Citazione:
Legge n. 162 del 1990 sull'uso, la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti (droghe). Per quanto riguarda l'uso personale, esso viene considerato illecito sia che si tratti di droghe "leggere" (marijuana, hashish) sia "pesanti" (cocaina, eroina) e, quindi, viene punito. Le sanzioni sono soprattutto di tipo amministrativo, dato che consistono in provvedimenti del prefetto, come la sospensione della patente, del porto d'armi e del passaporto, per un periodo non superiore a tre mesi. Prima di applicare queste misure, il prefetto può (per una sola volta) avvertire la persona della gravità del suo comportamento e invitare a cessarlo. Se, però, il richiamo e le sanzioni amministrative non ottengono risultati e l'individuo viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti per più di due volte, allora deve intervenire l'autorità giudiziaria, che può imporre di non allontanarsi dal Comune e di presentarsi periodicamente ai carabinieri. Infine, può disporre la carcerazione fino a tre mesi. Assai più gravi sono considerate la produzione e distribuzione (spaccio) delle sostanze stupefacenti, per le quali è prevista la reclusione per periodi distinti secondo che si tratti di droghe leggere o pesanti e che la quantità sia "modica" o, invece, notevole. È intervenuta, in seguito, una sentenza della Corte costituzionale del 1991, nella quale si precisava che la detenzione di una quantità leggermente superiore a quella considerata come "dose media giornaliera" non comportava il reato di spaccio. Con referendum del 1993, infine, si sono abolite in ogni caso le sanzioni penali (il carcere) per l'uso solo personale di droga.