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Visualizza Versione Completa : Sentenza della corte di appello (sez. V) di milano che assolve dal reato di frode in



Avv. Zaina
21-03-15, 15:42
E' ormai sin troppo abusato il richiamo brechtiano al mugnaio di Potsdman, vittima di un sopruso da parte di un nobile, che invoca la presenza di un giudice a Berlino che gli faccia veramente giustizia, in tutti quei casi in cui ci si lamenta per una condanna che non si accetta.
Eppure, mai come nel caso di P.B., F.C. ed A.S.O., che erano stati condannati dal Tribunale di Milano, per avere, a titolo diverso, posto in commercio prodotti (presentati come profumatori di ambiante) contenenti principi attivi di cannabinoidi, la citazione in questione bene e correttamente si attagli.
LA VICENDA IN SINTESI
Il 6 agosto 2010 i Nas di Milano perquisivano il negozio gestito da A.S.O., sotto l'insegna di una nota catena (già oggetto di indagini di p.g.) e rinvenivano vari prodotti definiti "profumatori di ambiante".
I Carabinieri - empiricamente e sommariamente - davano corso ad immediate verifiche, concludendo che tali prodotti ( tra i quali B52 PLUS, FLY AGARIC e STAR OF FIRE) non emanavano il pubblicizzato profumo.
Successive ulteriori analisi di laboratorio permettevano, addirittura, di affermare la presenza anche di cannabinoidi della categoria JWH 081, 250, 122, che, però, solo successivamente alla presente vicenda - 19 ottobre 2010 - erano stati oggetto di segnalazione ed ancora dopo - 2 dicembre 2010 - di inserimento nel novero delle sostanze vietate.
Ciò nonostante, scattava la denunzia per il commerciante A.S.O., nonchè per il fornitore all'ingrosso P.B. e per l'importatore F.C. .
Tutti venivano accusati di violazione dell'art. 515 c.p. (frode in commercio) mentre nei confronti di P.B. e di F.C. scattava anche l'accusa di violazione di norme del codice del commercio.
In concreto, la pubblica accusa postulava la consapevolezza degli imputati in ordine alla pericolosità dei prodotti posti in commercio per la salute degli utenti nonchè la sostanziale diversità degli stessi rispetto a quanto indicato sulle etichette.
Dopo una condanna pronunziata lo scorso 16 giugno, dal Tribunale monocratico di Milano, a carico dei tre imputati, a pene che variavano dai 6 mesi di reclusione per A.S.O. all'anno per P.B. ed F.C., ieri la Corte di Appello di Milano Sez. V (Pres. Carfagna, rel. Re) ha, invece, accolto la nostra impugnazione (il sottoscritto assisteva P.B., l'avv. Angelo Averni assisteva F.C., l'avv. Giuseppe Sperandeo A.S.O.) ed ha mandato assolti perchè il fatto non sussiste gli imputati.
Le motivazioni della sentenza verranno depositate nelle prossime settimane, ma sembra possibile ipotizzare che due siano state le direttrici accolte dai giudici distrettuali.
1) In primo luogo, l'osservazione che - al momento della loro commercializzazione - i cannabinoidi contenuti nei prodotti incriminati non erano vietati e che, anche i successivi inserimenti tabellari non assumono alcun tipo di valore, per l'effetto della sentenza n. 32/2014, che (dichiarando incostituzionale la FINI GIOVANARDI) ha travolto anche tutti i decreti ministeriali che avevano inserito nelle tabelle allegate alla legge nuove sostanze, in modo indebito.
A tacere, poi, della considerazione che la nocività delle sostanze è stata accertata solamente in un epoca successiva, sicchè si può ritenere che tale caratteristica non fosse per nulla conosciuta e , come tale, irrilevante a fini penali.
2) In secondo luogo che, almeno per quanto attiene alla posizione del mio assistito P.B. le vendite all'esercente A.S.O. e gli acquisti dagli importatori erano tutti sostenuti da adeguata documentazione fiscale, dalla quale si evidenziava incontrovertibilmente che i caratteri sia di non nocività, che di idoneità allo svolgere funzione di profumatori di ambiente (con tanto di istruzioni) erano stabiliti dai produttori (esteri per lo più olandesi), che, a loro volta, garantivano gli importatori, i quali assumevano funzione di garanzia per i passaggi successivi.
Il distributore (ed a propria volta il commerciante) era, quindi, assolutamente rassicurato da tali plurime attestazioni e certamente versava in ottima fede.
Per il grande interesse che può suscitare, pubblicheremo, poi, la sentenza appena depositata.
Rimane la soddisfazione perchè dopo 5 anni sembrerebbe finito un calvario per persone incensurate ingiustamente inquisite.