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Visualizza Versione Completa : GUP TRIBUNALE PAVIA (dott. RIZZI sentenza 24 febbraio 2015, imp. A.M.)



Avv. Zaina
24-02-15, 18:08
GUP TRIBUNALE PAVIA (dott. RIZZI sentenza 24 febbraio 2015, imp. A.M.) SULLA RIAFFERMATA COMPATIBILITA' DELL'ISTITUTO DELLA LIEVE ENTITA' [ART. 73 COMMA 5° DPR 309/90] CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 1 LETT. A) DPR 309/90 [CESSIONE DI STUPEFACENTI A MINORI].


Già precedentemente alla promulgazione delle modifiche introdotte definitivamente con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, (convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.), che hanno sancito la natura di reato autonomo dell'istituto della lieve entità (contemplato dal comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90) la giurisprudenza aveva stabilito la assoluta compatibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) dpr 309/90, con quella del comma 5° dell'art. 73, che, all'epoca, era ritenuta una circostanza attenuante ad effetto speciale.
Sullo specifico punto, dopo alcune oscillazioni ermeneutiche, fecero definitivamente chiarezza le SS.UU. con la sentenza n. 35737 del 24 giugno 2010 (cui seguirono in modo significativo Sez. VI 9 luglio 2010 n. 41306 e Sez. III 26 aprile/20 maggio 2012 n. 20275).
Il ragionamento dirimente delle SS.UU. si sintetizzava nella considerazione che il comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90, nell'anno 2010, costituiva una circostanza attenuante i cui elementi fondanti non mutavano "NELL'OBBIETTIVITA' GIURIDICA E NELLA STRUTTURA DELLA FATTISPECIE PREVISTE DAI PRIMI COMMI DELL'ARTICOLO (73 N.D.A.), MA ATTRIBUISCONO AD ESSE UNA MINORE VALENZA OFFENSIVA".
Difettava, inoltre, ad avviso dei Supremi giudici qualsiasi elemento esplicito "DI ORDINE LETTERALE O SISTEMATICO" che legittimasse la tesi dell'incompatibilità tra le due opposte circostanze
Da ultimo, poi, la Corte osservava come presupposto per il riconoscimento dell'operatività del comma 5° era tassativamente individuabile nella "MINIMA OFFENSIVITA' PENALE DELLA CONDOTTA DEDUCIBILE SIA DAL DATO QUALITATIVO E QUANTITATIVO, SIA DAGLI ALTRI PARAMETRI RICHIAMATI DALLA DISPOSIZIONE".
Risultava, quindi, evidente e naturale l'osservazione che la circostanza aggravante in questione (art. 80 co. 1 lett. a), poichè collocata sistemicamente nel contesto di una trama di circostanze specifiche, tutte svincolate rispetto al testo dell'art. 73, esulava da quei paradigmi da adottare per addivenire al giudizio di lievità in parola.
Or bene, ora che la lieve entità - come detto - costituisce reato autonomo, si è posto il problema di verificare in concreto se i principi sin qui richiamati siano tuttora operativi, oppure se sia intervenuta una sostanziale modifica degli stessi e della loro applicaizone, in virtù della mutata natura dell'istituto.
La odierna sentenza del GUP di Pavia, ratificando la proposta della difesa di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., (nella misura finale di mesi 6 di reclusione ed € 1400 di multa), acconsentita dal PM, atta a definire una vicenda concernente la condotta di plurime cessioni dell'imputato A.M. nei confronti di circa una dozzina di cessionari minorenni, conferma l'operatività del principio anche in presenza di un mutamento del rapporto fra i due istituti.
Viene, così, superato qualsiasi dubbio potesse essere paventato.
La scelta definitoria del giudice (che recepisce l'accordo negoziale sulla pena intervenuto fra le parti) appare corretta.
Essa trae, a parere dello scrivente, indubbia origine dal presupposto concettuale che il reato di lieve entità (di cui al comma 5°) contempla e riproduce - per relationem - condotte già espressamente e tassativamente descritte, a fini sanzionatori, nei commi 1 e 4 del citato art. 73.
Il comma 5°, però, a propria volta, nella sua autonomia, continua ad individuare situazioni di fatto, nelle quali (in forza dei criteri che la norma contiene) l'offensività e la antigiuridicità risultano tangibilmente circoscritte e, comunque, ridotte a termini minimali.
Dunque, pare di potere affermare ragionevolmente che l'essenza intrinseca della minore valenza offensiva, carattere distintivo e fondamentale dell'istituto, non venga affatto meno, nonostante il mutamento di struttura e natura della norma in esame.
Dunque la riqualificazione dell'accusa dall'originaria violazione dell'art. 73 comma 4 (in relazione al comma 1) in quella dell'autonoma previsione dell'art. 73 comma 5 non trova - nè può trovare - ostacoli nella contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) dpr 309/90 (cessione di stupefacenti a minori).
L'unica differenza - rispetto al regime previgente - riposa esclusivamente nel fatto che la aggravante richiamata ora opera all'interno dell'attuale cornice edittale dell'art. 73/5° (6 mesi - 4 anni di reclusione) e non viene più posta in rapporto di bilanciamento con la lieve entità (che non è più circostanza attenuante), ma può essere sottoposta a giudizio di valenza solo eventualmente in relazione alle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p..
In conclusione, quindi, nessuna regressione del regime già affermatosi ed anzi, va sottolineata la riaffermazione della circostanza che il fatto può essere qualificato come lieve anche in presenza della aggravante in questione.

midril
24-02-15, 22:47
Caro avvocato nella mia eterna ignoranza ho letto ma non ho capito. E' posibile un "riassunto" con parole sempici? Consapevole del fatto che la legge non ammette ignoranza...beh io sono ignorante di fronte a queste "cose".
Grazie sempre per il suo impegno!