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Visualizza Versione Completa : Indulto: cosa accadrÃ



Itsprobablyme
01-01-70, 01:33
da wikipedia.com

L\'indulto è una causa di estinzione della pena prevista dall\'art. 174 del Codice penale.
Si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale, ma a volte degenerato nella prassi in strumento di periodico sfoltimento delle carceri.

L\'indulto (che è un provvedimento di indulgenza a carattere generale) si differenzia dall\'amnistia perché si limita ad estinguere in tutto od in parte la pena principale, che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge e pertanto non estingue le pene accessorie, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna, mentre l\'amnistia estingue il reato.

L\'indulto, diversamente dalla grazia che è un provvedimento individuale, è un provvedimento di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni.

L\'indulto in senso proprio è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per la sua approvazione; legge deliberata in ogni suo articolo e nella votazione finale. Per l’applicazione dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità , secondo la procedura de plano prevista anche per l’amnistia.


Il disegno di legge approvato dalla Camera ed ora al Senato all\'art. tre prevede


3. L\'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell\'ordine democratico);

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell\'ipotesi prevista dall\'articolo 600-quater.1;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell\'ipotesi prevista dall\'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all\'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all\'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell\'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all\'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all\'articolo 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all\'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all\'articolo 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 305.

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insomma l\'indulto è per tutte le figure di produzione di sostanze stupefacenti, tranne che per i reati aggravati...

ecco le circostanze aggravanti...

Aggravanti specifiche

1. Le pene previste per i delitti di cui all\'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà ;

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell\'art. 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all\'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

f) se l\'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l\'offerta o la cessione è effettuata all\'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell\'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l\'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l\'impunità ha fatto uso di armi.