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Visualizza Versione Completa : La novita' del dl cancellieri in tema di stupefacenti



Avv. Zaina
18-12-13, 09:17
Cari amici, fermo il fatto che sto cercando di avere il testo esatto del DL 17 dicembre 2013, che introduce modifiche di non poco conto al sistema penale e carcerario, mi pare di potere dire che , se effettivamente per quanto concerne i fatti di lieve entità si fosse mutata la natura della norma da circostanza attenuante a reato autonomo, avremmo avuto un primo grande passo di civiltà.
Permettetemi di essere molto orgoglioso, perché che ha avuto la pazienza di leggermi certamente sa che mi sono sempre battuto affinché il comma 5° dell'art. 73 dpr 309/90 acquisisce dignità di reato autonomo e non fosse ridotta ad una mera circostanza del reato, che, in presenza di circostanze aggravanti poteva non dispiegare effetti di sorta.
Attendiamo di leggere il testo, ma se così fosse saremmo nella direzione giusta.:sm_clapper:

marijo
18-12-13, 09:28
Grazie Avvocato... grazie per tutto ciò che fa!

muchogusto
18-12-13, 12:47
Avvocato lei è un grande!!!!!!

mayoh
18-12-13, 14:24
Sono curioso di vedere se ci saranno effettive novità in tema :yes:

Randagio
18-12-13, 15:16
io non c'ho capito na mazza...

Avv. Zaina
18-12-13, 16:10
Beh se la lieve entità, da circostanza attenuante divenisse realmente ipotesi di reato autonomo, credo che si tratterebbe di una buona innovazione.
Il problema è che a questo momento non riesco a trovare il testo del Dl e dunque, non posso fare commenti di sorta.
Aspettiamo

mayoh
18-12-13, 16:27
Magari la domanda è stupida ma provo a farla lo stesso: la lieve entità può essere riferita solamente nei casi di possesso di sostanze o anche ai casi di piccole coltivazioni domestiche?

Avv. Zaina
18-12-13, 17:30
Non è affatto stupida, anzi la lieve entità costituisce concetto che riguarda tutte le condotte illecite.
In pratica, io credo che venga abrogato (oppure sostituito) il comma V dell'art. 73 che si riferisce a tutte le condotte illecite contemplate nel comma 1 ed 1 bis fello stesso articolo.
Dunque una modesta coltivazione - ritengo - può rientrare nella previsione.
Consiglio, comunque prudenza, perché, allo stato, non sono in grado di fornire dati certi.

Peace
18-12-13, 20:43
Questa è una parte del dl 17/12
"Viene, altresì, ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre in prospettiva potrà essere disposta per tutti reati commessi da tale categoria di soggetti, salvo che si tratti delle violazioni più gravi della legge penale."

mayoh
18-12-13, 21:15
Mi sembra gia un bel passo avanti, ora sarei curioso di sapere quali saranno le pene per i reati di lieve entità dato che ora le pene collegate a questi reati possono essere applicate a tutti questi delitti (alcool e stupefacenti)...spero non rimarranno le stesse :wallbash:

Avv. Zaina
18-12-13, 22:51
Desidero sottoporvi un'ulteriore riflessione sul Dl che dovrebbe modificare la lieve entità .
La norma (che nessuno allo stato conosce) dovrebbe infatti incidere sul comma V dell'art. 73, trasformando una circostanza attenuante (attuale) in una ipotesi di vero e proprio reato (futuro).
Si tratta di un intervento in teoria assolutamente giusto ( e chi scrive come detto lo ha propugnato da almeno 8 anni), ma che, al di la dei proclami politici costituisce più un'operazione di facciata giuridica, che una soluzione concreta ai problemi delle carceri.
Viene cosi risolto un tema giuridico, ma non lo scopo prefissato dal legislatore.
Basti ricordare che negli ultimi tempi la attenuante dell'ipotesi lieve poteva dispiegare ampia efficacia perché poteva essere giudicata sempre prevalente rispetto ad aggravanti contestate.
Quindi, non vedo eccezionali benefici concreti, se non il superamento di un grave equivoco strutturale a livello giuridico.
Quanto al rapporto con la prossima pronunzia della Corte Costituzionale, va rilevato che se verrà accolta la questione concernente la illegittimità dell'unificazione del trattamento sanzionatorio fra droghe pesanti e droghe leggere, in relazione al nuovo reato temo si verificherà una situazione di assurdo stallo.
Il nuovo reato, infatti prevede la medesima pena per droghe differenti, quindi, disponendo a propria volta quell'omologazione sanzionatoria, che, invece, la questione di costituzionalità intende superare, e' chiaro che esso può venir dichiarato incostituzionale e non sarà, quindi, possibile sostituirlo.
Si tratta, pertanto, se dl cose dovessero stare bel seno prospettato, di una norma nata morta, per la insipiente fretta dei politici.
Sarebbe stato sufficiente attendere l'11 febbraio.......ma era, invece, necessario darci da intendere che tutto cambia al meglio.