Se zia Livia avesse ascoltato mia zia (che le somiglia tantissimo) saprebbe che..\"la gatta presciolosa fece i gattini ciechi...\".
Il guaio sembrerebbe fatto...e zia livia paga fior di consulenti giuridici per far questi errori...

Ha detto correttamente il TAR che non c'è stata analisi tecnica del provvedimento e quindi il provvedimento va sospeso...
Perchè tale analisi tecnica è FONDAMENTALE per decidere chi (probabilmente) è spacciatore e chi è detentore per uso personale...

questo lo dice il TAR e spero che venga confermato dal Consiglio dal Stato...
perchè lo spero ? Semplice...

Perchè se quanto ha detto il Tar è vero... (e non lo è, come dice sempre mia zia \"il diavolo fa le pentole ma non i coperchi\") e se quanto detto dal Tar verrà confermato dal Consiglio di Stato...la legge Fini-Giovanardi non esisterà più...

Ma non per quello che ha erroneamente affermato zia Livia...
No. Per quello che solo antiproibizionisti.it e, mi sembra, anche Guido Blumir, dissero al tempo della conversione in legge del provvedimento.

In virtù del principio costituzionale di cui all'art. 25 secondo comma della Costituzione, soltanto un atto di fonte legislativa può comminare una condanna penale.
\"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso\".

Questo principio è confermato dall'art. 1 del codice penale (principio generale non derogabile da leggi posteriori).
“nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla leggeâ€?.

Il riferimento alla legge, e non ad altre fonti, è contenuto anche nell’Art. 2 c.p. e in molte altre norme. E' quello che viene definito dalla giurisprudenza PRINCIPIO DI LEGALITA' e che si riassume nella massima latina...“nullum crimen, nulla poena sine legeâ€?.

In forza di quale atto normativo io sono uno spacciatore o un utilizzatore ?

Il Tar dice che il decreto del ministro ha natura amministrativa. Forse lo confermerà anche il Consiglio di Stato.

Benissimo. La legge YoYo-Berlusconi-Ciampi L. 49/2006 è manifestatamente (grazie alla pronuncia del Tar) incostituzionale.

Il primo che va davanti alla Corte Costituzionale (e c'ha qualche migliaio di euro per un buon avvocato), o il primo giudice di pace che rimanda la questione di cui all'art. 73 alla Corte Costituzionale ottiene la prima pagina dei giornali.

Perchè la corte costituzionale non può difendere la costituzionalità di un articolo il cui contenuto (offensività o meno della detenzione di sostanza stupefacente) è basato su un atto di natura amministrativa.

A questo punto ringrazio il Tar, e il Codacons e la Comunità di recupero che hanno proposto ricorso.

Perchè se non si sbrigano a fare una nuova disciplina...entro pochi mesi YoYo ha smesso di ridere...
Uno che viene preso con cinque chili di cocaina i soldi per andare in corte costituzionale ce l'ha...
:-] :-]

eh si.. le strade dell'inferno saranno anche lastricate da buone intenzioni...
ma quelle del paradiso ...son spianate dalle cattive...(e dagli YoYo)
;-)


Insomma. L'art. 73 è contrario al principio di legalità della norma penale. Il contenuto, nonchè il modello di configurazione degli elementi necessari del dolo e del nesso causale, sono determinati, o comunque largamente determinati, da un atto di natura amministrativa.

C'è ancora una Costituzione Italiana. Nn se po fà ...
:-]


p.s.

(un giorno alle due zie gli organizzo una sera insieme...sarà come guardarsi allo specchio...;)