REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- in composizione monocratica -

SEZIONE SESTA PENALE

La dr.ssa Lucilla Raffaelli, all'udienza dibattimentale del 6.2.2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 438 e ss cpp
nei confronti di:
M.D., nato a M. il .........., residente in ........, Via ........., dom dich. e/o il difensore
- assente -
Difeso di fiducia dall'Avv. Zaina Carlo Alberto del Foro di Rimini

IMPUTATO
del reato di cui all'art 187 co. 1 dlvo 285/1992, perché si poneva alla guida del veicolo F.F. targato ............... in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope come da accertamenti effettuati presso l'Ospedale CTO dui Torino che hanno appurato una positività ai cannabinoidi.
Con l'aggravante di aver causato con la propria condotta un sinistro stradale nel quale lo stesso perdeva il controllo del veicolo da lui condotto entrando in collisione con il guard rail posto al margine sinistro della carreggiata.
In Moncalieri il 24.8.2015 Con la recidiva".
Conclusioni:
PM: condanna a mesi 6 di arresto ed euro 3000 di ammenda
Difesa: assoluzione; in subordine, concesse generiche, minimo della pena e doppi benefici

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 4.8.2017 M.D. veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica.
In udienza, celebrata in assenza dell'imputato, il difensore, unito di procura speciale, chiedeva definirsi il giudizio con rito abbreviato; ammesso il rito, le parti rendevano le conclusioni sopra riportate.
Dagli atti di indagine, acquisiti in virtù del rito prescelto, risulta che M. il 24.8.2015 verso le 16.45 stava percorrendo a bordo della propria autovettura, accompagnato da una passeggera, lo svicolo della diramazione autostradale di M. in direzione del centro di Torino quando perdeva il controllo del mezzo deviando a sinistra fino ad urtare, arrestando la marcia, contro il guardrail della corsia opposta.
Nell'annotazione redatta dalla Polizia Stradale giunta sul posto si dava atto che 1 tratto di strada percorso dall'imputato al momento del sinistro aveva andamento curvilineo destrorso a medio raggio di curvatura e andamento ascendente e che il manto stradale era bagnato per precipitazioni piovose in atto.
Gli occupanti del veicolo venivano soccorsi da personale del 118 e M. (che aveva riportato nell'urto lesioni lievi) su richiesta degli operanti era sottoposto ad esame ematico.
Il giorno successivo M, era convocato in commissariato ove rendeva descrizione dettagliata della dinamica dell'accaduto.
L'accertamento tecnico evidenziava che l'imputato aveva assunto stupefacenti del tipo cannabis.
Alla luce degli elementi raccolti reputa il Tribunale che non sussista con certezza il reato contestato.
Al proposito va ricordato che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui "Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione" (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell'art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato "ex" art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica) (Cass. 41796/09; 39160/13). Peraltro, ha precisato anche la Suprema Corte, "lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato" (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish) (Cass. 43486/17).
Orbene, nel dare applicazione di tali principi al caso di specie si rileva come, pur essendo vero, per quanto rilevato dall'esame tossicologico, che M. si fosse messo alla guida del mezzo nonostante avesse assunto cannabis, tuttavia non vi sia prova certa del fatto che egli si trovasse in "stato di alterazione psicofisica" a seguito dell'assunzione dello stupefacente.
Né indice certo dell'alterazione può inferirsi dalla condotta di guida dell'imputato, posto che l'andamento della strada (curvilineo e in salita) e il manto stradale bagnato e la semplice distrazione del conducente ben possono aver determinato la perdita di controllo del mezzo.
Nemmeno si dà conto in atti (nell'annotazione o nel referto di pronto soccorso) che egli manifestasse sintomi specifici di alterazione (occhi arrossati, eloquio sconnesso, pupille dilatate, ecc).
Anzi, egli, convocato in commissariato il giorno successivo all'incidente, rendeva dichiarazioni dettagliate e congrue circa la dinamica del sinistro, ciò denotando la sua lucidità al momento del fatto.
Da quanto sinora esposto consegue l'assoluzione dell'imputato con la formula di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.,
assolve M. D. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Torino 6.2.2018