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Da quello che ho capito è stato coinvolto il coniuge anche questa volta e viene perseguito l'atto della coltivazione indipendentemente dal fine ultimo...
Che tristezza.
Comunque grazie per la segnalazione.
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Da quello che ho capito è stato coinvolto il coniuge anche questa volta e viene perseguito l'atto della coltivazione indipendentemente dal fine ultimo...
Che tristezza.
Comunque grazie per la segnalazione.
@sasso ho l'impressione che quella sentenza sia un refuso dell'epoca fini-giovanardi (vedi data d'emissione)
non mi pare un "passo indietro" dato che non può essere confrontata con sentenze recenti...
Certo la sentenza è vergognosa ma è stata emessa l'anno scorso quando ancora c'era la fini-giovanardi, quindi in tutt'altro contesto.
La data di deposito in cancelleria è del 10 aprile 2014, però la decisione (la sentenza) è stata presa in data 31 ottobre 2013 (ovvero ben 5 mesi fa) quindi non è confrontabile con sentenze attuali, maturate in un contesto legislativo ben diverso, o sbaglio?
e viene perseguito l'atto della coltivazione indipendentemente dal fine ultimo...
Che tristezza. Quote @sasso
Che sia una tristezza non e di certo in dubbio, ma questo dice la legge in materia di coltivazione, poi un giudice può accettare di dichiarare una coltivazione a uso personale, ma per la legge potrebbe benissimo non farlo, anzi, la legge sulla coltivazione credo nemmeno preveda l'uso personale, al limite delle attenuanti tipo la lieve entità (anche questo a discrezione del giudice, credo, non dalla quantità della sostanza).
Da che ho capito io l'abolizione della legge fini Giovanardi quando si parla di coltivazione va a toccare solamente il periodo minimo e massimo della pena, per quanto concerne l'applicazione della legge non cambia nulla.
Qui sto parlando di coltivazione non di possesso di sostanze, nel secondo caso, si, cambia proprio la legge e la sua applicazione.
Vorrei un parere dell'avvocato perche forse mi sbaglio, per quanto riguarda l'applicazione della legge (sulla coltivazione)il "contesto" dovrebbe essere sempre quello da anni...cambia solo la durata della detenzione giusto?
Poi se ne gli ultimi tempi alcuni giudici sono più accondiscendenti, riguardo alla coltivazione, che in passato, questo non c'entra con la legge.
secondo me cambiando il contesto cambia (e dovrebbe cambiare) l'approccio da parte dei giudici.Citazione:
Originariamente Scritto da cozzaro
La legge "precedente", ovvero la finigiovanardi, toglieva ai giudici parte della possibilità d'interpretare la legge (la fini-giov. aveva appunto questo scopo). Cioè la legge diceva "è così e basta, a prescindere dai casi" ora col ripristino della 309/90 i giudici tornano a interpretare caso per caso... e le differenze si vedono: lo dimostrano le recenti sentenze che, pare, siano nettamente più lievi rispetto a quelle dell'anno scorso :polliceu:
(ovviamente con questo non voglio dire che la 309/90 "sistema tutto", ma solo che c'è stato un passo indietro e ora la legge crea un po' meno danni)
Scusate leggo osservazioni interessanti, ma che presentano sostanziali e gravi inesattezze. In materia di coltivazione non vi è' alcuna differenza fra L. 49/2006 e DPR 309/90:coltivare e' sempre reato. Non è poi affatto vero che vi siano differenze di potere interpretativo tra i due regimi legislativi, perché i giudici hanno sempre interpretato caso per caso.
La sentenza non è un refuso dell'epica precedente perché sotto quella legge abbiamo invece avuto sentenze favorevoli (cfr. Trib. Fe 20.3.2013, GUP Cremona 13.10.2013).
Prendiamo atto della sentenza e cerchiamo di superare queste decisioni.
In pratica, prima di lanciarsi in affermazioni piuttosto generiche, inviterei a tenere conto del fatto che la giurisprudenza, sia di merito, che talora la stessa Cassazione (Sez. Terza 18.3.2013), hanno operato valutazioni favorevoli alla non punibilità della coltivazione, già prime dell'abrogazione del Dl 272/2005.
La materia, però, allo stato presenta pronunzie assai contraddittorie, sia prima che dopo.
Bisogna continuare a lottare giurisprudenzialmente per smontare la tesi sostenuta dalla Suprema Corte.
Nel mio post intendevo semplicemente dire che la sentenza in questione non rappresenta affatto un'inversione di marcia, dato che rispetto a quelle favorevoli, di cui si è parlato di recente, questa ha una data precedente.Citazione:
La sentenza non è un refuso dell'epica precedente perché sotto quella legge abbiamo invece avuto sentenze favorevoli (cfr. Trib. Fe 20.3.2013, GUP Cremona 13.10.2013).
[...]
In pratica, prima di lanciarsi in affermazioni piuttosto generiche, inviterei a tenere conto del fatto che la giurisprudenza, sia di merito, che talora la stessa Cassazione (Sez. Terza 18.3.2013), hanno operato valutazioni favorevoli alla non punibilità della coltivazione, già prime dell'abrogazione del Dl 272/2005.
Se non ricordo male le ultime due sentenze positive in cassazione, di cui s'è parlato in topic, sono del novembre e dicembre 2013 mentre la sentenza negativa di cui parliamo ora è di ottobre 2013 cioè prima della svolta positiva delle più recenti sentenze.
Per questo parlavo di "sentenza vecchia/ininfluente".
tutto qui.
:hippy:
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Devo ammettere che, all'inizio, la notizia della sentenza mi fece prendere uno spavento :icon_lol:
Direi invece che possiamo tirare un sospiro di sollievo, dato che il trend di sentenze positive è intatto :polliceu:
:icon_smoke:
Si è vero, ma temo comunque che il segnale non sia favorevole.
A me preoccupa molto l'ostinazione a coinvolgere coinquilini\coniugi anche quando questi si dichiarano estranei :icon_sad:
Si tratta di un caso particolare. Usualmente la posizione del coniuge o del convivente e' definita connivenza non punibile e ci sono numerose sentenze in tale senso.