Art 1 Bis) Ogni cittadino può detenere, come da art 1, una quantità massima di Canapa (Canapa indica, sativa e ruderialis), o di sostanze derivanti dalla sua lavorazione, pari a grammi 10 o non superiore al numero di cinque piante coltivabili nella propria abitazione. La detenzione massima di grammi 10 è indicata per il possesso, per persona fisica, oltre il quale non è possibile detenere tali sostanze al di fuori della propria abitazione privata mentre all’interno della stessa la quantità massima detenibile si estende alla quantità prodotta dalla coltivazione di 5 piante. Quindi il computo finale da tenere in considerazione per la massima detenzione sono il prodotto delle 5 piante coltivate più i 10 grammi acquistabili nei centri di vendita autorizzati.

Per quanto riguarda i derivati della Canapa che non contengono principio attivo non vi è nessun limite nella detenzione. (Esempio di derivati che non contengono principio attivo: lenzuola, saponette, fibra tessile, profumi ecc.) I derivati della canapa che contengono principio attivo rispondono alla stessa regolamentazione prevista per la Canapa.

Art 1 Ter) I locali pubblici che intendono commerciare e vendere al dettaglio la canapa e i derivati dalla sua lavorazione devono essere in possesso di una regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti. I locali pubblici autorizzati potranno vendere la Canapa e altre sostanze derivate da essa per non più di 10 grammi a persona per giorno solare.