Visualizza Versione Completa : Proposta di legge Giuseppe Civati PD
ho cercato ma mi sembra che non ci sia una discussione sulla PdL
Proposta: http://www.ciwati.it/wp-content/uploads/2014/01/Proposta-Legalizzazione.pdf
Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la coltivazione a fini di commercio, l’acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. Il quantitativo massimo acquistabile in unica soluzione da un singolo soggetto è di cinque grammi.
3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato il livello di principio attivo (Thc) presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l’avvertimento che il fumo produce effetti negativi per la salute.
4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni diciotto.
Art. 2.
1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, vıola il divieto di cui all’articolo 1, comma 4, ovvero consente che nel suo locale minori di anni diciotto consumino le sostanze anzidette, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro.
2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 1.
Art. 3.
1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, la coltivazione, l’acquisto, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono puniti ai sensi dell’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 5.
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all’andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) allefascedietàdeiconsumatori;
c) al rapporto fra l’uso di cannabis indica e di suoi derivati e il consumo di
alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) aglieffettiperlasaluterilevatiinconseguenzadelcons umodicannabisindicae
di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all’incidenza di essi sull’economia di tali Stati;
f) all’eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa fino a 20.000 euro»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni diciotto».
Art. 7.
(Modifiche in tema di sanzioni amministrative).
1. All'alinea del comma 1 dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,» e dopo le parole: «detiene sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)».
Art. 8.
1. La presente legge non comporta nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica
...forse mi e' sfuggito ma...non sarebbe permessa la coltivazione ad uso personale, ma solo per business previa autorizzazione ministeriale?
Per il resto punibilita' ?:icon_scratch:
da quello che ho capito la coltivazione personale, viene depenalizzata, solo reato amministrativo.
mentre coltivazione a fini di lucro e vendita vengono legalizzate...
mi riservo di analizzarla meglio
cmq tutte queste proposte non tengono conto della pronuncia della corte... se i giudici cancellano anche parzialmente la FiniGiovanardi, gli articoli potrebbero non avere fondamento?
ne stiamo parlando qui http://enjoint.info/forum/showthread.php?t=22748&page=2
anche se forse è meglio spostare tutta la discussione in questo topic (dal post dove linko la pdl di Civati in poi).
Da quanto ho capito io, comunque, per la coltivazione di cannabis per uso personale e con autorizzazione non c'è nessuna sanzione amministrativa; c'è una sanzione amministrativa per la coltivazione di cannabis ad uso personale senza autorizzazione e c'è la reclusione ad un massimo di tre anni per la vendita di cannabis senza autorizzazione (attualmente la pena per spaccio di cannabis va dai 6 ai 26 anni).
Riguardo la tua ultima domanda, mi sembra che l'avvocato Zaina disse che una cosa del genere non era possibile.
Da come ho capito io (terza versione) la coltivazione ad uso personale non è punita ne penalmente ne amministrativamente, vedi articoli 6 e 7. Mentre per la produzione commerciale e la vendita serve l'autorizzazione, nel caso fosse assente si va sul penale, vedi articoli 1 e 3.
......servirebbe l'avvocato!!!!
Da quel che ho capito il testo fa riferimento ad una sola varietà di cannabis, la Cannabis Indica
Restano escluse Ruderalis e Sativa.
Inoltre prevede l'autorizzazione (schedatura) obbligatoria per chi coltiva (ma senza tassa! ... anoressica consolazione)
moran: è molto simile alla prop M5S per ciò che riguarda la coltivazione personale, ovvero: si rischia la galera.
l'Art.1 è chiaro, riferendosi solo a Cannabis Indica e dicendo che vengono permesse solo le coltivazioni autorizzate di questa varietà.
Ci sono poi vari articoli contrastanti.... (vedasi discussione passata)
Concordo con M'agganjo quando dice che sarebbe meglio spostare qua i posts della discussione già iniziata nell'altro topic.EDIT: anzi no! Semmai l'inverso. Visto che quest'area è solo visibile agli iscritti. Sarebbe meglio postare questo topic in area visibile a tutti, ad esempio nell'altro topic :polliceu:
Da quel che ho capito il testo fa riferimento ad una sola varietà di cannabis, la Cannabis Indica
Restano escluse Ruderalis e Sativa.
l'Art.1 è chiaro, riferendosi solo a Cannabis Indica e dicendo che vengono permesse solo le coltivazioni autorizzate di questa varietà.
Not true. Anche nella Fini-Giovanardi viene citata solo la Cannabis Indica come sostanza cannabacea illegale, e mai la Sativa e la Ruderalis. Questo non significa che con la legislazione attuale è permessa la coltivazione di Sativa e Ruderalis mentre non è permessa quella della Indica. Lo stesso discorso vale all'inverso: il fatto che nella proposta di Civati venga citata solo la cannabis Indica non significa che la Sativa e la Ruderalis continueranno ad essere trattate al pari di cocaina ed eroina, anzi. Saranno trattate come la cannabis Indica. Non ti so dire perché nella Fini-Giovanardi e nei vari disegni di legge non vengano elencate queste due, probabilmente perché la nomenclatura ha un significato diverso in campo giuridico, rispetto a quella che viene data in campo agricolo. Quindi ripeto: anche nella fini-giovanardi non viene citata la Sativa ma non significa che ne sia permessa la coltivazione o l'acquisto o la vendita.
è molto simile alla prop M5S per ciò che riguarda la coltivazione personale, ovvero: si rischia la galera.
Not true. Con la coltivazione personale senza autorizzazione si rischia una fastidiosa multa da pagare e qualche altra sanzione amministrativa. La galera non la si vede nemmeno col binocolo.
Ci sono poi vari articoli contrastanti.... (vedasi discussione passata)
Io di articoli contrastanti nella proposta di Civati non ne vedo, anzi. Fila tutto liscio.
Se invece parli di un articolo della proposta di Civati che va in contrasto con qualsiasi altra legge in materia di stupefacenti lì vale il principio di coerenza dell'ordinamento giuridico, ovvero se due articoli di due leggi diverse vanno in contrasto, vige la più recente.
Avv. Zaina
01-02-14, 23:29
Per favorire il dibattito desidero informarvi che domani pubblicherò un breve commento alla proposta di legge dell'on. Civati.
Not true. Anche nella Fini-Giovanardi viene citata solo la Cannabis Indica come sostanza cannabacea illegale, e mai la Sativa e la Ruderalis. Questo non significa che con la legislazione attuale è permessa la coltivazione di Sativa e Ruderalis mentre non è permessa quella della Indica. Lo stesso discorso vale all'inverso: il fatto che nella proposta di Civati venga citata solo la cannabis Indica non significa che la Sativa e la Ruderalis continueranno ad essere trattate al pari di cocaina ed eroina, anzi. Saranno trattate come la cannabis Indica. Non ti so dire perché nella Fini-Giovanardi e nei vari disegni di legge non vengano elencate queste due, probabilmente perché la nomenclatura ha un significato diverso in campo giuridico, rispetto a quella che viene data in campo agricolo. Quindi ripeto: anche nella fini-giovanardi non viene citata la Sativa ma non significa che ne sia permessa la coltivazione o l'acquisto o la vendita.
Questo vorrebbe dire che anche nella fini-giovanardi è presente lo stesso errore.
In pratica uno protrebbe coltivare ruderalis e se vien beccato potrebbe cavarsela spiegando che non è cannabis Indica. Siccome la legge ha 'sta falla alcune piante vengono considerate diversamente da altre.
Non esiste e non può esistere un "termine giuridico" che indichi piante diverse tramite l'uso del nome botanico specifico di una specifica pianta. Se dici Cannabis intendi tutti i tipi di Cannabis. Se specifichi "Indica" intendi solo la Cannabis Indica.
Un giudice deve interpretare la legge. Non è giustificabile che finisca coll'assimilare la Ruderalis o la Sativa alla Indica: sono piante diverse (altrimenti non sarebbe neppure nata la distinzione).
Il giudice non potrebbe nemmeno dire che "con cannabis Indica dalle nostre parti (Italia) si indica comunemente la cannabis in generale " perchè non è così. La cannabis da sempre più diffusa in Italia è la Cannabis Sativa (nel '700, '800 e negli inizi del '900; Veniva usata a scopo industriale e tessile, fra le altre cose). La Indica in Italia era pressochè (infatti nella seconda metà dell'800 Carlo Erba la importava dall'estero perchè in Italia non esisteva la Indica) inesistente e fù sempre così fino alla proibizione, quando divennero entrambe (Sativa e Indica ) rare.
Not true. Con la coltivazione personale senza autorizzazione si rischia una fastidiosa multa da pagare e qualche altra sanzione amministrativa. La galera non la si vede nemmeno col binocolo.
Senza autorizzazione si rischia ciò che è previsto dalla 309/90. Se a uno va "bene" subisce "solo" il sequestro della pianta. Se va male rischia sanzioni o galera (stando a ciò che diceva la legge precedente alla fini-giovanardi, ovvero la legge 309/90)
Non dico che uno non potrebbe vedersi riconosciuta la coltivazione ad uso personale. Dico solo che non è cosa certa.
Inoltre, a prescindere da come poi finisca, avere un processo non piace a nessuno.
Io di articoli contrastanti nella proposta di Civati non ne vedo, anzi. Fila tutto liscio.
(premesso che resta da stabilire cosa le legge consideri "coltivazione personale". Se la discrimine è "il tizio è stato trovato a spacciare oppure no?" allora va bene. Se invece costituisce aggravante [vedi sentenze passate] l'uso di concimi e/o lampade: allora no.)
Lo ripeto brevemente:
L'art1.1: la produzione (commerciale o meno) deve essere autorizzata. Produzione=coltivazione.
Art.3.1: la coltivazione non autorizzata viene trattata secondo ciò che è previsto dall'articolo X della 309/90
Art.6.1: tale articolo X viene modificato per inserire che "non sono punibili coltivazioni personali di cannabis indica"
allora la domanda: per quale motivo si dice che una coltivazione personale deve essere autorizzata se poi si dice che "non sono punibili coltivazioni personali di cannabis indica" ?
Perchè richiedere a chi fa coltivazione personale di schedarsi se la stessa legge prevede che non è mai punibile la coltivazione personale ?
O serve l'autorizzazione, oppure non serve.
Quel che dico io è: perchè l'art1 non specifica se l'autorizzazione è obbligatoria solo per chi coltiva per vendere o se lo è anche per chi lo fa per uso personale?
Se l'art.6.1 ha valore legale maggiore rispetto al contrastante art.1.1, allora ben venga la prop. Civati...
In caso contrario ... non vedo molto senso in questa proposta. (per come è attualmente scritta, anche per il fatto che è una regolamentazione ristretta al solo caso della Indica e non comprende nè Sativa nè Ruderalis)
the.pitbull
02-02-14, 13:09
Giuridicamente parlando, credo che per indica, intendono la pianta che produce principio attivo, mentre per sativa, intendono la canapa industriale.
Questo vorrebbe dire che anche nella fini-giovanardi è presente lo stesso errore.
KGB. deh, sei te che lo chiami errore, se non è presente in nessun testo normativo in materia di stupefacenti (né in legislazione né in ddl) ci sarà un motivo. Nell'altro topic, dpo che hai capito questa cosa, l'hai definita una questione secondaria, quando poche ore prima ne stavi dicendo di tutti i colori sulla proposta di Civati... vabbè l'importante è aver capito che di minchiata trattasi.
In pratica uno protrebbe coltivare ruderalis e se vien beccato potrebbe cavarsela spiegando che non è cannabis Indica.
In pratica no, non lo puoi fare e non pensarci nemmeno di cavartela. L'unico modo per cavarsela, ora come ora, è dimostrare che le piante sono per uso puramente personale.
Non esiste e non può esistere un "termine giuridico" che indichi piante diverse tramite l'uso del nome botanico specifico di una specifica pianta. Se dici Cannabis intendi tutti i tipi di Cannabis. Se specifichi "Indica" intendi solo la Cannabis Indica.
Nemmeno io ho capito questa cosa, ma sicuramente ci sarà un motivo. Se vedo Civati in giro glielo chiedo:biggrinthumb:
Un giudice deve interpretare la legge. Non è giustificabile che finisca coll'assimilare la Ruderalis o la Sativa alla Indica: sono piante diverse (altrimenti non sarebbe neppure nata la distinzione).
Appunto perché i giudici interpretano la legge non è possibile coltivare nessun tipo di cannabis. Ti faccio un esempio. Sulla legge sull'omicidio viene usata la parola "uomo"; "chiunque cagiona la morte di un uomo... ecc" se la cosa non fosse interpretabile allora sarebbe possibile l'uccisione delle donne, perché lì c'è scritto uomo. Ma appunto perché c'è l'interpretabilità del giudice che legge "uomo" come "essere umano" che non è possibile uccidere una donna e passarla liscia (e menomale).
Senza autorizzazione si rischia ciò che è previsto dalla 309/90. Se a uno va "bene" subisce "solo" il sequestro della pianta. Se va male rischia sanzioni o galera (stando a ciò che diceva la legge precedente alla fini-giovanardi, ovvero la legge 309/90)
Ma hai letto la legge 309/90? Ed hai letto come vuole modificarla Civati? Difatti nel ddl di Civati fa riferimento al testo 309/90 e successive modificazioni.
Non dico che uno non potrebbe vedersi riconosciuta la coltivazione ad uso personale. Dico solo che non è cosa certa.
Questo è verissimo.
Lo ripeto brevemente:
L'art1.1: la produzione (commerciale o meno) deve essere autorizzata. Produzione=coltivazione.
Fin qui ci siamo.
Art.3.1: la coltivazione non autorizzata viene trattata secondo ciò che è previsto dall'articolo X della 309/90
E tale articolo attualmente dice che la coltivazione non autorizzata è punita con la galera (dai 6 ai 26 anni e con una multa che va dai 26.000 ai 260.000 euro). Con l'articolo 6 della proposta di Civati si aggiunge al testo 309/90 che questa mostruosa pena non vale per la cannabis. Per la cannabis vale una pena minore (ricordo che si parla sempre di atti illeciti senza autorizzazione), e che tale pena può essere 3 anni di reclusione e una multa fino ai 20.000 euro.
Art.6.1: tale articolo X viene modificato per inserire che "non sono punibili coltivazioni personali di cannabis indica"
allora la domanda: per quale motivo si dice che una coltivazione personale deve essere autorizzata se poi si dice che "non sono punibili coltivazioni personali di cannabis indica" ?
Perché l'art. 6 del ddl Civati ci viene detto, semplicemente "Oh, guarda che se non c'hai l'autorizzazione per cosare la cannabis, a seconda dei casi puoi rischiare sanzioni amministrative e/o un massimo di 3 anni di reclusione"
Molto intelligentemente Civati&co, sempre nello stesso articolo, dice "Ovviamente se la coltivazione è per uso personale non sei punibile (con la galera, sottinteso), anche se hai fatto quello che hai fatto senza autorizzazione. Però sappi che puoi rischiare una sanzione pecuniaria".
Con l'articolo sette addirittura si cancellano quelle sanzioni amministrative come la sospensione della patente o l'obbligo di seguire un programma terapeutico e tutte le altre rotture di cazzo per chi viene beccato con marijuana o hashish in tasca o per chi viene beccato a coltivare senza avere l'autorizzazione. Ovviamente la questione è diversa se ti beccano a vendere. La galera è solo per quello. Amico mio se non capisci il grande passo in avanti che faremmo con 'sto ddl...
Poi i fatti son questi. L'unica cosa che puoi contestare è il fatto che non ti piace l'idea di farti dare un permesso per coltivarla.
B A S T A A A A A A!!!
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AHAHAHAHAH! e' solo uno sfogo (per ora) ma okkio!!!:icon_rambo::icon_rambo::icon_rambo:
Avv. Zaina
02-02-14, 17:27
Desidero svolgere alcune osservazioni relativamente alla proposta di legge che vede primo firmatario l’on. CIVATI.
Pur non sfuggendo neppure tale proposta ad una fondamentale critica di metodo – e cioè che la materia degli stupefacenti deve essere regolamentata in modo globale e non con interventi contingenti e limitati solo ad alcuni aspetti - reputo che vi siano alcuni interessanti spunti, che meritano apprezzamento, anche se altri suscitano elevate perplessità.
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In primo luogo si rileva la cd. legalizzazione della distribuzione (meglio sarebbe dire delle modalità di circolazione) delle droghe leggere, prevista all’art. 1.
A) E’ molto interessante ed importante che la norma si indirizzi al governo di tutto quel ciclo che va dalla produzione naturale alla commercializzazione ufficiale di prodotti della coltivazione di piante di cannabis.
Si viene, così a prevedere un doppio binario normativo.
Esso prevede, a fianco della depenalizzazione della coltivazione domestica ad uso personale – cui fa riferimento il successivo art. 6 –, la legalizzazione della diffusione, con modalità di commercio lecito e controllato, dei prodotti che a tale scopo vengano prodotti tramite una coltivazione imprenditoriale.
L’autorizzazione per i privati pare costituire un naturale accorgimento, per garantire una deroga a principi di carattere monopolistico, aprendo, così il mercato della coltivazione e commercializzazione a tutti i privati.
B) Va, altresì, condivisa – a mio parere – la previsione che tutti i passaggi della sequenza commerciale, che porta all’acquirente finale (descritti al comma 1 dell’art. 1), siano sottoposti ad una forma di autorizzazione amministrativa, atteso lo scopo imprenditoriale (e di lucro) di tali attività.
C) Non altrettanto chiara, però, è l’indicazione delle condotte che si assumono come legalizzate, attraverso il rilascio dell’autorizzazione all’attività imprenditoriale-commerciale.
Se, infatti, non suscitano problemi interpretativi locuzione del tipo “…la coltivazione ai fini di commercio…” e ”.. la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati…”, non mi pare, invece, sufficientemente e minimamente preciso il riferimento sia all’acquisto che alla produzione.
In relazione all’acquisto, infatti, si deve certamente escludere – sul piano logico - che ci si riferisca all’utente finale, che non necessita certa di autorizzazioni di sorta.
Non si comprende, però, se con il termine acquisto si identifichi la sola assunzione – da parte del commerciante - del prodotto ceduto dal coltivatore, o quale altro passaggio.
E’ necessario, poi, comprendere esattamente il significato del termine produzione.
Esso, infatti, a propria volta, nella fattispecie, potrebbe costituire un’inutile duplicazione del più specifico termine “coltivazione”, a meno che, non si intenda, con tale accezione, però, estendere la legalizzazione anche riguardo a prodotti derivati da elaborazioni chimiche di cannabinoidi (situazione che susciterebbe certamente perplessità perché assolutamente differente dalla coltivazione).
Certo è che un’eventuale decisione di rendere ammissibile la diffusione di prodotti derivati per sintesi chimica, ad esempio i sedicenti profumatori, (molti che rientrano nel concetto di precursori, categoria disciplinata dall’art. 70 dpr 309/90 modificato dal d.l.vo n. 50 del 24 marzo 2011) costituirebbe scelta che dovrebbe essere maggiormente ponderata proprio per evitare contrati fra la norma prospettata e quella vigente ed attesa la differenza sostanziale di tali prodotti rispetto ai frutti della coltivazione.
Ad ogni buono conto appare assolutamente necessaria una spiegazione sul piano terminologico per evitare confusione.
D) La stessa circoscrizione delle previsioni normative alla sola cannabis indica pare incomprensibile.
Al di là delle varie terminologie che si sono susseguite nel tempo (ad esempio nel 1924 il botanico sovietico Janichewsky classificò tre diverse specie: la Cannabis sativa che era rappresentata da una specie alta, poco ramificata e con portamento spiccatamente piramidale; la Cannabis indica con un portamento più contenuto e cespugliosa e la Cannabis ruderalis molto contenuta di volume non più alta infatti di 50 cm e senza rami. Nel 1976 i canadesi Small e Cronquist hanno ripreso l'originale classificazione di Linneo individuando una sola specie, la Cannabis sativa L. divisa però in due sottospecie: la Cannabis sativa e la Cannabis indica che si differenziano tra loro per la qualità e la quantità di cannabinoidi (soprattutto THC) presenti che vengono prodotti dalle ghiandole dei peli sotto forma di latice che costituisce quindi un carattere tassonomico) , si deve accogliere la differenziazione sostanziale in due categorie INDICA e SATIVA, laddove addirittura non si intenda aderire all’orientamento espresso nel 2002 da Clarke e Watson, i quali individuano una sola specie, la C. sativa con diverse varietà, in particolare quelle usate per la produzione di hashish e marijuana, che andrebbero raggruppate nella specie C. indica.
Dunque si deve parlare solamente di cannabis.
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Il secondo comma dell’art. 1, pur se concepito a fini di naturale coerenza rispetto alle novità introdotte con il primo, si risolve in un meccanismo esclusivamente burocratico, di pesante attuazione e, dunque, per nulla agevole.
A) Troppi organismi, tra loro eterogenei e differenti, sono chiamati a dare il loro parere in relazione a quei presupposti per l’attivazione delle autorizzazioni e l’organizzazione della distribuzione commerciale dei prodotti ricavati dalla coltivazione della cannabis, che devono essere pochi e chiari.
Il timore di protagonismi e conflitti fra enti, situazioni che possano ritardare e compromettere l’effettiva attuazione del progetto, è, quindi, tutt’altro che remoto.
Tra l’altro i due Ministeri maggiormente interessati al problema (quello della Giustizia e quello della Salute) paradossalmente non vengono contemplati nel lungo elenco!
Sarebbe, invece, sufficiente che fossero proprio questi due ultimi Ministeri ad essere ritenuti competenti per l’emissione di un DM congiunto per l’indicazione dei criteri e delle modalità operative per lo svolgimento dell’attività commerciale in questione.
B) Poco chiara, inoltre, appare l’indicazione per la quale “..il quantitativo massimo acquistabile in un’unica soluzione da un singolo soggetto è di cinque grammi..”.
In primo luogo, va chiarito cosa si intenda per quantitativo, vale a dire che si deve chiedere se ci riferisca a quello lordo od al principio attivo, [anche se, forse la soluzione del problema potrebbe (il condizionale è d’obbligo per la non felicità della dizione usata) essere desunto dal testo del comma 3°].
In secondo luogo, questa previsione non tiene conto del problema dell’acquisto (od uso) di gruppo.
Anche in questa ipotesi vale il limite, che si riferisce ad un singolo individuo (il quale però potrebbe acquistare anche su mandato di altri)?
Urgono anche qui convincenti chiarimenti e coordinamento con giurisprudenza e norma vigenti.
C) Il comma 3° ed il comma 4° non presentano particolari problemi interpretativi.
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L’art. 2 punisce – al primo comma - la vendita a minori prevedendo sanzioni penali, mentre al secondo comma viene prevista la sanzione accessoria della revoca delle autorizzazioni.
In relazione a quest’ultima, non è dato comprendere se l’inflizione di tale sanzione debba avvenire da parte del giudice, con l’eventuale sentenza di condanna, oppure debba avvenire da parte di un organo amministrativo (ma non è individuato nessun organo di controllo al rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione) solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
Non è, inoltre, individuata esattamente la natura della sanzione prevista e questo costituisce elemento decisivo.
Una sanzione amministrativa, a differenza della pena accessoria, infatti, impedisce che questa sia oggetto, in caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) di accordo fra le parti ed esula dal disposto di cui all'art. 445, 1° comma, c. p. p., il quale stabilisce l'inapplicabilità di pene accessorie e di misure di sicurezza con la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta.
Ergo, anche questo specifico aspetto va perfezionato.
Ad avviso del sottoscritto, si deve riconoscere espressamente la natura di sanzione amministrativa a quanto previsto dal comma 2°, conferendo potere al giudice di dare tale ordine in sentenza, anche ni caso di patteggiamento.
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L’art. 3, a propria volta, punisce coloro che, senza l’autorizzazione prevista dall’art. 1, coltivino, acquistino , producano, vendano e cedano (cannabis indica o prodotti di essa) .
Non vengono specificate le condotte che possano risultare illecitamente derogatorie ai principi dettati dall’art. 1, ma l’assenza di previsione tassative esemplificative non pare elemento di ostacolo ad una corretta applicazione della norma.
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L’art. 4 appare una superflua inutile riproduzione dell’odierno art. 84, rispetto al quale si sovrappone, posto che detta norma si rivolge alle sostanze previste nelle tabelle di cui all’art .14 e la cannabis è indicata al comma 1 lett. a) n. 6, che concerne la tab. 1.
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Avv. Zaina
02-02-14, 17:28
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L’art. 6 appare la norma criticabile per una pluralità di profili.
Seppur sia vero che il comma 1 lett. a) prevede una differenziazione di pena tra droghe leggere e droghe pesanti, operando un riferimento proprio all’art. 14 comma 1 lett. a) n. 6 che attiene alla tabella 1, è altrettanto vero, che manca il ritorno a quella concreta auspicabile distinzione fra le due grandi tipologie di stupefacenti, che esisteva inequivocabilmente, prima della l. 49/2006.
La distinzione non può prescindere, quindi, dal ripristino delle tabelle separate.
Dunque, si tratta di una specificazione adottata con una modalità discutibile, mentre la norma avrebbe dovuta essere concepita in modo differente, in virtù di una modifica a monte e cioè coinvolgente l’art. 14.
La lett. b) prevede sia la depenalizzazione della coltivazione ad uso personale che della cessione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore.
Trovo ovviamente condivisibile il principio della depenalizzazione della coltivazione.
Credo, però, che la norma sia stata concepita in modo in accettabilmente generico e che, il pur interessante progetto Civati, perda un’occasione irripetibile per cercare di conferire un significato tangibile e certo alla locuzione coltivazione ad uso personale.
Un progetto di legge orientato in tal senso non può, poi, scaricare, indebitamente e successivamente, sulla giurisprudenza l’onere di conferire un univoco significato, sopperendo alle manchevolezze del legislatore.
Quindi, il testo in esame rimane una mera petizione di principio, in quanto mancano riferimenti concreti, solo per fare alcuni eclatanti esempi, al numero massimo di piante coltivabili, alle modalità e luoghi di coltivazioni, a condizioni personali del coltivatore, che possano essere ritenuti compatibili con il consumo personale.
Credo, quindi, che questo passaggio vada ripensato approfonditamente per essere completato.
Sulla cessione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore, ho più volte espresso il mio assoluto parere contrario – che ribadisco in questa sede - attirandomi scomposti strali da parte di persone, che mostrano di non volere capire il succo del problema.
Sarò ancora più chiaro.
Esistono due profili che mi fanno sospettare di incostituzionalità una norma del genere.
1) Da un lato osservo che la depenalizzazione di questa forma di spaccio contrasta con la decisione 757/GAI/2004 art. 2 comma 1 lett. a), che vieta qualsiasi forma di cessione .
Tale contrasto determinerebbe la violazione dell’art. 117 Cost. che impone il recepimento delle decisione della UE, quale fonte del diritto internazionale, cui il diritto interno deve conformarsi.
2) Dall’altro lato, rilevo che la previsione in oggetto potrebbe violare anche l’art. 3 della Cost. .
Comportamenti materiali del tutto identici tra loro, verrebbero, invece, valutati dal legislatore differentemente, in modo illogico ed in maniera irrazionale.
A ben guardare, infatti, in entrambe le ipotesi la condotta incriminata (spaccio) è la stessa, in quanto l’unico elemento di differenziazione è, invece, la sostanza oggetto di cessione. Ci si deve, quindi, domandare quale differenza concreta, di natura materiale si possa, dunque, percepire tra due condotte (quelle di cedere piccoli quantitativi per uso immediato) del tutto analoghe tra loro, pervenendo alla proposta di giustificare solamente una delle due.
Nessuna.
Ed allora, vi è da chiedersi ulteriormente (e provocatoriamente), sulla base delle considerazioni che precedono, perché non vi debba essere la previsione di un’estensione della depenalizzazione alle condotte del tipo di quella descritta alle lett. b) concernenti tutte le sostanze vietate, nessuna esclusa ?
Depenalizzare lo spaccio di una sostanza (cannabis), mantenendo, al contempo, la rilevanza penale del medesimo spaccio per altre sostanze (cocaina od eroina), non è operazione normativa che si possa basare esclusivamente sulla pur evidente differente livello di pericolosità delle stesse.
Non dimentichiamo, infatti, che la giustificazione della rilevanza penale di talune condotte concernenti gli stupefacenti (la cessione è una di queste) attiene alla circostanza che – allo stato - tutte le sostanze tabellate, sono ritenute obbiettivamente nocive.
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Desidero, inoltre, ribadire la assoluta inutilità della norma, laddove taluno tenta di giustificarla per evitare che vengano sanzionate forme di uso di gruppo.
La giurisprudenza da tempo ha elaborato concetti che permettono di evitare la punizione dell’acquisto e dell’uso di gruppo.
Rinunziare a punire che invece forme di spaccio (anche modeste quantità) significa, in modo superficiale, favorire il proliferare di nuove forme criminose più insinuanti, posto che saranno le organizzazioni criminose – soprattutto straniere - le prime beneficiarie di questa esenzione, reclutando tossicodipendenti come nuovi pusher.
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L’art. 7 si limita a completare l’art. 75 dpr 309/90, comprendendo oltre alla detenzione anche l’ipotesi della coltivazione.
Purtroppo anche questa scelta dimostra un approccio assai superficiale al tema, perché il sistema delle sanzioni amministrative ha manifestato negli anni il proprio carattere di assoluta inadeguatezza dissuasiva ed inutilità, tanto che credo andrebbe del tutto abrogato.
Troppe volte i giovani assolti per detenzione ad uso personale, sono stati, poi, del tutto penalizzati e vessati dall’applicazione di misure (artt. 75 e 75 bis) sproporzionati ed ingiustificati, rispetto a violazioni amministrative di limitatissimo rilievo.
Dunque non basta un adeguamento lessicale della norma, la stessa andrebbe abrogata in toto.
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Da ultimo rilevo che non è prevista nessuna modifica al nuovo comma 5 dell’art. 73 (mod. ex d.l.vo n. 146/2013), il quale tuttora – pur modificando la lieve entità da circostanza attenuante in reato autonomo – prevede la stessa pena per qualsiasi tipologia di droghe.
Dunque esso appare incostituzionale perché unifica il trattamento sanzionatorio previsto.
Un progetto di legge che intende sottolineare le differenze naturalistiche e giuridiche rilevabili nella vasta gamma delle sostanze psicoattive, non può omettere di prevedere modifiche sullo specifico punto.
Una cosa e' certa @avv.zaina, e' un ginepraio di regole, sottoregole, spesso contraddittorie, eccezioni e interpretazioni...di difficile interpretazione...cosi' per rendere l'idea, o meglio l'impressione che puo' fare ad un profano del legislatese!
Proprio non la invidio...tra tutti quei rovi!!!
La ringrazio per ogni suo sforzo teso a divulgare le informazioni del caso...ad ogni modo passo dopo passo qualcosa potrebbe muoversi...
Attendiamo news e sviluppi.:polliceu:
Avv. Zaina
02-02-14, 18:16
Una cosa e' certa @avv.zaina, e' un ginepraio di regole, sottoregole, spesso contraddittorie, eccezioni e interpretazioni...di difficile interpretazione...cosi' per rendere l'idea, o meglio l'impressione che puo' fare ad un profano del legislatese!
Proprio non la invidio...tra tutti quei rovi!!!
La ringrazio per ogni suo sforzo teso a divulgare le informazioni del caso...ad ogni modo passo dopo passo qualcosa potrebbe muoversi...
Attendiamo news e sviluppi.:polliceu:
Vede, Caro Moran
io ci provo perchè mi piace e finchè avrò ancora passione.
Ciò che mi sconcerta è il vero assalto alla diligenza che i politici stanno facendo sul tema degli stupefacenti senza adeguata preparazione, proponendo - sovente- soluzioni difficilmente praticabili, senza rendersi conto del fatto che così complicano le cose.
D'altronde temo che tutti siano molto lontani da noi, una volta entrati nei Palazzi romani.
Si figuri che l'on. Ferraresi dalla mail di sabato scorso non ha avuto ancora tempo di contattarmi...capisco l'ostruzionismo e le varie contestazioni da muovere al sistema, ma se costoro si riducono a stare a Roma solo per queste esibizioni, francamente mi fa pensare molto male...
Ma invece di tutte queste regole non sarebbe molto più facile dare un bel colpo di bianchetto alle tabelle e sdoganare una volta per tutte questa pianta riconoscendola per quello che è cioè un vegetale non troppo diverso dall'insalata? Tante volte per andare avanti basterebbe ritornare un po indietro.
Avvocato, perché non prova a contattare l'on. Civati? La sua mail è
[email protected]
Ha provato con Ferraresi, ha provato con Farina, io credo che Civati sia quello più adatto alle discussioni via internet. Oltre a considerarlo un politico serio, ma questa è un mio pensiero personale.
La proposta di Civati non è da cestinare tutta, anzi. Sono d'accordo con lei quando parla di una modifica globale della legge in materia di stupefacenti, ma qui ci sono presupposti interessanti (come ha anche affermato lei) intorno alle quali costruire una nuova legge.
Sul punto C) che ha trattato parlando del primo articolo: come ha detto lei, penso anch'io si tratti di una mera questione terminologica. Sulla sintesi chimica voglio fare qualche considerazione. Vedo in molti fumatori la tendenza a romanticizzare la "natura" e a demonizzare quello che viene comunemente chiamato "sostanza chimica". "Chimico" non è sinonimo di "veleno" e "naturale" non è sinonimo di "salutare/sicuro/non-dannoso". Ci sarebbe da interpellare qualcuno che studia questo tipo di cose, ma comunque io credo che non ci sia una sostanziale differenza tra erba naturale ed erba sintetizzata in un laboratorio. Comunque in uno scenario di mercato legalizzato è improbabile che si venga a creare anche un mercato di erba sintetizzata, perché credo costi molto di più sintetizzarla che farla crescere al naturale, oltre al fatto che la stragrande maggioranza dei fumatori fa per il naturale ed eviterebbe le cose sintetiche. Quindi quest'ultime sarebbero utilizzate appunto per i profumatori o non ho idea per cosa altro.
Sul punto D) sempre trattando il primo articolo: sbaglio o anche nella 309/90 si fa accenno solo alla Indica e mai alla Sativa e alla Ruderalis? Questo non significa che di queste due ne sia permessa la coltivazione o che altro. Come mai incominciare a farlo in nuova legge? Per carità non cambia nulla se nel testo vi sia scritto solo "cannabis" senza specificare nulla, però se fino ad ora ha funzionato così non la vedo una necessità urgente, perché una depenalizzazione/legalizzazione della cannabis indica ne conseguirebbe pure una depenalizzazione delle altre specie. O sbaglio?
Sul punto A) sul secondo comma del primo articolo: non mi pronuncio in merito a queste faccende burocratiche perché ne capisco meno di 0. Però dal suo discorso ho capito "meno burocrazia e meno complicazioni" e quindi non posso che darle ragione. Certo che a vedere ora, i due ministeri da lei citati sono sotto due politici del nuovo centrodestra (fortemente proibizionista). Lo so che non c'entra niente ma questo mi fa capire che fin quando non cade 'sto governo non si fa nulla.
D'accordissimo con lei sul punto B), proprio per questo spero lei contatti l'onorevole Citati e che questi le risponda. È un ddl troppo interessante per essere cestinato del tutto. Stesso discorso per quanto riguarda il discorso sull'inflizione della sanzione da parte di tribunale o organo amministrativo.
Ma invece di tutte queste regole non sarebbe molto più facile dare un bel colpo di bianchetto alle tabelle e sdoganare una volta per tutte questa pianta riconoscendola per quello che è cioè un vegetale non troppo diverso dall'insalata? Tante volte per andare avanti basterebbe ritornare un po indietro.
Ecco quello che intendevo quando parlavo di romanticizzazione della marijuana. L'insalata non ha principi attivi psicoattivi e devi prendere atto che la grande maggioranza delle piante di marijuana coltivate vengono usate per fini ludico-ricreativi. E fumare la marijuana non è che sia totalmente salutare, seppur innocua rispetto a sostanze psicoattive legali (tabacco, alcol)... per cui trovo inutile parlare di liberalizzare la cannabis e trattarla come l'insalata.
P.s: non ho capito in che modo l'art. 6 del ddl di Civati possa violare l'articolo 3 della Costituzione:icon_scratch:
Avv. Zaina
02-02-14, 20:30
Caro M'agganjo
lei mi ha letto nel pensiero, perchè ho scritto anche all'on. Civati con le mie osservazioni.
Sono, però ,piuttosto pessimista...non vedo perchè si debba degnare di verificare le idee di qualcuno che non è del suo entourage.
Le assicuro, comunque, che il silenzio dei vari On. mi pare molto significativo del loro modo di intendere il contributo di idee delle persone.
Mi sa tanto di sub cultura nepotista e monopolista...da qualunque lato mi sforzo di osservarla, e' piu' importante CHI propone di che COSA propone...:wallbash:
....Provare a citofonargli a casa al Civa?:biggrinthumb:
Cavolo allora ha proprio ragione kgb Su sativa indica, touche. :)
Avv. Zaina
02-02-14, 23:46
Si ma non sposta il problema, perché sono tutte tipologie di cannabis vietate
E fumare la marijuana non è che sia totalmente salutare, seppur innocua rispetto a sostanze psicoattive legali (tabacco, alcol)...
è proprio questo il punto, nonostante continui a passare elegantemente inosservato come l'assassino di un libro giallo..
alcool e tabacco... PIU' DANNOSI....ma LEGALI...
l'erba no...
COM'E'?
"sono sicuro che i loro motivi sono puri" (cit)
M'aggangio la psicoattività non é per forza una caratteristica negativa. Il vino é psicoattivo eppure il suo consumo come la sua produzione non devono sottostare ad assurde regolamentazioni restrittive. Sono solo palle che ci sono state inculcare fin da bambini. Troppi figli del proibizionismo.
M'aggangio la psicoattività non é per forza una caratteristica negativa. Il vino é psicoattivo eppure il suo consumo come la sua produzione non devono sottostare ad assurde regolamentazioni restrittive. Sono solo palle che ci sono state inculcare fin da bambini. Troppi figli del proibizionismo.
,,,e che proprio per questo ( e per "molto altro, temo io...) sara' dura sradicarsi da questi pregiudizi...Si continua a non fare scegliere l' essere umano, anzi si tende a convincerlo che non e' in grado di farlo!!!(o che non tutti lo sono)
E il bello e' che questo giochino riesce sempre!!!
POPOLO BUE!!!:icon_twisted2::icon_twisted2:
Avv. Zaina
03-02-14, 12:54
Allego il messaggio di risposta della segreteria dell'On. Civati.
Faccio presente che nonostante il tono assai confidenziale io non conosco lo Stefano che mi scrive.
Se son rose.....
Caro Carlo,
grazie del commento. Lo sottoporrò all'attenzione di Civati e di chi ha contribuito alla stesura del testo.
Un saluto,
stefano
[email protected] ha scritto: -----
Per:
[email protected]
Da:
[email protected]
Data: 02/02/2014 18.34
Oggetto: Trasmesso via sito - proposta di legge sugli stupefacenti
Gentile Onorevole, mi permetto di inviarLe alcune mie osservazioni in ordine alla sua proposta di legge in materia di stupefacenti.
Mi perdonerà se su taluni passaggi sono abbastanza deciso, ma credo che non La offenderà certo la franchezza, quando essa rimane sempre nell'ambito di una critica che vuole essere costruttiva.
Cordialmente
** ** **
---
Questo messaggio è stato inviato attraverso il sito della Camera dei deputati. L'indirizzo del mittente è pertanto quello dichiarato al momento dell'invio e non è verificabile dal sistema.
Beh sempre meglio questo che ricevere una lettere automatica come mi sembra sia successo con un altro onorevole (Ferraresi se non ricordo male) non crede?:biggrinthumb:
Spero vivamente che questa cosa abbia un seguito:yes:
Ora...il problema si fa serio.
Si potrebbe fare un tentativo per risolvere il problema...senza scherzarci su, da prendere molto seriamente.
Sono in possesso di un attrezzo che è molto probabile faccia dedicare all'on. civati le dovute attenzioni al caso...Potremmo addirittura arrivare ad avere una forte influenza sui suoi pensieri e sulla sua volonta'!
Ecco l'attrezzo...di cui si puo' intuirne il funzionamento:
53842
si attiva con le sinapsi prodotte e stimolate dalla volonta' del soggetto trasmettente
53843
...Tale volonta' sotto forma di onde Delta tetraidrocannobiche viaggia nell'etere in modo molto simile alle onde radio...
53844
fino a raggiungere l'obiettivo...e senza entrare in tediosi tecnicismi...influenzandone lo status mentalis...
53845
Bisogna pero' prestare una certa attenzione perche'...in parole povere si puo' anche sbagliare mira...quindi obiettivo. Assolutamente da evitare.
Qui sotto è riportata l'immagine di un soggetto colpito per errore un anno fa...beh...la foto e' di stamattina.
53846
CIao a tutti...Via un po' di tensione...:biggrinthumb::biggrinthumb:
Avv. Zaina
03-02-14, 15:58
Beh sempre meglio questo che ricevere una lettere automatica come mi sembra sia successo con un altro onorevole (Ferraresi se non ricordo male) non crede?:biggrinthumb:
Spero vivamente che questa cosa abbia un seguito:yes:
No per vero, l'on. Ferraresi non mi ha risposto con una lettera automatica, no.
Mi ha risposto, però, dopo parecchi giorni, dalla mia e dopo tale risposta non ho avuto più notizie..
Ho come la sensazione che all'onorevole Ferraresi interessi molto poco la sua proposta di legge visto che in ben altre faccende affacendato.
Poi da buon 5 stelle é più interessato a demolire piuttosto che a costruire.
Per me poteva anche essere una proposta con buone basi sulle quali lavorare ma dubito fortemente che sia disposto a trattare accogliendo spunti per modifiche da buon grillino.
Vediamo Civati.
Avv. Zaina
03-02-14, 17:07
Caro Grass-one concordo con Lei.
Vede, la questione è che io ho offerto, senza condizioni o secondi fini, la mia esperienza e le conclusioni dei i miei studi per potere cercare di formulare una proposta da cui muovere per superare l'attuale legge, che non può essere solamente (e parzialmente) demolita dalla eventuale pronunzia della Corte Costituzionale.
Se costoro non sono interessati ad un apporto serio, è un problema che riguarda solo loro, perché le sciocchezze che popolano la varie proposte parlamentari sono sotto gli occhi di tutti.
Solo gli irragionevoli ideologizzati possono pensare che con una maldestra toppa si possa riparare un vestito (la FINI-GIOVANARDI) che, invece, va sostituito in larghissima parte e con un intervento globale.
Poiché non sono più ragazzo approccio i miei interlocutori politici con molto distacco, non nutrendo particolari aspettative.
nonostante io abbia una buona opinione del politico civati, che sono stato anche tentato di andare a votare alle primarie del pd, ho come il presentimento che ignorerà le proposte di modifica mosse....speriamo mi smentisca, anche se dubito.
D'altronde ha già depositato la legge segno che per lui meglio non si poteva fare... e direi "alla faccia" visto che le critiche mosse dall'avvocato Zaina, quando sono riuscito a comprenderle, mi sono parse corrette, non ideologiche e evidentemente sensate.
Se 5stelle e civati riuscissero a discutere per ottenere di far cambiare le tabelle,definire un numero di piante coltivabili, come da proposta 5stelle e si integrasse con i temi sulla commercializzazione del civati unitamente ad una scrittura sensata sarebbe segno di una buona politica........ ma visto che oggi dalla cronaca quotidiana vedo che litigano e si punzecchiano...... agliagliai......invece di lavorare per noi fan politica.........
Lo so avvocato, anche se non condivido alcune delle sue conclusioni riguardo alla materia (io sono più radicale) apprezzo moltissimo lo sforzo di chi come lei propone anche con la consapevolezza di avere a che fare con un muro di gomma. Mi auguro che con Civati si possa avere un po più di soddisfazione
2XcD_SQzDAk
http://www.youtube.com/watch?v=2XcD_SQzDAk
intervista Giuseppe Civati deputato del PD sullo stato politico della futura legge sulla cannabis in Italia.
Civati ci fa notare come sia difficile superare i pregiudizi proibizionisti, che la speranza è più rivolta ad una buona Depenalizzazione del consumo che ad una reale Legalizzazione.
Spero che Civati mantenga un pò di voce in capitolo visto che in questi ultimi gg la sua posizione scettica sul cambio di governo senza votazioni lo allontana dal boss!
Comunque dubito che legiferare sulla cannabis sia una delle priorità di Renzi, che se volesse fare il vero "rottamatore" nella sua job Act inserirebbe il "modello colorado" invece di leccare il culo ai soliti De Benedetti e altri imprenditori e banchieri...
Ma poi il NCD con Giovanardi sarà al governo quindi di che stiamo a parlà????
Bisogna emigrare.
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