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Visualizza Versione Completa : Nuova sentenza assolutoria in materia di coltivazione di piu' piante di cannabis.



Avv. Zaina
27-09-16, 09:34
REPUBBLICA ITALIANA
In nome, del Popolo ltalìano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Giacomo Paoloni Presidente
Andrea Troncì
Angelo Capozzì
Emllta Anna Giordano
Laura Scalia -Relatore-
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Sent. n. 1268/16
CC 15/09/2016
R.G.N. 25041/2016
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso li Tribunale di Siracusa nel procedimento contro DC ,nato a X il X 1992
avverso la sentenza del 12/02/2016 del Tribunale di Siracusa
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita, la relazione svolta dal Consiglltere Laura Scalia ;
udito Il Pubblico Mlnistero in persona del Sostituto Priocuratore generale Mario Fraticelli,
che ha, concluso per l'annullamento, con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza ìn epìgrafe ìndicata, il Gup del Tribunale di Siracusa ha dichìarato, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., il non luogo a procedere nei confronti di CD in ordine al reato di coltivazione dì sostanze stupefacenti, in concorso con altri, al medesimo ascritto (artt. 110, 75, comma 5, in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per unlca piantìna di marijuana detenuta In terrazzo con prìncipio attivo, dì THC pari al 1,8%).
Il Tribunale per l'espresso gìudìzio ha ritenuto che la percentuale di principio attivo ricavabile dalla pianta, tale da garantire n.12 dosi, ciascuna determìnata secondo la dose media singola data· dal d.m. 11 aprile 2006 in 25 mg,, consenta ragionevolmente di apprezzare un uso personale della sostanza e, nell'escluslone di una possibile diffusione o ampliamento della coltivazione della stessa, escluda, altresì, la lesione al bene giuridico che la norma di prevìsione della contestata fattispecie intende tutelare.
2: . Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa denunciando violazione di legge penale, in relazione aglìi artt. 425-428 c.p.p. .
Viene in tal modo dedotta l'irrilevanza della quantità di principio attivo, ricavabile nell'immediatezza dalla pianta oggetto di coltlvazione, rinvenendosi invece nella conformità di quest'ultima al tipo botanico previsto, neIla sua attitudine, anche per le modalità dli coltivazione a giungere a maturazione ed a produrre sostanza stupefacente un riscontro concreto della offensività della condotta (nella specie significativamente rappresentata dal principio attivo pari ad 1,.8%, e quindi superìore alla soglia minìma; dal peso pari a 312 mg a fronte dei 25 mg della, soglia tabellare; dall'altezza della panta (pari ad un metro).
Deduce la pubbica accusa a sostegno dei proposto ricorso la distinzione operata dalla glurisprudenza di legittimità e costituzionale tra il reato di coltivazione e quella di detenzione ai fini di spaccioio, distinzione per la quale risulta esclusa la prima fattispecie quando i quantìtativi prodottì, pur ìnferiori alla dose media singola determinata dalle tabelle mnisteriali, siano privì, in concreto, dell'attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi di cui all'art.14 del d.P.R. n. 309 del 1990.
CONSIDERATO lN DIRlTTO
⦁li motivo di ricorso è infondato e come tale determina il rigetto del proposto mezzo.
La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se ìl giudice ne accerti l'ìnoffensìvìtà "in concreto'' ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento dì dìsponìbilità della droga e non prospettabile alcun pericolo dì ulteriore diffusione dii essa,
restando in tal senso non sufficiente l'accertamento della conformità al tipo botanico vietato (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi,. Rv. 265740; Sez. 6 n .8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168)
Resta escluso quindi che rilevi ai fini dell'offensività della condotta e dell correlata, punibilità il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole. piante, dovendosi valutare anche l'estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se. da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare ìl mercato (Sez. 4, n. 3787 cit.).
Nella fattispecie, oggetto dell'ìmpugnata sentenza di non luogo a procedere (att. 425 e ss. cod. proc. pen.) è la coltivazione di una unica pianta d canapa ìndiana curata ìn vaso e posizionata su di un terrazzo d'abitazione collocata in contesto urbano, evldenze che obbiettivamente escludono che da detta coltivazione possa derivare quell'aumento nella disponibilità della sostanza. stupefacente, e quel perìcolo di ulteriore diffusione che sono gli estremi Integrativi della offensività e punibilità della condotta ascritta.
Il ricorso con cui si censura l'adottato proscioglimento è pertanto,
infondato e come tale va rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso,. il 15/09/2016
li Consigliere estensore
Il Presidente

Solanum
27-09-16, 10:08
tutte queste elucubrazioni per una pianta!??!?