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Visualizza Versione Completa : L'art. 187 cds (guida sotto l'effetto di stupefacenti) e la caccia alle streghe.



Avv. Zaina
24-07-14, 09:54
Un problema che, quotidianamente, chiunque faccia uso di autoveicoli o, comunque, di mezzi di locomozione, che presuppongano il possesso di una patente di guida, affronta, è quello della possibile sottoposizione a controlli miranti delle ff.oo. ad accertare le condizioni personali dei conducenti .
Tutti sappiamo che due sono le disposizioni di legge, che giustificano tali forme di accertamento - l'art. 186 Cds (in relazione alla guida in stato di ebbrezza alcolica) e l'art. 187 CdS (in relazione alla guida sotto l'effetto di stupefacenti) -.
Per quanto concerne la prima norma, credo che la procedura di acquisizione dei dati che attestino le effettive condizioni in cui versi il conducente sottoposto al controllo (e, dunque, se egli si trovi o meno in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool) da parte delle ff.oo., presenti un suo iter procedurale logico, che si fonda sull'utilizzo di strumenti portatili (i cd. etilometri), che non paiono caratterizzati da particolare invasività verso il cittadino.
Medesimo giudizio non si può, invece, formulare per quanto attiene alla procedura prevista dall'art. 187 Cds.
In questo caso, infatti, la norma è stata concepita per fare si che la persona nei cui confronti si reputi di operare il controllo venga necessariamente ed esclusivamente sottoposta a quei controlli assolutamente invasivi (e giustificati solo da meri e soggettivi sospetti) che, indicati dal comma 3, riguardano il prelievo di liquidi biologici e che, invece, dovrebbero costituire la estrema soluzione da attuare.
Non tragga, infatti, in inganno la fuorivante struttura complessiva dell'art. 187 CdS, che, all'apparenza, potrebbe portare il lettore a ritenere che l'analisi del sangue o delle urine, costituisca un extrema ratio.
In realtà, quegli adempimenti che i commi 2 (Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili) e 2 bis (Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia) prevedono, mai vengono realmente adempiuti.
Non risulta, infatti, che siano stati svolti dalle ff.oo. i previsti controlli con apparecchi portatili, oppure tramite la metodica espressa, che attiene alla verifica delle mucose del cavo orale.
Nel caso dell'esecuzione di accertamenti sulla condizione del singolo si punta, invece, subito e senza tante giustificazioni al controllo ospedaliero, il quale risulta il più invasivo possibile e che - salvo casi eccezionali - non ha affatto l'idoneità a fornire una risposta adeguata al quesito che sarebbe chiamato a risolvere.
Come tutti sanno, infatti, l'esito dell'analisi dei liquidi biologici presenta un carattere generico.
Esso, cioè, fornisce una soluzione in termini di positività o negatività, mentre lo scopo istituzionale che l'accertamento deve perseguire è quello di dimostrare se la persona controllata sia sotto l'effetto di droghe al momento in cui viene fermato alla guida di un veicolo.
L'esito dell'analisi assume, pertanto, un carattere del tutto limitato e privo di efficacia penale specifico, posto che è notorio che nel sangue possano essere rivenute tracce di assunzione di cannabis risalenti anche alle 72 ore precedenti, mentre nelle urine lo spettro retroattivo è ancor più ampio, potendo abbracciare un periodo di 30 giorni in taluni casi anche più).
Ed allora ci si deve porre una domanda fondamentale.
Usualmente le ff.oo. - evocando la cronica carenza di mezzi tecnici - bypassano la procedura acquisitiva di campioni di mucose dal cavo orale (e l'uso di mezzi portatili) prevista dai commi 2 e 2 bis.
Essi, invece, giustificano sempre la loro scelta radicale di intervento ai sensi del co. 3, adducendo il "ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope", che altro non è che una valutazione puramente personale, sovente fallace, perchè determinata da pregiudizi o da astratti sospetti, da parte di personale spesso non formato e preparato in materia.
Come può essere ritenuto legittimo questo modo di procedere, che legittimo non pare?
Il ricorso al "ragionevole motivo di ritenere che...." diviene, così, inoltre, un giudizio inammissibilmente insindacabile, il quale risulta corredato da richiami ad una serie di stereotipi ("sudorazione eccessiva", "loquacità ingiustificata", nella stragrande maggioranza dei casi "euforia", "dilatazione delle pupille") che, non solo nella stragrande maggioranza dei casi sono privi di un carattere di specificità (si può sudare, ad esempio, per il timore naturale di un controllo delle ff.oo.), ma che appaiono spessi indeterminati e suggestivi (l'alterazione di coscienza, se non vi è uno svenimento dell'interessato, non si capisce quali sintomi possa avere).
Dunque - mentre l'art. 186 CdS prevede una forma di controllo di natura tecnico/scientifica - l'art. 187 CdS costituisce, a contrario, il trionfo dell'empirismo, della soggettività, della discrezionalità ai limiti dell'arbitrarietà.
L'essere assoggettati al prelievo dei liquidi biologici (cioè ad un controllo invasivo in toto differente rispetto a quello che si usa per l'accertamento della presenza di alcol) è obbligo, dunque, legato - nella quasi totalità dei casi - ad una decisione puramente discrezionale che fa della constatazione de visu, da parte dell'agente di turno, il suo apogeo assoluto.
Io penso che la serietà ed importanza della questione dovrebbe imporre un ripensamento della disciplina vigente.
Da un lato, infatti, credo sia assolutamente necessario adottare rigorose forme accertative, che permettano di verificare l'effettivo e sicuro stato psico-fisico di chi guida nel momento in cui il controllo avviene.
Se, infatti, una persona si pone al volante immediatamente dopo avere assunto sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo è un irresponsabile e credo debba essere punito severamente.
Il legislatore attribuendo il carattere di contravvenzione sia al reato di cui all'art. 186 CdS , che a quello dell'art. 187 CdS, è stato colpevolmente il primo ad avere sottovalutato la questione, perchè ha conferito una valenza di reato minore a condotte che, invece, ponendo a repentaglio la sicurezza pubblica devono essere oggetto di sanzioni adeguate e proporzionate.
Dall'altro, però, biasimo la caccia alle streghe, che da un poco di tempo si è scatenata, in quanto, addirittura, in taluni casi i controlli ospedalieri ex art. 187 CdS non vengono effettuati nei confronti di conducenti, ma anche di passeggeri del veicolo, oppure anche di persone che si trovano a piedi nei pressi di luoghi di controllo.
Costoro vengono invitati a sottoporsi direttamente al controllo ospedaliero, con prelievo, senza apparenti ragioni, pena le conseguenze che derivano dall'opporre un rifiuto.
Queste verifiche appaiono per nulla conferenti con il fine che perseguono (che è quello di vedere se la persona si trova in stato di alterazione da assunzione di droghe).
Come accade nella totalità degli episodi (e come già detto) esse difettano di precisione, non potendo focalizzare l'esatta condizione della persona, la quale può risultare positiva, in forza dello spettro di retroattività, cagionato dalla capacità stanziale delle sostanze, si che la persona, risultata positiva, può, invece, avere consumato stupefacente giorni prima il controllo e non versare in condizioni alterate.
Adottare verifiche che possano fornire risposte in tempo reale è, quindi, un dovere che da tempo dovrebbe essere adempiuto.
Avv. Carlo Alberto Zaina