Vi segnalo la sentenza n. 16019 della Sesta sezione della Cassazione depositata in data odierna, in materia di coltivazione.
Si tratta purtroppo di un grave arresto giurisprudenziale, che fa rivivere un'impostazione che si riteneva superata e che punisce la coltivazione prescindendo da una valutazione finalistica della condotta, ma ancorando la stessa esclusivamente all'astratta idoneità drogante delle piante.
Viene giudicato irrilevante sia il fine di produzione ad uso,personale (anche quando sua plausibile), sia la circostanza oggettiva del grado di maturazione dei singoli vegetali all'atto del controllo.
Quest'ultimo parametro oggettivo viene escluso perché ad avviso dei giudici di legittimità tradurrebbe un criterio i punibilità differita seconda del l'effettivo completamento del percorso di germinazione delle infiorescenze.
Come avrò modo di spiegare in un commento ad hoc, si tratta di una presa di posizione assai opinabile che esaspera il concetto di astrattezza e contrasta con il principio della stanzio abolita solo di quelle condotte che risultino offensive in concreto.
Un grosso passo indietro giurisprudenziale, che lascia assai perplessi.