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Discussione: Il lungo cammino giurisprudenziale del rapporto coltivazione/uso personale

  1. #1
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    Pubblico una sentenza datata (è del 2010) in materia di coltivazione, perchè desidero di mostrare come il ragionamento concernente la compatibilità fra coltivazione ed uso personale non è risultato recente, ma muove da considerazioni che sono maturate ed evolute nel tempo.
    Nella specie, infatti, la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, al fine di pervenire ad un giudizio di limitata offensività - proprio del comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 - afferma testualmente che "Pare parzialmente accettabile la versione difensiva circa la coltivazione domestica ad uso personale dell'imputato dello stupefacente in questione, atteso il rinvenimento nell'abitazione, tra l'altro, di strumenti per il consumo e di altra marijuana essiccata all'interno di un barattolo pronta per l'uso".
    Tale considerazione viene temperata dal numero di piante (46) che pare non del tutto compatibile con il consumo personale, ma ciò che rileva è che già nel 2010 l'abbinamento condotta-fine era già stato ritenuto ammissibile.


    829/2010
    R.G. C. A.
    1170/2009
    R.G. Tribunale
    SAVONA

    5125/2009
    N.R.


    REPUBBLICA ITALIANA
    In nome del popolo italiano
    LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
    Terza Sezione Penale



    Composta dagli Ill.mi signori:
    Dott. Guido MACCHIAVELLO Presidente
    Dott. Francesco MAZZA GALANTI Consigliere
    Dott. Simonetta COLELLA Consigliere rel.

    ha pronunziato la seguente

    S E N TE N Z A

    Nel procedimento penale contro

    M.P. nato a A.S. il ….........
    residente a S., VIA A. domiciliato a S., VIA P. n. …..
    DET. ARR. DOM.

    Difeso da: Avv. CARLO ALBERTO ZAINA Foro di RIMINI -Presente
    Avv. DANIELA GIACCARDI Foro di SAVONA -Non comparso

    IMPUTATO

    A) del reato di cui agli artt. 81 c.p., 73 c.I e 1 bis dpr 309/90 perché in assenza della prescritta autorizzazione e con più azioni esecutive nel medesimo disegno criminoso illecitamente coltivava 46 piante di marijuana di diverse dimensioni nonché deteneva granuni 6,0 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e grammi 6,0 di hashish,destinati ad un uso non esclusivamente personale.
    In S., il 18.9.2009

    B) del reato di cui all'art. 337 c.p. perché durante il controllo dei Carabinieri del NOR di Savona in occasione del reato sub a) usava violenza - consistita dapprima nel bruciare con l'ausilio di una bomboletta spray di deodorante e una sigaretta due piante di marijuana e successivamente nello spintonare i militari intervenuti per fermare il suo gesto - al fine di opporsi ai citati pubblici ufficiali intenti nel compimento di un atto d'ufficio.
    In S., il 18.2.2009

    Con la recidiva reiterata specifica.

    APPELLANTI IMPUTATO E PROCURA GENERALE

    avverso la sentenza Tribunale di S. n. 1170/2009 del 11-11-2009, che così disponeva:
    "Visti gli artt. 438,533,535 c.p.p. DICHIARA
    M.P. responsabile dei reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e, riconosciute le attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata, effettuata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
    Visto l'art. 29 c.p. dichiara l'imputato interdetto dai Pubblici Uffici per la durata di anni 5.
    Visto l'art. 240 c.p. dispone la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello stupefacente. Visto l'art 544 c.p.p. indica in giorni 30 il termine per il deposito dei motivi "

    Sulla relazione del dr. Simonetta COLELLA

    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Awerso la sentenza di cui in epigrafe, resa all'esito di giudizio abbreviato, presentavano appello il P.G., che lamentava l'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati contestati, e l'imputato M.P., che, senza entrare nel merito dei fatti accertati, lamentava l'opinabilità della metodologia usata dal CTU in sede di accertamenti tossicologici, chiedendo il rinnovamento della perizia tossicologica, quindi chiedeva l'inquadramento del fatto nella fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, nonché la riduzione della pena inflitta ai minimi edittali, previa esclusione della recidiva. All'odierna udienza camerale, le parti precisavano come in epigrafe le rispettive conclusioni.
    L'appello viene parzialmente accolto in merito al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.
    L'affermazione di responsabilità dell'imputato appare correttamente affermata e motivata da parte del Giudice di primo grado sulla base delle risultanze istruttorie desunte dalla documentazione acquisita.
    La perizia tossicologica agli atti appare sicuramente compiuta con metodologia corretta, anche alla luce dei puntuali chiarimenti già forniti dal perito, ed immune dalle lacune lamentate dalla difesa sia sotto il profilo del prelevamento dei campioni e del calcolo del THC relativo ai campioni prelevati sia con riferimento al numero delle dosi medie ricavabili dalla sostanza sequestrata calcolato in circa 204.
    Pare parzialmente accettabile la versione difensiva circa la coltivazione domestica ad uso personale dell'imputato dello stupefacente in questione, atteso il rinvenimento nell'abitazione, tra l'altro, di strumenti per il consumo e di altra marijuana essiccata all'interno di un barattolo pronta per l'uso. Peraltro attese la quantità rinvenuta, la diversa qualità e tipologia di sostanza e la presenza di strumenti tipicamente destinati al confezionamento, si deve ritenere che l'uso non fosse esclusivamente personale bensì destinato, almeno in parte, anche alla cessione a terzi, alla luce anche della personalità del prevenuto, quale si desume dalla presenza di precedenti specifici a suo carico. Si ritiene pertanto che la fattispecie sia inquadrabile nell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 e si ritiene altresì di potere concedere le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., per le modalità del fatto, nonché di escludere la recidiva pur ritualmente contestata tenuto conto che i precedenti specifici non sono recenti e che l'imputato non presenta una particolare pericolosità sociale.
    Viene pertanto parzialmente riformata la sentenza di primo grado, ritenendo l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90, concedendo le attenuanti generiche e disapplicando la recidiva contestata.
    Va altresì accolto l'appello del P.G. relativo alla riconosciuta continuazione tra i due reati contestati. Ed invero, non sussiste unitarietà del disegno criminoso tra il reato di detenzione di stupefacenti e fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo ipotizzabile, come ben spiegato dal P.G., che nel momento in cui l'imputato ha deciso di darsi alla coltivazione della marijuana avesse anche previsto e deciso che un giorno, in caso di controllo delle forze dell'ordine, egli avrebbe opposto loro resistenza.
    Pertanto va rideterminata la pena in relazione ai due distinti reati. Alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si reputa congruo quantificare la pena nei seguenti termini: per il capo A), pena base anni 2 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi 18 ed euro 3.000,00 ridotta per il rito in anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; per il reato di cui al capo B), pena base mesi 6 di reclusione ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi 4 ridotta ulteriormente per il rito a mesi 2 e giorni 20 di reclusione.
    Visti gli artt.605 e 599 c.p.p.P.Q.M.
    In parziale riforma della sentenza del Tribunale di S dell'11.11.2009 appellata dall'imputato M.P. ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 co.5 DPR 309/90, esclusa la contestata recidiva e la continuazione con il reato di cui al capo B) ridetermina la pena per il capo sub A) in anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e per il reato di cui al capo B) in mesi 2 e giorni 20 di reclusione.
    Conferma nel resto.
    Motivi a giorni 60.
    Genova, 24 maggio 2010
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    Ultima modifica di Avv. Zaina; 30-09-14 alle 08:48

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