L’art. 19 del nostro ordinamento giudiziario definisce alcune “pene accessorie”: l’interdizione legale. l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. l’estinzione del rapporto d’impiego o di lavoro. Non voglio entrare qui nel merito della legittimità, dell’opportunità o dell’utilità della norma, si potrebbe obiettare che serva alla …

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