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L'art. 187 del Codice della Strada regola la Guida sotto l'influenza di
sostanze stupefacenti:
È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli organi di Polizia Stradale
possono effettuare accertamenti preliminari non invasivi o prove, anche
attraverso apparecchi portatili su tutti i conducenti, allo scopo di accertare
l'eventuale uso di sostanze stupefacenti. Se gli accertamenti preliminari
risultano positivi o se gli agenti hanno motivo di ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti,
possono accompagnarlo presso strutture sanitarie, fisse o mobili, per far
sì che un medico li sottoponga ad esami successivi (prelievi di sangue o
urine) per accertare la presenza di sostanze stupefacenti. All'accertamento
della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ove non costituisca
reato più grave, il Tribunale irroga le seguenti sanzioni: arresto fino ad 1
mese ed ammenda da 258 a 1032 euro; con l'eventuale sanzione
amministrativa accessoria di sospensione della patente da 15 gg. a 3 mesi.
In caso di rifiuto a sottoporsi agli esami (sia di screening che ospedalieri)
il conducente viene considerato come fosse positivo, quindi sottoposto alle
medesime sanzioni. La guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o
il rifiuto di sottoporsi agli esami comportano una sottrazione di 10 punti
dalla patente del conducente e l'eventuale sanzione amministrativa accessoria.
Per chi consegue la patente dopo il 1° Ottobre 2003 (esclusi quanti siano
già titolari di altra abilitazione alla guida di categoria B o superiore) i
punteggi saranno decurtati in maniera doppia per i primi 3 anni dal rilascio
della patente.



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