PDA

Visualizza Versione Completa : Il tar di brescia sospende cautelarmente il provvedimento di revoca della patente di



Avv. Zaina
25-01-15, 09:50
SEGNALO L'ORDINANZA CHE SEGUE CHE REPUTO POSSA INTERESSARE MOLTI DI VOI.
LA CONDANNA PER IL REATO DI LIEVE ENTITA' (ART. 73/5°) RIGUARDANTE DERIVATI DELLA CANNABIS, NON PUO' DETERMINARE LA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE DI GUIDA, AI SENSI DELL'ART. 120 CDS.
LA PREFETTURA DEVE OPERARE UNA VALUTAZIONE PONDERATA ED ARTICOLATA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2014, proposto da:

L.B., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alberto Zaina, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Paloschi in Brescia, via Solferino 55;

contro

PREFETTURA DI BERGAMO, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l 'annullamento previa sospensione dell'efftcacia
- del decreto del Prefetto di Bergamo prot. n. 62853-Area-III-bis del 6 giugno 2014, con la quale è stata revocata la patente di guida del ricorrente in seguito a una condanna per detenzione illecita di cannabis;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Bergamo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:
1. La Prefettura con decreto del 6 giugno 2014 ha revocato la patente di guida cat. B del ricorrente a causa della perdita dei requisiti morali ex art. 120 commi 1 e 2 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285( codice della strada). Nello specifico, la revoca è conseguente a una condanna per detenzione illecita di cannabis.

2. La pena, originariamente pari a 3 anni di reclusione e € 14.000 di multa (Trib. Bergamo 19 luglio 2013) è stata ridotta in sede di esecuzione a 1 anno e 4 mesi di reclusione e € 4.000 di multa (Trib. Bergamo 29 luglio 2014) per tenere conto della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere reintrodotta dalla Corte Costituzionale. con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014.

3. Questo TAR si è recentemente pronunciato sulle conseguenze. amministrative prodotte, da un lato, dalla sentenza costituzionale n. 32/2014, e dall'altro dalle modifiche alla disciplina degli stupefacenti introdotte dall'art. 2 comma 1-a del DL 23 dicembre 2013 n. 146 e dall'art. 1 comma 24-ter-a del DL 20 marzo 2014 n. 36 (v. sentenze n. 1360 e 1364 del 10 dicembre 2014).

4. In particolare, nelle predette sentenze si afferma che l'automatismo della revoca della patente di guida ex art. 120 commi 1 e 2 del codice della strada si deve ormai considerare superato in relazione alla fattispecie di lieve entità e alla condanna per droghe leggere, purchè :in quest'ultimo caso la pena in concreto applicata non superi il massimo edittale della fattispecie di lieve entità. La situazione del ricorrente, sia: prima sia dopo la rideterminazione della pena, ricade precisamente in quest'ultima ipotesi.

5. La fine dell'automatismo implica l'obbligo per la Prefettura di vlautare in concreto la poszione del ricorrente, tenendo conto non solo delle ocndanne penali ma anche della condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale.

6. il decreto impugnato deve quindi essere sospeso, con rinvio alla Prefettura perchè conduca un nuovo esame utilizzando i seguenti parametri: (a) gravità dell'episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna; (b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali; (c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi; (d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo; (e) svolgimento di attivita lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida; (f) modalita con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida.

7. Una volta concluso il riesame, la Prefettura potrà motivatamente confermare la revoca della patente, qualora ritenga che la condotta complessiva del ricorrente, valutata in base ai parametri sopra indicati, presenti ancora profili di pericolosità sociale. In caso contrario, dovrà disporre l'archiviazione della pratica restituendo la patente al ricorrente. Per la conclusione della procedura è fissato il termine di 60 giorni dal deposito della presente ordinanza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
(a) accoglie la domanda cautelare, come precisato in motivazione
(b) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica novembre 2015;
(c) compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Cosi deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore