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Visualizza Versione Completa : Nuova sentenza assolutoria in materia di art. 187 cds



Avv. Zaina
10-11-16, 19:01
Pubblico la interessante sentenza del GUP di Pesaro, assolutoria dal reato di cui all'art. 187 CdS


TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
(ARTT. 438-442-533-535 C.P.P.)

N. 298 SENT. del 26/10/2016
N. 600/16 R.G.N.R.
N. 848/16 R.G.l.P.
Il Giudice, dell'indagine Preliminare Dott. Giacomo Gasparini
all'udienza del 26/10/2016 ha pronunziato mediante la lettura di dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :
F.M. nato a C. (RN) il ........, residente a C. (RN) via G., 17 dove ha dichiarato il proprio domicilio per le notificazioni (art. 161 c.p.p.) - l ibero assente -
Difensore Avv. ZAINA CARLO ALBERTO del foro di Rimini. con studio in Rimini, Via Flaminia. n.171/b -Tel. 0541/382086 - di fiducia
IMPUTAZIONE
Reato p. e p. dall'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 285/92, perché circolava alla guida del veicolo O.C. trg. ....... in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti accertato dal Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di Tossicologia e Medicina del Lavoro di Pesaro con rapporto di prova n. 12.000/27 del 27/01/2016, provocando un incidente stradale.
Il veicolo Opel Corsa, condotto da F.M., mentre percorreva la Strada della Romagna con direzione di marcia Pesaro-Rimini, giunto all'intersezione con strada Fiorenzuola di Focara, entrava in collisione con l'autovettura P.208 targata ......... che ometteva di dargli la precedenza urtandola nella parte posteriore lato destro. A seguito del sinistro, il mezzo dopo uno scarrocciamento di circa 20 metri si capottava urtando n. 2 pali, provocando ingenti danni al mezzo.
[Violazione punita con l'ammenda da euro 3.000,00 a 12.000.00 euro e con l'arresto da uno a due anni (da € 1.500,00 a € 6.000,00 e con l'arresto da sei mesi a un anno in caso di prevalenza o equivalenza delle attenuanti). Pena aumentata da un terzo alla metà ex art. 186 bis comma 3. Patente di guida sospesa da due a quattro anni (la sanzione accessoria della sospensione della patente ha carattere autonomo e la sua misura non è legata alle vicende della pena inflitta).
In Pesaro in data 26/01/2016 alle ore 12:20

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Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Sante Bascucci
dell'Avv. Zaina Carlo Alberto del foro di Rimini difensore di fiducia dell'imputato.
Le parti hanno concluso come segue:
Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e con clude l 'illustrazione chiedendo n.l.p.
Il difensore dell'imputato chiede sentenza di assoluzione.

MOTIVAZIONE
M.F. ha definito il processo con le forme del giudizio abbreviato.
In data 26.1.2016 alle 12:25 circa agenti della Polizia municipale intervenivano sulla Strada della Romagna perché vi era stata collisione tra la P. tg ........ di R.P. e la O. tg ......... di proprietà e condotta da M.F..
Il giovane era trasportato in ospedale e dava il consenso al prelievo di sangue ed urine.
Il referto emesso dal laboratorio analisi il 12.2.2016 evidenziava nelle urine e nel sangue i metaboliti di sostanze stupefacenti cannabinoidi ( THC nel sangue pari a 3,4 nanogrammi per millilitro e 11idrossidelta 9 tbc in ragione di 2 nanogrammi per millilitro).
La difesa dell'imputato ha prodotto documentazione scientifica in ordine agli effetti ed alla persistenza temporale dei derivati della cannabis nell'organismo e nel sangue dell'assuntore.
Nel caso di specie risulta che i metaboliti di cannabis sono stati rinvenuti nel siero con esame di conferma denominato di secondo livello.
La dinamica del sinistro è stata ricostruita dalla PO in tali termini: R.(P.) aveva effettuato manovra di svolta a sinistra in direzione Pesaro; F. (O.) era diretto verso Cattolica. La R. aveva omesso di dare la precedenza al veicolo antagonista del F. che era urtato e cappottava. Non si avevano evidenze del superamento della velocità massima di 50 chilometri orari.
Va pronunziata sentenza assolutoria.
La comunità scientifica è concorde nell'affermare che alti livelli ematici di THC sono correlabili a guida in stato di alterazione e - a seconda del tipo di assuntore e delle modalità di assunzione - i valori di riferimento sono per il sangue da 3,5 a 5 nanogrammi per millilitro, per il siero da 7 a 10 nanogrammi per millilitro. Detti valori debbono essere innalzati se la cannabis è assunta per via orale. Nel caso di specie è stato ricercato e trovato anche il metabolita 11lidrossidelta che è un sottoprodotto della molecola psicoattiva elaborato dal fegato dopo l'ingestione orale. I valori riscontrati sono però notevolmente inferiori a quelli che certamente evidenziano lo stato di alterazione del soggetto. Si deve aggiungere infine che il comportamento del F. al momento del fatto non era accertabile in termini di supporto alla accusa perché la pg è intervenuta dopo l'urto e l'unico dato dissonante rispetto alle regole di prudenza è la mancanza di frenata che però è riferito dagli stessi operanti in termini congetturali in ordine allo stato di alterazione. E dunque applicando i criteri della Suprema Corte (ex pluribus sentenza 7899 del 2016) si pronunzia sentenza assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530 c.p.p. assolve M.F. dal reato contestato perché il fatto non sussiste. Revoca il decreto penale di condann