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Visualizza Versione Completa : Proposta di legge On. Ferraresi



Avv. Zaina
04-07-14, 16:49
Molti ricorderanno che ho avanzato critiche sia di metodo, che di sostanza alla proposta che l'on. Vittorio Ferraresi aveva illustrato durante la recente manifestazione di Fermo.
Devo constatare - con piacere - che la stima che nutro a livello personale nei confronti dell'on. Ferraresi (senza che tale mio convincimento mi possa fare catalogare in termini politici partitocratici, tengo a ribadire che sono autonoma rispetto a qualsiasi forza, essendo il mio un interesse di carattere scientifico-giuridico) è ben riposta.
Da una posizione di apparente (e forse non solo apparente) distonia e contrasto, siamo, infatti, giunti ad un confronto serrato, che reputo molto positivo sulla proposta di legge sulla coltivazione e detenzione, che ha come primo firmatario proprio Ferraresi.
Devo ribadire, per onestà, che mantengo una mia perplessità di fondo sulla tipologia dell'intervento.
Ritengo, infatti, che si renda assolutamente necessaria una proposta legislativa più completa, che incida su tutta l'architettura del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo (oltre che sulle relative eccezioni) previsto dal diritto degli stupefacenti.
Correttivi parziali mi trovano, infatti, piuttosto allergico, perchè sono persuaso sia indilazionabile impostare una legge che abbia come linee guida :
1. la totale desanzionalizzazione di tutte le condotte che risultino eziologicamente collegate con il consumo personale (recependo finalmente l'art. 2 della decisione 757/GAI/2004) in relazione a tutte le sostanze psicoattive;
2. la correlativa abrogazione del sistema delle sanzioni amministrative (artt. 75 e 75 bis) che costituiscono uno degli esempio più rilevanti della fallimentare politica di repressione dei consumatori di qualsiasi sostanza;
3. la decisa distinzione sanzionatoria fra droghe pesanti e droghe leggere, soluzione che deve comportare differenti approcci e conseguenze (prima fra tutte un potenziamento della lotta al grande narcotraffico);
4. un'attenzione particolare alla condotta di coltivazione della cannabis (non dovendo correre il rischio che in tale contesto venga ricompresa la coltivazione di coca od oppio), con il perseguimento di una definizione della nozione di "coltivazione" e dell'approfondimento delle tematiche concernenti il consumo personale sia ricreativo che terapeutico.
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Ciò non di meno credo che la proposta Ferraresi/M5S, dopo il nostro confronto ed anche le mie osservazioni ad essa formulate, possa costituire un'espressione di una buona volontà di partenza.
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Venendo ai termini concreti dell'elaborato.

A. Condivido la modifica dell'articolo 26 con l'aggiunta aggiunto del comma che prevede che
- Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso personale e la detenzione del prodotto della stessa ad uso personale in luogo specificamente e preventivamente indicato, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine.
Sono del tutto d'accordo
= sulla limitazione della scriminante ai solo maggiorenni,
= sulla determinazione di un numero massimo di piante (4) qualunque sia il grado di maturazione delle stesse
Presupposto a queste modalità si rinviene nell'inserimento all'interno dell'articolo 27 della previsione per cui
- Il soggetto indicato al comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente, prima di iniziare l'attività di coltivazione, una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con mail certificata che indichi le generalità del soggetto che intende dare corso alla coltivazione, l'esatto luogo di svolgimento di tale attività, allegando inoltre la copia di un valido documento d'identità.
Penso che questo sia un importante passo di assoluta ed apprezzabile chiarezza, che mira a creare una identità legale per coloro che intendano coltivare ad uso personale (lasciamo da parte timori di schedatura che mi paiono solo pretesti).
Si viene ad individuare, così, una modalità procedurale che favorisce la distinzione fra la coltura domestica e la coltivazione vera e propria - di carattere agrario in senso tecnico - nei confronti della quale permane, quale ulteriore elemento di differenziazione, la necessità della richiesta dell'autorizzazione ministeriale.
Ritengo che la gamma degli interventi in materia non possa, certo, definirsi esaurita con la proposizione esaminata, ma credo che questa possa costituire una seria piattaforma di studio.

B. Qualche problema suscita - a mio avviso - la risoluzione della questione concernente la condotta di detenzione.
- Credo che non si possa circoscrivere la non punibilità dell condotta solo ai maggiorenni (diversamente verrebbero criminalizzati impropriamente i consumatori minorenni, nei cui confronti, semmai, si deve intervenire con forme di prevenzione e verso i quali, comunque, mi pare inaccettabile un trattamento punitivo, che, invece, il legislatore non riterrebbe di dovere applicare ai maggiorenni)
- Ritengo, invece, che costituisca un compromesso da rivedere e rimeditare la possibilità ipotizzata di quantificare il quantitativo massimo di sostanza stupefacente che si possa detenere in pubblico - vale a dire al di fuori della propria abitazione - senza incorrere in responsabilità penale.
In proposito il discorso si fa di una certa complessità.
Preliminarmente, ritengo che non si possa - come mi pare, invece, intenzione del proponente - codificare la detenzione solo in relazione ad alcune sostanze e non ad altre.
Anche se è giusto coltivare l'idea di una differente effettiva pericolosità delle varie sostanze psicoattive, non può tacersi che l'idea dominante debba essere orientata ed improntata nel senso che la condotta detentiva (qualunque sia la sostanza materialmente posseduta) è penalmente giustificata dal perseguimento del fine di consumo personale (Cfr. dec. UE 757/GAI72004).
Dunque, è ammissibile e condivisibile che si intenda stabilire limiti quantitativi entro i quali operi la esimente.
Essi, però, devono apparire distinti e diversi, a seconda di quale sia la sostanza in oggetto, attesa la differente offensività delle stesse.
Si tratta, a mio parere, di una scelta obbligata, posto che, opinando differentemente, si addiverrebbe ad un'applicazione del tutto parziale della scriminante dell'uso personale.
Si incorrerebbe, in tale situazione, in una grave disparità di trattamento (ed in una sospetta lesione dell'art. 3 Cost.) fra condotte sostanzialmente identiche - sia sul piano psicologico, che su quello materiale - il cui unico elemento di disuguaglianza può essere, invece, agevolmente fronteggiato, distinguendo la cornice quantitativa all'interno della quale l'esimente può operare.
Dunque la detenzione per uso personale - con i sopra descritti limiti - deve costituire una condizione di non punibilità non circoscritta solo ad alcune,piuttosto che a tutte le sostanze stupefacenti.
Appare evidente che la cannabis presenti dei profili di specificità di situazioni (quale ad esempio la finalità terapeutica) che presuppone ulteriori forme di tutela, sicchè sono sostanzialmente d'accordo con quella previsione per cui si afferma che
"Fuori dal luogo di coltivazione è consentito detenere quantità maggiori di cannabis, previa prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sè in originale, assieme ad un valido documento d’identità. Nella prescrizione il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di THC, i motivi che rendono necessaria la detenzione fuori dal luogo di coltivazione di una quantità di sostanza eccedente i limiti fissati. In assenza delle indicazioni sopra indicate nella prescrizione, o della stessa prescrizione, si applicano i limiti previsti dal presente articolo", .

- Rimane estraneo all'intervento normativo il tema della punibilità della detenzione di stupefacenti che avvenga all'interno della privata dimora del singolo.
Io credo che in questo caso si debba recuperare, in questo contesto, una nozione di detenzione personale che prescinda dal profilo ponderale e si rifaccia, in modo chiaro a quei parametri attualmente vigenti (previsti dal comma 1 bis dell'art. 75).
Penso, pertanto, che sarebbe ragionevole complessivamente concepire un comma del tipo di quello che segue :
1 ter. “Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti o psicotrope o dei medicinali inseriti in tabella, si deve tenere conto delle seguenti circostanze:
a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa, ove detenuta al di fuori del luogo indicato per la coltivazione, oppure al di fuori dell’abitazione del possessore, non sia superiore a grammi .... lordi se si tratta di sostanza ricompresa nelle tabelle I o III dell’art. 14 DPR 309/90 e grammi .... lordi se si tratta di sostanza ricompresa nelle tabelle II o IV dell’art. 14 DPR 309/90,
b) che la modalità di presentazione della sostanza, detenuta in privata dimora, nell’ipotesi ecceda a livello quantitativo i limiti indicati alla lett. a), avuto riguardo al tipo di confezionamento, ovvero a qualsiasi altra circostanza dell’azione, nonchè alla personalità del detentore, attesti che la sostanza è destinata ad un uso personale,
c) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate in tabella non eccedano il quantitativo prescritto".

- Non presenta problemi, (anzi), a mio parere l'introduzione dell'art. 73 bis in relazione ai fatti di lieve entità, così che si dia rilievo alla circostanza che si tratta di un reato autonomo.
Forse una diversa impostazione semantica renderebbe la norma più chiara.
Infatti la proposta Ferraresi recita
"1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall' articolo 73 relativamente alle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I e III che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000.
2) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall' articolo 73 relativamente alle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle II e IV che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329."

A mio avviso potrebbe essere più snello il seguente testo :
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall' articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 se si tratta di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 se si tratta di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle II e IV.".

Come ho detto già sono per l'abrogazione del sistema delle sanzioni amministrative (e chi mi segue conosce i motivi che ho più volte esposto).

L'idea dei CSC mi trova perfettamente in sintonia.

Attendiamo adesso la stesura finale.:punkif5: