Vorrei riuscire a capire bene come stanno le cose con l'approvazione della nuova legge sulle droghe.
In giro si leggono già svariati commenti, ma nessuno davvero chiaro....quindi come al solito....meglio provare a farsi luce da soli nell'oscurità del giornalismo odierno.

Il testo: http://www.quotidianosanita.it/alleg...ato8518807.pdf


Le parti salienti cominciano da qui:

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Per cui andiamo ad analizzare cosa c'è nella tabella I:

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Come potete leggere da soli, nella denominazione di entrambi i tetraidrocannabinoli vi è la dicitura trans: Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (THC)

Vi dice nulla? In poche parole in chimica la dicitura ''trans'' sta ad indicare un isomero. In particolare la dicitura trans indica una stereoisomeria.

Per capirci si tratta di una molecola simile al THC, ma non è il THC.

Per cui, nella tabella I vi è il solo riferimento all'isomero del THC, ma non al THC stesso.

Questa è una buona notizia? Probabilmente si, ma continuiamo ad approfondire:

Alla fine della tabella vi è una chiara dicitura:

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Per cui, visto che anche le forme isomere delle sostanze in tabella sono inserite in essa automaticamente, di rimando anche il THC stesso (deltra-9-tetraidrocannabinolo) è inserito nella tabella come sottinteso.

Badare bene che però la tabella non parte dalla forma comune, ma dalla trans appunto, che si può trovare in prodotti come il dronabinol (marinol) della Unimed Pharmaceuticals, inc. che appunto contiene la forma sterochimica del THC.


Ma allora che senso ha tutto questo? Per ora poco, quindi continuiamo ad approfondire.

Andando avanti nel testo troviamo:

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La cannabis indica deve essere inserita nella tabella II, per cui:

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Come si evince, fiori, foglie, hasish e olio, rientrano nella tabella II. Non vi sono specificate quantità di principio/i attivo/i.

Osservando subito sotto la tabella troviamo un riferimento alle tabelle dei medicinali. Peronalmente non ho trovato nessun collegamento con tali tabelle, presenti nella parte finale del testo.


A questo punto, provo ad identificarmi in un ipotetico giudice che deve sentenziare su una condotta illecita relativa alla coltivazione di cannabis.

Avendo in mano il testo della nuova legge e dovendolo applicare al caso in questione, è abbastanza palese e tremendamente logico che io prenda come riferimento la tabella II e non la I.

Per cui nel caso di un processo, in caso si venga trovati in possesso di cannabis o derivati ''classici'' la pena dovrebbe essere relativa alla tabella II.

Ora non voglio affrontare le pene a cui si va incontro, ma sta di fatto, che da quanto ho potuto capire analizzando solo gli aspetti che mi sembravano importanti, la cannabis e i suoi derivati vanno nella tabella II e le riproduzioni sintetiche del THC vanno nella tabella I.


Cosa ne pensate? E' corretta secondo voi l'analisi?