Decreto legge 20/3/14 n. 36, art. 1 comma 4:
«All'articolo 26 del testo unico [...] 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14"»
Purtroppo non è cambiato assolutamente niente per la coltivazione...



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