Segnalo un'importante pronunzia di un giudice di merito in materia di detenzione di quantitativi non minimali di marjiuana (gr. 388 ridotti a gr. 214).
La percentuale di thc contenuto era pari al 10%.
Al di là della circostanza che come al solito si opera la suddivisione del principio attivo in dosi medie droganti, in luogo della ripartizione in quantità massima detenibile, appare importante la circostanza che il giudice ha valutato correttamente tutti gli elementi previsti dal comma 1 bis dell'art. 73 per ricavare da essi la sussistenza dell'uso personale.
Sentenza come queste dimostrano che un'eventuale riforma del dpr 309/90 può essere fatta, a condizione che siano avanzate proposte di legge serie e non raffazzonate.

Tribunale di Tivoli

Sentenza 23 settembre 2013, n. 1022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Giudice dr.ssa Elisabetta PIERAZZI all’udienza del 25.6.13 ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di:

xxx yyy, n. a Tivoli il 00.00.00

=libero,presente=

difeso di fiducia dagli Avvocati A.T. e L.L. con studio in G. alla Via P. 8

=presenti=

IMPUTATO

Al reato di cui all’art. 73 comma 1 bis DPR 309/90, per avere, senza l’autorizzazione di cui all’art.17 e fuori dei casi di cui all’art. 75,illecitamente detenuto, al fine di uso non esclusivamente personale, gr. 338 di sostanze stupefacenti del tipo marijuana:

In Tivoli, il 31.8.2012

Le parti hanno così concluso

Il P.M.: “condanna alla pena di anni due di reclusione ed € 3.000,00 di multa.”

La difesa dell’imputato: “assoluzione, in caso di condanna, solleva questione di incostituzionalità del D.L.272/05 nella parte in cui ha eliminato la distinzione tra tipologie di sostanze stupefacenti; in estremo subordine, attenuanti e minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo la convalida dell’arresto operato nei suoi confronti il 31.8.12, e l’applicazione da parte del GIP della misura cautelare degli arresti domiciliari, il 24.9.12 xxx yyy è stato condotto innanzi al Giudice per essere giudicato per il reato in epigrafe.

In quella sede, e prima dell’apertura del dibattimento, l’imputato chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato, che veniva ammesso e celebrato all’odierna udienza, nella quale il giudice acquisiva il fascicolo del PM, le parti concludevano come in atti, ed all’esito veniva pronunciata sentenza come da dispositivo.

Ritiene chi scrive che dagli atti non emerga con certezza la destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’imputato.

In particolare, dagli atti del processo risulta che il 31.8.12 gli operanti effettuavano una perquisizione al domicilio dell’imputato, che lo stesso divide con la fidanzata, il quale spontaneamente consegnava, prelevandola da sotto il proprio letto, nove confezione di peso diverso contenente marijuana, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane.

Le analisi chimiche evidenziavano che lo stupefacente, del peso netto di gr. 214,77, conteneva complessivamente 21,477 gr. Di THC puro, per circa 859 dosi medie droganti.

In sede di convalida l’imputato affermava la destinazione al consumo personale della marijuana acquistata per farne uso ; dichiarava che il bilancino veniva da lui utilizzato per verificare la quantità di marijuana acquistata, e sosteneva di avere disponibilità economiche adeguate a consentire l’acquisto della droga.

La difesa ha in seguito documentato che la famiglia di origine dell’imputato, che è a carico dei genitori, ha un reddito medio-alto.

A fronte di tal emergenze, ritiene il giudice che il vero dato ponderale non sia sufficiente a far ritenere la certa destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato. Le disponibilità economiche familiari, riferite dall’imputato e documentate dalla difesa appaiono adeguate a consentire l’acquisto delle sostanze possedute, e la spiegazione circa il possesso del bilancino non è inverosimile. In casa non sono state rinvenute somme di denaro, né appunti indicanti contabilità di dare-avere, né si dà atto di contatti telefonici sospetti eventualmente emersi a seguito del sequestro del telefono cellulare dell’imputato effettuato dal PG. La presenza della busta del rotolo di cellophane costituisce, insieme alla quantità dello stupefacente, un indizio, ma ve ne sono altri di segno diverso e comunque si tratta di indizi non univoci, inidonei a sostenere in modo tranquillizzante una pronunci di condanna. Peraltro l’imputato, di soli 21 anni. È soggetto del tutto incensurato, e dopo l’arresto la famiglia si è attivata sovvenzionando un percorso di terapia psicologica per superare i problemi di tossicità che erano stati riscontrati; si tratta di ulteriori elementi che sostengono la effettività di un consumo personale da parte dell’imputato.

Per tutto quante precede deve dunque pronunciarsi sentenza di assoluzione, per insussistenza di fatto.

La confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e del materiale anche sequestrato seguono per legge; il carico di lavoro impone di riservare per la motivazione il termine di 90 giorni.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 II c. c. p. p.

ASSOLVE

Xxx yyy dal reato ascritto perché il fatto non sussiste; ordina la confisca e la distribuzione dello stupefacente in sequestro e di quanto ulteriormente in sequestro.

Tivoli 25.06.13

IL GIUDICE

Dr. Elisabetta Pierazzi