PDA

Visualizza Versione Completa : I giudici meglio dei politici......



Avv. Zaina
08-05-14, 15:16
Alla faccia dei rigurgiti proibizionisti, i giudici di merito e di legittimità non fanno questioni o non sollevano problemi di sorta nell'essere chiamati ad applicare l'art. 73 nella originaria formulazione Jervolino-Vassalli, che diversifica - giustamente - il trattamento sanzionatorio fra sostanze pesanti e distanze leggere.
Anche oggi in Corte di Appello a Potenza abbiamo ottenuto (assieme ad un valente avvocato locale) una significativa riduzione di pena - da 2 anni ed 8 mesi ad 1anno e 4 mesi (con sospensione condizionale della pena) -in relazione ad una vicenda riguardante l'acquisto ed il trasporto di un quantitativo di kg. 1,980 di hashish di buona purezza .
E' importante osservare che i giudici, in forza della diversificazione sanzionatoria fra le differenti sostanze, possono ora finalmente applicare pene realmente adeguare al principio dell'offensività, dopo anni nei quali l'obbligato giustizialismo (dovuto all'irragionevole omologazione e medesimezza delle pene per fatti analoghi, ma concernenti sostanze ben diverse) l'ha fatta, purtroppo, da padroni. Mi spiego. Con il regime precedente (unica pena da 6 a 20 anni) la modulazione della pena era condizionata sempre e comunque dal minimo edittale di 6 anni. Sicché poteva capitare che una vicenda, quale quella che ho ricordato (che al di la' del peso lordo presenta un'offensività media) potesse venire sanzionata nei medesimi termini di un vicenda attinente a cocaina od eroina che presenti aspetti ponderali se non proprio analoghi abbastanza simili (pur esprimendo una pericolosità assai differente).
Contenendo la pena per i derivati della cannabis in un range che va da 2 a 6 anni (comma 4") e' evidente che il giudice non deve necessariamente muovere obbligatoriamente -per mitigare i draconiani effetti finali - da una pena base collegata al minimo edittale (come, invece, avrebbe dovuto ragionevolmente fare sotto l'influsso della FiniGiovanardi) e può, invece, collocare la pena in un contesto, che depurato delle riduzioni possibili (attenuanti generiche e scelta del rito) non tocca livelli di banalità sanzionatoria, pur permettendo a persone incensurate di fruire dei benefici di legge.
E' evidente che nella fattispecie la Corte e' partita, nel proprio calcolo da una base di 3 anni di reclusione (oltre alla multa), riducendo prima a 2 (ex art. 62 bis cp) e poi ad 1 anno e 4mesi (ex art. 438 CPP). La pena base scelta appare nella fattispecie l'espressione di un positivo calcolo che prende a parametro un dato aritmetico intermedio, del tutto compatibile sia con la gravità del fatto, che con la personalità dell'imputato.:specool: