregiudizi su eventuali segnalati alle FF.OO.?
    nel pubblico, credo tu debba verificare da eventuali bandi di concorso e/o simila.

  2. #12
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    il segnalato ha l'articolo 75 come consumatore etc...se devi fare lavori pertinenti all arma hai problemi qualsiasi cosa sia carabiniere etc....se lavori in un privato chi deve romperti le palle???xo nelle cose publiche solo x una segnalazione non credo succede niente...dei miei amici hanno tutti e 3 l'articolo 75....

  3. #13
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    ..assolutamente ! non e' che giri per le strade con la fascia rossa o gialla sul braccio!
    Nessuno dovrebbe sapere i cavoli tuoi...I problemi che potresti avere sono quelli legati allo svolgimento di un lavoro con la patente...tipo tassista ...o autista padroncino ecc... ma solo perche' magari te l'hanno bloccata o sequestrata...

    Il datore di lavoro per sapere certe cose di te ...puo' farlo legalmente SOLO effettuando i test (informati) in azienda... (recentemente un prob simile si e' presentato al fratello di un utente ...)
    che ovviamente vanno superati...ma questo vale chiunque sia il tuo datore di lavoro)

  4. #14
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    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
    TITOLO VIII - Della repressione delle attività illecite
    Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative
    Articolo 75
    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)
    Sanzioni amministrative
    1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa,acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di
    straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

    2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

    3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

    4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.

    5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

    6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

    7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

    8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

    9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento
    complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.

    10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

    11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

    12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza
    giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76.
    Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo].

    13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo [e nell'art. 76] .

    14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

    15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.

    16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

    b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

    c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340;

    d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

    17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

  5. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da klaasjan95 Visualizza Messaggio
    Se un segnalato può avere difficoltà nel trovare lavoro. Concorsi pubblici ecc
    Dobbiamo ancora comprendere cosa intendi per segnalato.
    Una persona che sia stata convocata in Prefettura,come assuntore, con la procedura di cui all'art. 75, è stata "tecnicamente" segnalata da qualcuno (forze dell'ordine, Ausl, etc.).
    All'esito del procedimento la persona può subire sanzioni amminstrative.
    Io credo che un datore di lavoro (privato) possa venire a conoscenza di una simile situazione solo a seguito di controlli interni e, quindi, procedere di conseguenza.

  6. #16
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    Per segnalato intendo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e quindi segnalato dai carabinieri. E volevo sapere se mi trovassero sostanze stupefacenti per uso personale avrei delle complicazioni nel trovare lavoro.

  7. #17
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    Citazione Originariamente Scritto da klaasjan95 Visualizza Messaggio
    Per segnalato intendo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e quindi segnalato dai carabinieri. E volevo sapere se mi trovassero sostanze stupefacenti per uso personale avrei delle complicazioni nel trovare lavoro.
    Penso abbiano già risposto ai tuoi dubbi nei precedenti post
    Se ti trovano con qualcosa addosso può succedere un pò di tutto, se è la prima volta possono farti un cazziatone e lasciarti andare (cosa mooolto improbabile, ma succede a volte) o molto probabilmente possono, come dici tu "segnalarti" (o meglio dire, ti fanno l'art.75)alla prefettura che, anche distanza anche di mesi, se lo ritiene necessario, potrebbe convocarti, ma se è la prima volta raramente può succedere qualcosa (analisi, ritiro patente ecc), certo, se però poi ti "ribeccano" le cose cambiano....
    Per quanto riguarda il lavoro non ci sono problemi semplicemente perchè non è che i datori di lavori sanno tutto quello che ti capita, idem per tanti concorsi pubblici. Forse l'unico problema si potrebbe avere per un concorso pubblico per l'arma, in quel caso penso possa incidere, ma è solo una mia supposizione
    Ultima modifica di Jahbas; 05-03-14 alle 10:01

  8. #18
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    grazie jahbas sei stato molto esauriente

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