insomma..io un progetto da comunicare ad amministrazione e cittadinanza lo consiglio..e scusami per lo sproloquio di prima...ma credo tu abbia compreso il senso...
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insomma..io un progetto da comunicare ad amministrazione e cittadinanza lo consiglio..e scusami per lo sproloquio di prima...ma credo tu abbia compreso il senso...
ma già che ci vuoi entrare e restarci..
ci fai delle foto prima..poi se ci resti per il tempo che basta diventa tuo..l'unica cosa che pò cambiare è che diventi proprietario di unc astello..
divisoine in gruppi per un ottimo lavoro di squadra.
come i puffi e i giocatori delle squadre della serie A TIM.
portieri, difensori centrocampisti e attaccanti.
ed anche trequartisti che rendono il tutto più grazioso.
:-]
ciao zio,
volevo ricordarti una cosina:
La Possibilità dell'usocapione....
è importante che appena entrate, fate alcune ffoto della stato attuale dell'immobile (evideenziando le cose fatisceenti) poi stampare le foto e farle autenticare (non mi ricordo come si dice, cio far mettere un timbro e data) dal Tribunale, così da avere una data che attesti il tuo primo ingresso.... dopo 20 anni che nessuno rivendica la proprietà , e se tu rieesci a dimostrare (foto+data) che ti sei preso tu cura del bene, puoi richiedere l'usocapione.
se ti interessa mi informo meglio in materia....
ciao
[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Mkb il 10-01-2007 12:05 ]
Cercando in internet : Codice Penale
Art. 633 Invasione di terreni o edifici
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza armi.
Art. 634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecetomila a seicentomila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.
Art. 635 Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1);
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
Art. 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui
Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Art. 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Poi c'è il fatto che se la proprietà è fallita i beni sono sotto sequestro....quindi codice civile...
Art. 670 Sequestro giudiziario
Il giudice puo' autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il possesso, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e' controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed e' opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
Art. 671 Sequestro conservativo
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Art. 700 Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
non so se sia tutto ma a me (da profano) sembra già abbastanza per cambiare idea...