E' stato presentato un emendamento che conterrebbe pesanti modifiche riguardo il commercio di semi di cannabis. Riporto il passaggio di seguito.
La cosa INCREDIBILE è che arrivi da un senatore del M5S (e due ex).
Chiedo urgentemente all' @Avv. Zaina un commento-interpretazione-chiarimento.

Naturalmente siamo già al lavoro per capire meglio la situazione e soprattutto stiamo dialogando con i nostri contatti all'interno del parlamento.


20.0.16
PEPE, CRIMI, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)
1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.
2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.
3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.
4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.
7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificata mente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.
8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.
9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdo...ampa=si&toc=no