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Visualizza Versione Completa : Ecco la sentenza della corte di appello di firenze che proscioglie per prescrizione g



Avv. Zaina
15-02-16, 23:21
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello diFirenze
Sezione 2 Penale, composta dai Magistrati:
1. Dott. NENCINI ALESSANDRO.Presidente
2. Dott. ANNESE ANGELA Consigliere
3.Dott,. PALASCIANO PAOLA Consigliere

Udita la relazione della causa fattta all'udienza dal Dott. PALASCIANO PAOLA
sentiti il Procuratore Generale, l'appellante ed il difensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento penale nei confronti di:

1)CECCONI GIANCARLO NATO A ROMA IL 18/6/1953

2)S.M. NATA A R. IL .....

3)M.C. NATO A D.B.T. (BS) IL ..........

4)M.M.L. NATA A B. (BS) IL ..........

5)T.M. NATO A T. (RM) IL ..............

6)M.A.R. NATA A R. IL ......

TUTTI ELETT.DOMIC. PRESSO AW. CARLO ALBERTO ZAINA VIA FLAMINIA 171/B RIMINI

IMPUTATI

Vedi foglio allegato (pag.1)
Reg.Sent. N° 2342/15
Reg.Gen. N° 2480/07 N.R.


Imputati della violazione dell'art. 73 comma 1 ed 1 bis dpr 309/90 perchè in concorso fra loro, illecitamente coltivato non meno di settantanove piante di cannabis indica con percentuale media di THC pari all'l,70%.
Accertato in Santa Fiora ilgiorno 11/07/2007.

E con l'intervento del P.M. nella persona del Dott. Fabio Maria Gliozzi e del difensore degli imputati.
Preliminarment e, si dà atto che il Giudice ha disposto, all'udienza del 22/01/2008, su richiesta del
difensore degli imputati, che ilprocedimento sia definito con il rito abbreviato.
All'odierna udienza le parti concludono come segue:
Il P.M. chiede, nei confronti di tutti gli imputati, la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed
€ 2.500,00 di multa, concesse le attenuanti generiche e riconosciuta l'ipotesi lieve di cui a111art. 73 comma 5° D.P.R. 309/90, con confisca di quanto in sequestro.
L'Avv. Carlo Alberto Zaina, difensore degli imputati, chiede l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

APPELLANTE
il Pubblico Ministero avverso la sentenza del GUP Tribunale di GROSSETO in data 14/10/2008 che, visto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolveva gli imputati dall'imputazione loro ascritta perché ilfatto non costituisce reato. Ordinava la confisca e distruzione dello stupefacente quanto in sequestro. Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indicava il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

RICORRENTE
Gli imputati avverso la sentenza della Corte di Appello di FIRENZE in data 15/04/2013 che, visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa in data 14/10/2008 dal GUP Tribunale di GROSSETO, appellata dal Procuratore della repubblica di GROSSETO nei confronti degli imputati, li dichiarava colpevoli del reato ascritto, e riconosciuta nei fatti l'attenuante di cui all'art. 73 c. 5 DPR n. 309/90 e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, li condannava ciascuno alla pena di mesi 5 e giorni 10 ' di reclusione ed euro 1.333,00 di multa.
Concedeva agli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale.
Condannava ciascuno imputato al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado cui ha dato personalmente causa. Confermava nel resto. Riservava la motivazione in giorni 30.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

La Corte Suprema di Cassazione in data 11/03/2015 annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Rigettava nel resto i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Grosseto emessa il 14 ottobre 2008 , gli imputati Cecconi Giancarlo , Santoni Marisa, Morandini Cesare , Mazzuoli Maria Luisa , Tatulli Michele , Marchionni Anna Rita venivano assolti dal delitto loro ascritto di cui agli articoli 112 comma pr imo numero uno CP,
73 comma primo d .p .r . 309 del 90, perché il fatto non costituiva reato, ex articolo 530 comma secondo. I fatti avevano ad oggetto il delitto di illecita coltivazione di cannabis, nel numero di 79 piante commesso in Santa Fiora il giorno 11 luglio 2007 .

Nei confronti della suddetta decisione proponeva appello il pubblico ministero , concludendo che in riforma della impugnata sentenza la Corte d 'appello di Firenze volesse affermare la penale responsabilità degli imputati condannati alla pena di giustizia .
Con sentenza del 15 aprile 2013 , la Corte d 'appello di Firenze riteneva gli imputati responsabili del reato, e, riconosciuta l 'attenuante di cui all'articolo 73/5 comma d .p .r . 309 del 90, condannava ciascuno dei suddetti al1a pena di cinque mesi e 10 giorni di reclusione , nonché euro 1333 di mu1ta .
Nei confronti di quest 'u1tima sentenza presentava ricorso in Cassazione il difensore degli imputati ritenendo che ricorresse l 'ipotesi di destinazione all 'uso personale di loro .
Con sentenza del 11 marzo 2015 , la terza sezione penale della Corte Suprema di Cassazione annullava la sentenza della Corte d 'appello di Firenze , con rinvio ad altra sezione della Corte d 'appello , limitatamente al trattamento sanzionatorio , confermando nel resto .
La Suprema Corte, premesso che i ricorrenti erano stati condannati alla pena il giudice d 'appello aveva definito come "contenuta nei minimi ", con applicazione delle attenuanti generiche e della diminuente del rito, osservava che l 'articolo 73 comma quinto d .p .r . 309 del 90 era stato novellato con il decreto-legge 20 marzo 2014 numero 36, convertito in legge 16 maggio 2014 numero
79 .
Non solo si sarebbe trattato pertanto di una fattispecie autonoma di lieve entità , ma anche la forbice edittale era stata la reclusione era determinata nella misura da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329, diminuzione normativa della pena minima aveva quindi condotto ad una sopravvenuta illegalità della pena, rilevabile di ufficio ex articolo due comma quarto CP e pertanto la sentenza doveva essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con conferma del resto.

All 'odierna udienza il P.G. ha chiesto che la pena quantificata in mesi nove di reclusione, venisse ridotta perr le attenuanti generiche a sei mesi ed ulteriormente ridotta per la scelta del rito a mesi quattro di reclusione oltre la multa.

Quindi è stata pronunziata sentenza del cui dispositivo è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come rammentato dalla Suprema Corte , l'articolo 73 comma quinto d.p .r. 309 del 90 è stato novellato con il decreto-legge 20 marzo 2014 numero 36, convertito in legge 16 maggio 2014 numero 79.
Con la nuova previsione normativa , non solo risulta essere stata prevista una nuova fattispecie autonoma di lieve entità, (e non più una circostanza attenuante ad effetto speciale), ma risulta essere stata modificata in modo rilevante la forbice edittale , per cui la reclusione risulta attualmente determinata nella misura da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329 .
Ritiene la Corte che i fatti debbano essere
Si rileva che i fatti debbano essere dichiarati prescritti. Essi risalgono al più tardi alla data dell'11.7.2007, come precisato dalla stessa imputazione .
Ne consegue che, trascorsi oltre sette anni e sei mesi dalla commissione del reato contestato, sono ormai maturati i termini massimi di prescrizione previsti dalla legge per la fattispecie in esame .
Le argomentazioni difensive , volte ad una rilettura dei fatti, ad una confutazione delle motivazioni dell 'Accusa, devono ritenersi collocabili al di fuori dello schema legale previsto dall 'art . 129 c. 2 c.p.p.
Ciò premesso , ritiene la Corte che nel caso di specie , debba essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti di Cecconi Giancarlo, S.M., M.C., M.M.L., T.M., M.A.R., essendo il delitto da loro commesso estinto per intervenuta prescrizione, già maturata alla data del gennaio 2015, essendo stati accertati fatti, come emerge dal capo di imputazione , in data 11 luglio 2007.
PQM
Visto l'art. 627 C.P .P .,
giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Grosseto in data 14.10 .08 impugnata dal Pubblico Ministero , dichiara non doversi procedere essendo il delitto loro ascritto,riqualificato ai sensi del comma V dell 'art . 73 DPR 309/90 dalla sentenza della Corte di appello di Firenze del 15 .4 .2013 , estinto per intervenuta prescrizione .
Conferma nel resto .
Indica in gg . 30 il termine per il deposito della motivazione .

Firenze 19/1/2016

Presidente Dr . Alessandro Nencini
Il Consigliere relatore
Dr . Paola Palasciano

Panda619
16-02-16, 09:06
In parole povere per noi comuni mortali ? :icon_study:

GROOW
21-02-16, 08:57
In parole povere per noi comuni mortali ? :icon_study:

Il reato e prescritto caro Panda619

Come sempre, complimenti all'avvocato:sm_clapper::sm_clapper::sm_clapper: