La nostra Costituzione e le fonti sovranazionali in particolare l’unione europea.

Se l’Italia e’ entrata a far parte stabilmente di una organizzazione sovranazionale, con cio’ ne ha riconosciuto in quanto coautrice, tutta la produzione normativa, si tratti di leggi, di regolamenti, direttive. Il giudice le deve applicare, con prevalenza su quelle interne che fossero con esse in contrasto.

Le varie modalita’ di influenza sulla sovranita’

Il rapporto con la dichiarazione universale dei ditti dell’uomo, approvata nel 1948, e ratificata in Italia nel 1957. Nella dichiarazione figurano il dovere di ogni stato di contrastare la tortura, il diritto di ogni individuo alla sicurezza e di fondare una famiglia, il diritto all’asilo per qualsiasi forma di persecuzione. Sono proposizioni che non hanno un formale riscontro nella nostra Costituzione. Nonostante questo, anche la moral suasion racchiusa nella Dichiarazione ha sortitito effetti concreti. La nostra Corte Costituzionale, infatti, sollecita a pronunciarsi sulla conformita’ della Costituzione di talune disposizioni della legge italiana, ha ricevuto dalla Dichiarazione lo stimolo per interpretare in un certo modo questa o quella disposizione della nostra Carta.
Quindi la nostra Costituzione non ha patito offesa, ma al contrario, tramite il canale del suo art. 11 e l’opera della corte costituzionale, si e’ arricchita sul piano della tutela dei diritti.

-Le convenzioni e la sanzionabilita’

Resta il fatto che l’adequamento a un livello piu’ alto di protezione dei diritti della persona e’ rimesso alla sensibilita’ e alla buona volonta’ dei paesi membri. Come fare per renderlo piu’ vincolante?
La prima esperienza di questo genere si e’ avuta con la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (CEDU) sottoscritta a Roma il 1950, ratificato in Italia con la legge 4 agosto 1955. Questa Convenzione ha previsto, art. 19, l’istituzione di una Corte, con sede a Strasburgo, e nell art. 46, ha sancito che le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze della corte.
Frequente e’ stato l’intervento della CEDU nella materia delle prove utilizzabili ai fini della condanna (giusto processo) per dichiarazioni non raccolte nel contraddittorio con l’accusato.
Qualora un giudice nazionale ravvisi un contrasto tra la norma interna, che egli e’ chiamato ad applicare, e la norma CEDU o altra, egli deve preventivamente verificare se e’ possibile interpretare la prima (nazionale) in coerenza con la seconda (sovranazionale); se cio’ non e’ possibile, il giudice, al quale e’ preclusa la disapplicazione della norma interna, deve allora denunciare alla Corte costituzionale l’incompatibita’. A questo punto la Corte costituzionale dichiarera’ l’illeggittimita’ della norma interna; a meno che la normativa sovranazionale si ponga a sua volta in contrasto con una qualche disposizione della nostra Costituzione.

Un altro punto di tensione tra i due ordinamenti e’ quanto, ad esempio accaduto, a proposito della logistica penitenziaria, in cui secondo la nostra Costituzione le pene non possono consistere i trattamento contrari al senso di umanita’, ma le reali condizioni sono il prodursi di situazioni di sovraffollamento penosissime. La Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2009, ha comNdannato lo stato italiano a un risarcimento di danni morali, a favore di un detenuto, che aveva scontato la lena in 2,7 metri quadri, in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


Dai casi che ho riportato, si vede che essendo la tutela dei diritti una strada senza un approdo finale, ne emergono sempre nuovi…in questo cammino la nostra Costituzione ha segnato una tappa fondamentale, per questo essa ha aperto sin dall’inizio una finestra sul mondo (art.11), e l’ha ulteriormente ampliata quando ha capito quanto fosse ormai diventato profondo il nostro coinvolgimento in entita’ piu’ vaste dello stati nazionale (art.117).