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sconfusion
14-01-13, 10:51
Sentiamo spesso questa parola Stalking ma come possiamo difenderci? cosa possiamo fare se siamo vittime di questo Reato?

STALKING: COSA POSSO FARE PER PORRE FINE A QUESTA SITUAZIONE?

Una persona mi perseguita, mi invia e-mail e sms minacciosi, mi pedina, quando mi incontra mi insulta e mi minaccia, mi chiama ripetutamente al telefono, ha iniziato anche ad importunare i miei amici e parenti. Tutto ciò mi sta causando forte stress psicologico e un perdurante stato di ansia per la mia incolumità e per quella dei miei cari.

IL FENOMENO
Questo mese ci occuperemo degli aspetti penali legati al fenomeno dello stalking.
In realtà è già da qualche tempo che sentiamo nominare questa parola ma non tutti sanno cosa sia, effettivamente, lo stalking o, meglio, quale fenomeno sociale rappresenta questa parola. Ciò ci sarà utile per comprendere adeguatamente gli aspetti giuridici legati a questa fenomeno.
Partiamo innanzitutto dall'etimologia della parola: essa deriva dal verbo inglese “to stalk” che è possibile tradurre in italiano con “inseguire”, “pedinare”, “fare la posta” ed indica un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi.
In linea generale, lo stalking è individuato dalla scienza sociologica nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la ripetizione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, invio di sms, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche etc.).
In altre parole, si tratta di veri e propri atti persecutori caratterizzati dalla ripetizione nel tempo.

sconfusion
14-01-13, 10:54
I MEZZI UTILIZZATI DALLO STALKER
Solitamente lo stalker (ossia l'autore degli atti persecutori) predilige il mezzo telefonico tramite il quale inizia, nella maggior parte dei casi, delle vere e proprie “campagne di stalking”, ossia tutta una serie di comportamenti volti a perseguitare la vittima. Il fatto che il molestatore utilizzi assai frequentemente il telefono è dovuto dalla circostanza per cui esso rappresenta lo strumento più rapido per prendere contatto con la vittima consentendo, allo stesso tempo, di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.
Per le stesse ragioni, lo stalker utilizza di frequente anche la rete internet tramite il massiccio utilizzo di chat ed e-mail, dando vita a quel fenomeno oggi comunemente chiamato “ciber-stalking”. Proprio a tal proposito, è opportuno segnalare come una recente sentenza della Cassazione ha ritenuto sussistere i presupposti del reato di stalking in un caso di molestie ripetute sul noto social network Facebook (Cassazione penale, sentenza 32404 del 2010).
In tantissimi casi, però, l'utilizzo di questi mezzi “indiretti” (ossia che non presuppongono un contatto fisico o comunque una presenza nel medesimo luogo) è solo l'inizio di un comportamento molto più molesto che può degenerare anche in veri e propri pedinamenti, appostamenti e tentativi di approccio diretto. Nei casi più estremi, è ben possibile che si aggiungano altre condotte che già di per se stesse sono reato, come ad esempio danneggiamenti, ingiurie, percosse, lesioni ed omicidio.
Queste sono soltanto alcune delle modalità con cui una persona può molestare un'altra, ma si possono immaginare tantissimi altri modi con cui effettuare lo stalking.
Come è facile intuire, quindi, il comportamento dello stalker presenta numerose sfaccettature sia nei modi utilizzati per molestare sia nella motivazione che porta all'ossessione-compulsione nei confronti della propria vittima.
Benché in Italia non vi sia un'apposita normativa contro l'omofobia è possibile ricondurre alcuni comportamenti omofobici nel fenomeno dello stalking sempre che, beninteso, ricorrano anche tutti gli altri presupposti (si pensi ad esempio a chi invia ripetutamente messaggi minacciosi ad una persona solo perché quest'ultima è omosessuale, oppure “colori” la propria condotta persecutoria con epiteti poco gradevoli sui gusti sessuali della vittima).

LE POSSIBILI CONSEGUENZE SULLA VITTIMA
A questo punto è lecito porsi una domanda: quali sono le possibili conseguenze che il comportamento del molestatore può avere sulla vittima?
La domanda non è di poco momento, poiché se è vero che tutti i reati – chi più, chi meno – comportano un disagio o una sofferenza e comunque un danno alla vittima, lo stalking rientra tra quei comportamenti che possono ledere per sempre la personalità di un soggetto, compromettendo, a volte irrimediabilmente, il proprio stile di vita o quello dei propri cari.
Infatti, per le vittime di stalking l'impatto può essere molto gravoso: giornate di lavoro perse, necessità di aumentare il grado di protezione con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di abitazione e di utenza telefonica etc: in buona sostanza si tratta dell'alterazione delle proprie abitudini di vita.
Come già si è accennato, in molti casi a ciò si accompagnano altre conseguenze, come stati d'ansia, disturbi del sonno, incubi, stress, preoccupazioni per la propria incolumità, senso di oppressione, sentirsi privo di libertà, angoscia per ciò che potrà accadere e via discorrendo.
Anche i familiari e le persone care della vittima possono risentire del comportamento del persecutore atteso che in non pochi casi quest'ultimo può riversare la propria insoddisfazione e la propria ossessione anche su coloro che in un modo o nell'altro sono in contatto con la vittima.
In definitiva, nella migliore delle ipotesi la vittima cambia il modo di vivere diminuisce le attività sociali, trasloca, cambia o cessa il lavoro, mentre nel peggiore dei casi perde la vita per mano del suo persecutore.

LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI STALKING. IL REATO DI 'ATTI PERSECUTORI'
Proprio al fine di arginare il triste fenomeno dello stalking, nel 2009 è stata introdotta una apposita normativa in materia che introduce uno specifico reato e prevede apposite misure in chiave preventiva, ossia teoricamente in grado di far cessare le molestie prima che la situazione possa degenerare ulteriormente.
La crescente rilevanza del fenomeno, infatti, ha indotto i legislatori di molti Paesi – tra cui appunto l'Italia – ad intervenire definendo un nuovo apposito reato.
Normative specifiche anti-stalking sono state introdotte in USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda, nel Regno Unito, in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Irlanda ed in Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking si richiede una “serie di comportamenti ripetuti” anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte.
Ma veniamo alla legislazione italiana.
La norma di riferimento è l'articolo 612 bis del codice penale (intitolata “Atti persecutori”). Questa norma prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni nel caso in cui qualcuno con condotte reiterate (ossia ripetute nel tempo), minaccia o molesta un'altra persona in modo da:
- causare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure
- ingenerare nella vittima un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (ad esempio un familiare) o di persona comunque legata alla vittima da relazione affettiva (ad esempio il partner), oppure
- costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso in cui a commettere gli atti persecutori sia:
- il coniuge della vittima legalmente separato o divorziato;
- una persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (ad esempio l'ex partner).

La pena è ulteriormente aumentata fino alla metà nel caso in cui il fatto sia commesso con armi o da persona travisata (ossia da una persona che abbia alterato in qualsiasi modo le proprie sembianze esteriori in modo tale da rendersi difficilmente riconoscibile) oppure il fatto sia stato commesso a danno di:
- un minore;
- una donna in stato di gravidanza;
- una persona in stato di disabilità (ossia nei confronti di una persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione).

Come si può notare, il fulcro del reato è costituito dalla ripetizione nel tempo delle molestie e delle minacce ma una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – il massimo rogano giudiziario italiano – ha stabilito che anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis del codice penale, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta persino a modificare le proprie abitudini di vita (Cassazione penale, sentenza n. 25527 del 2010).

E' utile precisare che il reato di "Atti persecutori" è punibile a querela di parte, nel senso che è necessario una formale richiesta da parte della vittima con cui si chiede che il molestatore venga punito. Il termine per presentare la querela è di 6 mesi decorrenti dall'ultimo atto molesto. E' possibile presentare la querela sia presso la Procura della Repubblica (presente presso ogni Tribunale), sia presso gli altri organi di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri etc.).

In alcuni casi, tuttavia, il reato in questione è perseguibile d'ufficio, ossia non c'è bisogno che la vittima richieda formalmente la punizione del molestatore ma è sufficiente che gli organi inquirenti ne vengano comunque a conoscenza. I casi in cui è prevista la perseguibilità d'ufficio sono i seguenti:
- quando la vittima è un minore;
- quando la vittima è una persona disabile;
- quando gli atti persecutori sono connessi con un altro reato perseguibile d'ufficio (è il caso in cui lo stalking è collegato con altri comportamenti puniti dalla legge penale per i quali la punizione del colpevole non necessita della querela. Si pensi, ad esempio, al caso in cui agli atti persecutori si aggiunga il reato di atti osceni oppure il reato di lesioni dolose da cui derivi una malattia superiore ai venti giorni).

Nei casi in cui il molestatore uccida la propria vittima, commettendo così anche il reato di omicidio, verrà punito con la pena dell'ergastolo. Tale precisazione è importante poiché normalmente – fatta eccezione per alcuni casi particolari – l'omicidio volontario è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni.

Ovviamente, nel caso in cui inizi un procedimento penale a carico del molestatore, la vittima potrà costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'IMPORTANZA DELLE PROVE
Prima di sporgere una denuncia per il reato di atti persecutori – ma ciò vale in realtà per tutti i reati – è necessario avere la certezza di essere perseguitati, altrimenti è possibile che la persona denunciata sporga Egli una denuncia per calunnia, reato che si consuma quando una persona denuncia un'altra sapendola innocente.
Prima di procedere a denunciare, inoltre, è fondamentale precostituire delle prove, ossia predisporre degli elementi da cui sarà possibile dimostrare che si è effettivamente vittima di atti persecutori (ad esempio, testimonianze, registrazione di conversazioni, registrazione di telefonate, conservazione di e-mail ed sms etc.) altrimenti si correrà il rischio che la denuncia venga subito archiviata.
Ad ogni modo prima di denunciare è consigliabile recarsi da un legale ed esporre compiutamente la problematica.

E' SEMPRE UTILE DENUNCIARE...?
Giova precisare che una denuncia può rendere noti alcuni aspetti della propria vita privata che non sempre si vuole che si sappiano. Tra questi aspetti, come è ovvio, vi rientrano i propri orientamenti sessuali.
Pertanto, prima di denunciare è opportuno che la vittima prenda in seria considerazione questa eventualità specie se i fatti da denunciare sono legati alle proprie preferenze sessuali (si pensi ad esempio a chi viene molestato dall'ex partner dello stesso sesso, oppure per il semplice fatto di essere omosessuale).

L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE
E' opportuno ricordare che la normativa italiana prevede anche uno specifico strumento in grado, almeno in teoria, di distogliere il molestatore dal proseguire nel suo comportamento. E' ben possibile, infatti, che la vittima non voglia subito intraprendere la via del procedimento penale vero e proprio e per questa ragione le legge italiana ha previsto l'ammonimento del Questore.
In sostanza, fino a quando non sporge formale querela, la vittima può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore. In questo caso, il questore, assunte se necessario le dovute informazioni e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondate le lamentele della vittima, ammonisce oralmente il molestatore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Nel caso in cui il molestatore continui a perseguitare la vittima nonostante l'ammonimento del questore, non solo potrà essere chiamato a rispondere penalmente per il reato di atti persecutori e per il quale in questo caso si procede d'ufficio (si noti, l'ammonimento rende perseguibile il reato d'ufficio con la conseguenza che non è più necessaria una formale querela della vittima) ma lo stesso reato sarà punito più gravemente.

DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA
La normativa in materia di stalking, inoltre, ha introdotto anche una nuova misura cautelare, ossia una misura capace di impedire che il molestatore possa continuare nel suo intento. E' stato infatti inserito un nuovo articolo nel codice di procedura penale, ossia l'art. 282 ter, secondo il quale il Giudice, qualora ritenga che vi siano tutti i presupposti di legge, può:
- prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oppure di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa;
- nel caso in cui ci siano ulteriori esigenze di tutela, il Giudice può prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone;
- vietare al molestatore di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la vittima o con le altre persone sopra indicate.

Ovviamente, nel caso in cui il molestatore debba necessariamente frequentare i luoghi in cui possa incontrare la vittima o le altre persone suddette, per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il Giudice prescriverà specifiche modalità o limitazioni alla frequentazione di quei luoghi.

Di recente, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che nel caso in cui le molestie dovessero continuare nonostante la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è ben possibile per il giudice applicare una misura cautelare ancor più grave come gli arresti domiciliari (Cassazione penale, sentenza n. 15230 del 14 aprile 2011

Diffidiamo dal dare informazioni private a queste persone sopratutto qui su Enjoint:polliceu:

Ska
14-01-13, 11:27
sconfu, ho letto solo le prime righe in cui parlavi di ciò che è successo a te, non ho letto tutto, lo farò dopo, ora non riesco :biggrin2:
ok hai questa persona che ti perseguita, tu anche legalmente hai fatto qualcosa? denunce o cose varie?

sconfusion
14-01-13, 11:29
sconfu, ho letto solo le prime righe in cui parlavi di ciò che è successo a te, non ho letto tutto, lo farò dopo, ora non riesco :biggrin2:
ok hai questa persona che ti perseguita, tu anche legalmente hai fatto qualcosa? denunce o cose varie?

No sono pulito...

Ska
14-01-13, 11:47
nono, non a tuo carico, a carico dello stalker?

sconfusion
14-01-13, 11:54
nono, non a tuo carico, a carico dello stalker?

Penso di si non ne sono sicuro ma qualche denuncia li ha, comunque mo ha rotto le @@ quindi datosi che gia sono andato dal avvocato a esporgli questa cosa ci torno e faccio la denuncia visto che mi ha mandato un altra mail sicuramente con un virus dentro.....

Piro
14-01-13, 11:57
mamma sconf che menate,l'unica cosa che posso dirti è tieni duro e cerca di liberarti di questo elemento del ca++ò.Grazie per la situazione che hai voluto condividere,non credo sia facile

Ska
14-01-13, 12:35
ma infatti io chiedevo se fossi andato a denunciarlo :biggrin2: