Con grande piacere apprendiamo che la Corte di Appello di Roma Sezione 3, all’udienza del 28 gennaio u.s., ha sollevato l’eccezione di costituzionalità dell’art. 73 dpr 309/90, nella parte in cui questa norma punisce allo stesso modo condotte che riguardino “droghe leggere” come la cannabis, da un lato, la cocaina o l’eroina, quali “droghe pesanti” dall’altro.
Si tratta di un primo sensibile passo in avanti, che recepisce, senza dubbio, le linee di orientamento giuridico di cui Enjoint e la rivista Dolce Vita, per primi hanno espresso, per mezzo del nostro avvocato Carlo Alberto Zaina, che sin dallo scorso dicembre aveva spiegato ed illustrato, in un suo approfondito commento, tale ipotesi.
Si prospettava, infatti, anche il contrasto fra la norma interna e quella UE; quest’ultima raccomandata una rigorosa distinzione sanzionatoria, scelta assolutamente disattesa dal nostro legislatore e dalla legge FINI-GIOVANARDI, vizio che la Corte puntualmente ha rilevato.
Riteniamo che a questo approdo importante debba seguire anche un’ulteriore valutazione che riguardi la coltivazione, sempre in relazione alla circostanza che il diritto italiano non corrisponde alle linee guida internazionali.
Come già esposto con un commento specifico “Stupefacenti, detenzione, coltivazione e acquisto: le diverse soluzioni delle normative UE e italiana“, scritto dall’Avv. Zaina, si ritiene che anche il tema della coltivazione ad uso personale debba essere sottoposto al vaglio della Consulta.