La Suprema Corte – Quarta Sezione – con la sentenza n. 27346/13 (ud. 23 maggio 2013 dep. 21 giugno 2013) coglie l’occasione per ribadire la fondatezza di quei criteri ermeneutici, che permettono di ricondurre una situazione di detenzione di stupefacenti, nel solco della non punibilità, quando essa venga configurata come ad uso esclusivamente personale.
I punti salienti di diritto della pronunzia si sostanziano in tre osservazioni.
La L. 49/2006 :
1 . – pur avendo adottato una formulazione semantica del tutto “infelice” – “non contiene elementi di sostanziale novità rispetto al disciplina previgente, che sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti, che non fosse finalizzata all’uso personale”;
2. non ha per nulla introdotto, nei confronti della persona che venga sorpresa nella detenzione di quantitativi che eccedano i limiti tabellari
a) “nè una presunzione, sia pura relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale”,
b) “nè un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex art. 25 Cost comma 2 e art. 27 Cost. Comma 2”;
3. non ha, inoltre, innovato affatto “i parametri indicati per apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale” della sostanza detenuta, già in passato adottati.
La Corte di legittimità, dopo avere enucleato le premesse richiamate, sottolinea, in prosieguo, altri due argomenti di diritto, i quali appaiono dirimenti in relazione al caso di specie.
A) In primo luogo, i parametri dati dalla quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell’azione, “non vanno considerati singolarmente o isolatamente”.
Sicchè la presenza anche di uno solo di essi – e la Corte evoca, a titolo esemplificativo, il superamento del limite tabellare – non è sufficiente a conferire alla condotta automaticamente rilevanza penale.
B) Indi, proprio ricollegandosi all’esempio tipico del superamento del limite tabellare (il cui richiamo dimostra come il dato ponderale risulti sempre di particolare rilevanza prognostica), la Suprema Corte evidenzia che tale situazione non risulta, di per sé sola, sintomatica di uso non esclusivamente personale di sostanze stupefacenti.
Per potere sostenere l’illiceità della detenzione, la situazione di eccedenza del citato limite tabellare deve essere supportata e corroborata dalla effettiva sussistenza di qualcuno fra gli altri paradigmi valutativi che l’art. 73/1 bis dpr 309/90 prevede.
Per potere pervenire, pertanto, ad una prognosi sfavorevole all’imputato, appare, infatti, necessario che anche le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione congiurino in senso di escludere convincentemente una destinazione a fini di consumo strettamente personale.
Ciò posto, appare pacifico che rimane immutato il principio che ascrive sempre al PM l’onere di dimostrare l’illecito, escludendosi che la novella del 2006 abbia determinato una qualche forma di inversione dell’onere della prova.
Per meglio comprendere il punto di diritto, si deve precisare che il caso di specie riguardava una persona rinvenuta in possesso di gr. 7,5 di eroina e che era stata condannata – previa concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 73 comma 5° dpr 309/90.
I giudici di merito avevano posto a base della propria decisione due osservazioni.
La prima consisteva nell’escludere che il quantitativo rinvenuto potesse integrare una scorta per uso proprio, in quanto, secondo i giudici di merito, l’imputato – per le sue buone capacità economiche – non avrebbe avuto necessità alcuna di costituire scorte consistenti.
La seconda concerneva, invece, la scarsa convenienza dell’acquisto, attesa la scadente qualità della droga.
Le due dedotte circostanze, unitamente alle modalità della condotta tenuta dall’imputato, avrebbero deposto – ad avviso della Corte territoriale – per la destinazione, anche solo parziale, a terzi dello stupefacente.
L’intervento della Corte Suprema ha, invece, definito assolutamente illogiche le deduzioni dei giudici di appello quando sostengono :
1. che la sussistenza di una buona capacità economica, concreti condizione incompatibile con la volontà di effettuare un acquisto, determinato da un prezzo di favore;
2. che non sia conveniente acquistare sostanza stupefacente che si riveli di scarsa qualità.
Nel primo caso, infatti, non pare ragionevolmente sindacabile la scelta del singolo di disporre autonomamente del proprio danaro, quando tale opzione venga effettuata liberamente e senza generalizzazioni di sorta.
Nel secondo caso, invece, l’eventuale qualità scadente del compendio drogante, costituisce un’informazione che il compratore acquisisce in maniera ipotetica e solo ex post.
L’eventuale condizione di recidivo, inoltre, viene superata dalla dimostrazione dello stato di tossicomania del soggetto.
Unico neo della sentenza in commento riposa nel fatto che venga utilizzato, come parametro concernente il principio attivo contenuto nei 7,5 grammi di sostanza stupefacente in questione, il criterio della dose media giornaliera, si da derivare 48 d.m.g. .
In realtà, si osserva che, vertendo in ipotesi di indubbia condotta detentiva, il canone ermeneutico corretto avrebbe dovuto essere quello della quantità massima detenibile.
E’, infatti pacifico che, mentre la d.m.g. (pari a 25 mg. di principio attivo) appare strumento originale, di carattere interpretativo, funzionale a quantificare la capacità diffusiva di un campione di stupefacenti, in relazione al quale si ha la certezza di una destinazione allo spaccio verso terzi; la q.m.d. costituisce un parametro di costruzione complessa (dato dalla d.m.g. moltiplicata per 20) che va utilizzata esclusivamente in presenza di condotte inerti, quale il possesso o la coltivazione.
Soccorre, inoltre l’orientamento richiamato, la considerazione che proprio la motivazione della sentenza in commento, quando afferma che il superamento del limite tabellare, di per sé solo, determina la rilevanza penale della detenzione, indubbiamente utilizza il parametro della quantità massima detenibile, il quale, non caso, coincide con 500 mg. di principio attivo.
avv. Carlo Alberto Zaina