PDA

Visualizza Versione Completa : MAILBOMBING. Disapprovazione della sentenza n.6374/2012



Mkb
24-02-12, 12:14
C'è un tentantivo, neanche troppo velato, di inasprire la repressione senza agire sulla legge 309/90, ma agendo su leggi attigue:

- Aumento delle sanzioni, oltre che per uso personale (Art.75 DPR 309/90), a quelle per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (Art.187 cds), fino alla previsione del reato di omicidio stradale, per chi guida sotto effetto, con la beffa di incolpare anche chi non ha c! olpe oggettive nell'incidente, ma ugualmente incriminato per il solo fatto di aver assunto la sostanza, casi di gente ferma allo stop, o di auto che sono state travolte da altre auto passate con il rosso (clamorosa la vicenda dell'autista dell'Atac di Roma, licenziato perchè trovato positivo ai cannabinoidi in un incidente in cui una macchina era andata contro il bus che lui conduceva)

- Fare analisi sui metaboliti che permangono per moltissimo tempo nelle urine anche in assenza totale di qualsiasi effetto riscontrabile al momento della contestazione.

- Pretendere analisi per determinate categorie come insegnanti, amministratori, agenti di borsa, etc, che non svolgono ruoli manuali pericolosi o uso di macchinari.

- Considerare reato il passaggio di spinelli tra amici (spaccio) ed ora anche l'uso di gruppo, quando si sa benissimo cosa significhi il termine 'joint', co! n cui comunemente viene chiamato lo 'spinello'.

E proprio su questo ultimo punto la sentenza della Cassazione di alcuni giorni fa ci lascia sgomenti e perplessi:

http://quibrescia.it/cms/?p=87988

Il tentativo in atto è palese: colpire dal punto di vista morale i consumatori, non durante il loro stato 'confusionale', ma semplicemente perchè adepti alla sostanza... parlare di discriminazione è riduttivo, visto anche come si esprime la Costituzione:

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni,! anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

E visto che per il consumo personale non sono previste sanzioni penali, a questo punto ci sembra evidente che la Cassazione si sia pronunciata calpestando i diritti costituzionali ed in particolar modo l'art. 18.

Quando si verificano queste cose non possiamo stare a guardare senza reagire e quindi vi invitiamo a partecipare numerosi come sempre alla seguente mailbombing da inviare a:


[email protected]

[email protected]

[email protected]

Oggetto: Disapprovazione della sentenza n.6374/2012


Eg. Signori, a seguito della sentenza 6374 della Quarta Sezione Penale riguardo alla presunta colpevolezza nel rito dello spinello di gruppo, il sottoscritto esprime la più totale e completa disapprovazione.

Basterebbe il semplice buon senso per comprendere che nulla di criminale viene posto in essere dalla tradizionale abitudine di dividere uno spinello e soprattutto vorrei esternare la massima preoccupazione per l'atteggiamento anticostituzionale della Quarta Sezione Penale che non ha contemplato, nell'emettere la sentenza, i seguenti articoli della Costituzione:

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I citta! dini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzaz! ione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Ed essendo il consumo soggetto alle sanzioni amministrative e non penali sembra evidente come tutti e tre gli articoli ed in particolare l'art.18 siano stati stravolti da soggettive interpretazioni della legge 49/06, di cui auspichiamo una celere e doverosa revisione!

In fede e con la speranza che vogliate riparare a questo ennesimo sopruso nei confronti di pacifici cittadini, invio distinti saluti.

ASCIA
legalizziamolacanapa.org Team