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Visualizza Versione Completa : Commercio di cannabinoidi sintetici



Avv. Zaina
22-04-14, 09:39
Vorrei tornare per un istante sul tema degli effetti che derivano dalla pronunzia della sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, che ha abrogato l'art. 4 bis del Dl 272/2005, che modificava l'art. 73 DPR 309/90. Al di la' del ripristino delle norme prefettizie e sanzionatorie contenute nell'art. 73, appare assolutamente rilevante (ed ad oggi scarsamente considerate - fatta eccezione per VIGANO' -) la circostanza che anche tutti gli interventi additivi dati dalla modifica e dai successivi aggiornamenti delle tabelle delle sostanze vietate, sono stati travolti dall'intervento complessivo del giudice delle leggi. La questione appare assai importante, in quanto numerosi commercianti sono stati giudicati(e molti condannati) sul presupposto dell'avere posto in vendita prodotti (taluni definiti come profumato di ambiente ) contenenti molecole di cannabinoidi, inserite tabellarmente solo a partire dal 2009.
Faccio riferimento (ad esempio) alla categoria JWH oppure alla AM che hanno formato oggetto di allarme di grado 2 da parte del Ministero della. Sanità negli ultimi mesi del 2010 ed inseriti successivamente nella tabella unica all'epoca vigente.
Appare evidente che l'annullamento del regime tabellare introdotto dalla Fini-Giovanardi non può essere surrogato dal disposto del DL 36/2014, che, ravvisando il presunto vuoto normativo che si sarebbe venuto a creare con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, e' intervenuto disponendo peraltro solo per il futuro e cioè a partire dal 21 marzo 2014.
Deriva, pertanto, ad avviso di chi scrive una duplice situazione processuale in favore di coloro che abbiano subito una condanna in relazione alla commercializzazione di tali prodotti.
Chi si trovi ancora nella fase di cognizione, ovviamente potrà utilmente dedurre la caducazione del titolo in base al quale l'ipotesi di reato e' stata formulata (non si dimentichi che il precetto dell'art. 73 e' composto sia da una norma strettamente penale, sia da una parte cd. dinamica di carattere scientifico in costante aggiornamento, che e'quella tabellare) attraverso un motivo di impugnazione ad hoc.
Chi, invece, si trovi nella condizione di condannato con sentenza passata in giudicato, potrebbe (ad avviso di chi scrive) presentare incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 673 CPP.
Va, infatti, osservato che nella fattispecie ci troveremmo in una situazione di indubbia abolitio criminis, posto che l'intervento demolitorio della Corte Costituzionale investe la norma in toto, (quindi anche tutti i decreti ministeriali emessi sul presupposto dell'esistenza temporanea in vita della stessa) creando,così, una situazione legislativa totalmente innovativa e differente da quella relativa al momento in cui il processo fu celebrato.
Vedremo quindi, se taluno intenderà procedere in questo senso e quali sviluppi potranno avere queste ipotesi.

KGB
22-04-14, 11:53
quindi, in sintesi, chi venne condannato (prima della sentenza della Corte Costituzionale) per la vendita di quelle sostanze può far ricorso ed esser liberato....
.. Perchè per in quel breve periodo (fra la sentenza d'illegittimità e la re-introduzione delle famose 500 sostanze in tabella) ne è stato temporaneamente ri-legalizzato quel commercio. :polliceu:

è così?

Avv. Zaina
22-04-14, 17:15
quindi, in sintesi, chi venne condannato (prima della sentenza della Corte Costituzionale) per la vendita di quelle sostanze può far ricorso ed esser liberato....
.. Perchè per in quel breve periodo (fra la sentenza d'illegittimità e la re-introduzione delle famose 500 sostanze in tabella) ne è stato temporaneamente ri-legalizzato quel commercio. :polliceu:

è così?

Chi è stato condannato per quel tipo di commercio può chiedere
1) la revoca della sentenza - se questa è passata in giudicato - perchè il fatto non era previsto (all'epoca) dalla legge come reato (per le ragioni che ho già esposto)
2) la propria assoluzione - se la sentenza non è definitiva e penda un giudizio di appello o di Cassazione - sempre perchè è intervenuta una abolitio criminis, cioè il fatto è stato privato di rilevanza penale nel lasso di tempo fra il 28 febbraio 2006 ed il 21 marzo 2014.
Non si tratta proprio di rilegalizzare il commercio, quanto piuttosto di evidenziare che le norme che sanzionavano lo stesso sono state giudicate incostituzionali e tale pronunzia ha effetto retroattivo.
Tali norme dunque in pratica esistevano, ma non potevano produrre effetti.