Avv. Zaina
25-01-14, 00:24
Cari amici,
Il bellissimo fermento ed il grande entusiasmo di questi giorni che precedono la prossima decisione della Corte Costituzionale, appaiono troppo spesso come espressioni di un'ingiustificata certezza di una immediata soluzione dei problemi relativi agli stupefacenti in genere e dei derivati della cannabis nello specifico.
Voglio essere molto chiaro.
Non so se la Consulta accoglierà le eccezioni di incostituzionalità proposte.
Spero vivamente in un risultato positivo, ma se posso essere sincero io credo che la soluzione auspicabile e preferibile sia quella dell'acccoglimento della questione concernente la illegittimità dell'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra cannabis - da un lato - cocaina, eroina, ecstasy etc. - dall'altro - per violazione degli artt. 117 e 3 Cost. .
La ragione di questa mia preferenza e' semplicissima.
L'accoglimento di simile questione,infatti, costituirebbe un inequivocabile giudizio politico-giudiziario.
Vale a dire che, dichiarando l'illegittimità costituzionale del solo art. 73 DPR 309/90, la Corte Costituzionale formulerebbe una critica concreta, pesante ed inequivocabile, oltre che di merito, di natura fortemente politica.
Si tratterebbe, così, di censurare la visione ideologica, posta alla base della Fini-Giovanardi e di ripristinare la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, abolendo l'omologazione tabellare attuale.
La soluzione auspicata, quindi, sarebbe effettivamente la risposta che il movimento antiproibizionista dovrebbe augurarsi venga adottata, in quanto essa andrebbe alla profonda radice del problema e negherebbe qualsiasi forma di dignità e di credibilità alle modifiche introdotte dalla L. 49/2006.
In buona sostanza la vera sconfessione e disapplicazione delle involuzioni introdotte nel DPR 309/90 con la cd. Fini-Giovanardi si avrebbe solo in questo modo.
E' indubbio l'elevato valore simbolico e culturale di una decisione che rinnegasse l'abrogazione della divisione fra le tabelle e che quindi, ripristinasse la sacrosanta distinzione fra le differenti sostanze!
L'accoglimento dell'altra eccezione (quella relativa all'improprio uso della decretazione d'urgenza per contrasto con l'art. 77 Cost.) assumerebbe, invece, un significato puramente tecnico-burocratico.
Essa apparirebbe, quindi, solo una critica formale alla fretta di legiferare del governo di allora e non avrebbe, pertanto, un effettivo valore sul piano dei contenutistico, soprattutto relativamente al tema della distinzione della minore pericolosità ed offensività delle droghe leggere.
Dunque, ribadisco meglio una decisione che costituisca un segnale fermo e preciso, al di la del valore penale della decisione, per il popolo della cannabis.
Non si creda,pero', che una decisione favorevole della Consulta sia la panacea per tutti i problemi anzi!
L'illegittimità costituzionale dell'art. 73 (modificato dalla L. 49/2006) o dell'intero impianto normativo, riporterebbe indietro le lancette dell'orologio del diritto, in tema di stupefacenti, ad un'epoca nella quale comunque le norme non era certo improntate ad una visione garantista.
Devo, infatti, confessare e riconoscere ad esempio che l'introduzione del concetto di uso non esclusivamente personale , anche se non felice e lineare lessicalmente ha comunque permesso di affermare il principio di non punibilità della condotta di detenzione, concetto questo, che prima, invece, non aveva parametri specifici favorevoli (V. In proposito le tante sentenze pubblicare il punto).
Dunque evocare un'abrogazione indiscriminata di tutte le dispoizioni della L. 49/2006 non permette affatto la cd. Epocale svolta antiproibizionista.
Una sentenza ancorché favorevole lascerebbe, comunque, drammaticamente irrisolto il problema della coltivazione domestica e potrebbe rendere più complessa la tematica della detenzione ad uso personale
Ma vi è di più.
Chi ritiene - come leggo spesso - che l'11 ed il 12 febbraio costituiscano punti d'arrivo e non già, invece, blocchi di partenza per una nuova stagione costituente per una legge sugli stupefacenti adeguata alle rivoluzioni giurisprudenziali e di costume, non ha compreso una verità elementare.
Dopo la eventuale distruzione, si impone la imprescindibile ricostruzione.
Il bellissimo fermento ed il grande entusiasmo di questi giorni che precedono la prossima decisione della Corte Costituzionale, appaiono troppo spesso come espressioni di un'ingiustificata certezza di una immediata soluzione dei problemi relativi agli stupefacenti in genere e dei derivati della cannabis nello specifico.
Voglio essere molto chiaro.
Non so se la Consulta accoglierà le eccezioni di incostituzionalità proposte.
Spero vivamente in un risultato positivo, ma se posso essere sincero io credo che la soluzione auspicabile e preferibile sia quella dell'acccoglimento della questione concernente la illegittimità dell'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra cannabis - da un lato - cocaina, eroina, ecstasy etc. - dall'altro - per violazione degli artt. 117 e 3 Cost. .
La ragione di questa mia preferenza e' semplicissima.
L'accoglimento di simile questione,infatti, costituirebbe un inequivocabile giudizio politico-giudiziario.
Vale a dire che, dichiarando l'illegittimità costituzionale del solo art. 73 DPR 309/90, la Corte Costituzionale formulerebbe una critica concreta, pesante ed inequivocabile, oltre che di merito, di natura fortemente politica.
Si tratterebbe, così, di censurare la visione ideologica, posta alla base della Fini-Giovanardi e di ripristinare la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, abolendo l'omologazione tabellare attuale.
La soluzione auspicata, quindi, sarebbe effettivamente la risposta che il movimento antiproibizionista dovrebbe augurarsi venga adottata, in quanto essa andrebbe alla profonda radice del problema e negherebbe qualsiasi forma di dignità e di credibilità alle modifiche introdotte dalla L. 49/2006.
In buona sostanza la vera sconfessione e disapplicazione delle involuzioni introdotte nel DPR 309/90 con la cd. Fini-Giovanardi si avrebbe solo in questo modo.
E' indubbio l'elevato valore simbolico e culturale di una decisione che rinnegasse l'abrogazione della divisione fra le tabelle e che quindi, ripristinasse la sacrosanta distinzione fra le differenti sostanze!
L'accoglimento dell'altra eccezione (quella relativa all'improprio uso della decretazione d'urgenza per contrasto con l'art. 77 Cost.) assumerebbe, invece, un significato puramente tecnico-burocratico.
Essa apparirebbe, quindi, solo una critica formale alla fretta di legiferare del governo di allora e non avrebbe, pertanto, un effettivo valore sul piano dei contenutistico, soprattutto relativamente al tema della distinzione della minore pericolosità ed offensività delle droghe leggere.
Dunque, ribadisco meglio una decisione che costituisca un segnale fermo e preciso, al di la del valore penale della decisione, per il popolo della cannabis.
Non si creda,pero', che una decisione favorevole della Consulta sia la panacea per tutti i problemi anzi!
L'illegittimità costituzionale dell'art. 73 (modificato dalla L. 49/2006) o dell'intero impianto normativo, riporterebbe indietro le lancette dell'orologio del diritto, in tema di stupefacenti, ad un'epoca nella quale comunque le norme non era certo improntate ad una visione garantista.
Devo, infatti, confessare e riconoscere ad esempio che l'introduzione del concetto di uso non esclusivamente personale , anche se non felice e lineare lessicalmente ha comunque permesso di affermare il principio di non punibilità della condotta di detenzione, concetto questo, che prima, invece, non aveva parametri specifici favorevoli (V. In proposito le tante sentenze pubblicare il punto).
Dunque evocare un'abrogazione indiscriminata di tutte le dispoizioni della L. 49/2006 non permette affatto la cd. Epocale svolta antiproibizionista.
Una sentenza ancorché favorevole lascerebbe, comunque, drammaticamente irrisolto il problema della coltivazione domestica e potrebbe rendere più complessa la tematica della detenzione ad uso personale
Ma vi è di più.
Chi ritiene - come leggo spesso - che l'11 ed il 12 febbraio costituiscano punti d'arrivo e non già, invece, blocchi di partenza per una nuova stagione costituente per una legge sugli stupefacenti adeguata alle rivoluzioni giurisprudenziali e di costume, non ha compreso una verità elementare.
Dopo la eventuale distruzione, si impone la imprescindibile ricostruzione.