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Discussione: circolare a firma del Vice Ministro Andrea Olivero Maggio 2018

  1. #1
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    Gent. Avvocato

    siamo in procinto di aprie uno shop in Emilia Romagna e siamo abbastanza confusi in seguito alla pubblicazione della circolare a firma del Vice Ministro Andrea Olivero di Maggio 2018.

    https://www.fuoriluogo.it/mappamondo.../#.Ww_wXp8zbIU

    Oltre a vari prodotti complementari avevamo ipotizzato forniture di Infiorescenze di provenienza Svizzera con contenuti di Thc variabili dal 0.2 a 0.55% corrispondenti alle migliori qualità in commercio.

    Ora se ho ben capito dobbiamo necessariamente limitarci alle varietà certificate entro lo 0.2%, giusto?

    Altra domanda: Che differenza c'é in marito ad eventuali responsabilità penali nei 3 casi
    - se acquistiamo un prodotto direttamente da un'azienda Svizzera
    - se lo acquistiamo tramite importatore con ragione sociale italiana
    - se lo acquistiamo da un'azienda EU (Olandese o Spagnola per esempio)

    nel caso in cui il campione risultasse non conforme alla certificazione fornita dal produttore/fornitore?


    Grazie 1000 e Cordiali Saluti

  2. #2
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    La circolare ha creato più confusione che altro.
    Non è vero pertanto che necessariamente dobbiate limitarvi alle varietà certificate entro lo 0.2%, perchè la soglia allargata dello 0.6% rimane invariata e valida
    In nessuna delle tre ipotesi che formulate
    - acquisto di un prodotto direttamente da un'azienda Svizzera
    - acquisto tramite importatore con ragione sociale italiana
    - acquisto da un'azienda EU (Olandese o Spagnola per esempio)
    non vi sono responsabilità di ordine penale, purchè i prodotti derivino dalla semina di genetiche conformi alla direttiva UE 53/2002 e siano rispettati i limiti di THC fissati dalla legge 242/2016.
    E' possibile che subiate una perquisizione ed anche un sequestro, ma a tali discutibili iniziative non potranno mai seguire condanna di natura penale o sanzioni di tale tipo.
    Nel caso in cui il campione risultasse non conforme alla certificazione fornita dal produttore/fornitore, quest'ultimo sarà responsabile per la difformità.

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