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Discussione: Legaliziamo la cannabis sativa e indica- raccolta firme per referendum

  1. #61
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    Ecco la PROPOSTA DI LEGGE di M.L.A. PER LA CANNABIS, che FAREMO se RIUSCIREMO A SUPERARE LO SBARRAMENTO DEL 4% NAZIONALE, sempre se ci aiutate supportando il MOVIMENTO.
    LEGGETE TUTTI, e RIFATEVI GLI OCCHI. Stefano A.

    <<
    La presente legge garantisce che i pazienti affetti da diverse patologie possano avere il diritto ad ottenere, coltivare ed utilizzare la Marijuana (Canapa Indica, Sativa e Ruderi
    alis) per scopi medici laddove il suo utilizzo sia ritenuto appropriato ed è stato raccomandato da un medico che ha determinato che la salute del paziente potrebbe migliorare o trarre sollievo nel trattamento di Cancro, Anoressia, AIDS, Dolori Cronici, Spasticità, Glaucoma, Artrite, Emicrania, Sclerosi Multipla o altre patologie per le quali il medico ne ritenga opportuno l’utilizzo. Inoltre la legge consente di migliorare l’accesso dei pazienti alla Marijuana medica tramite progetti di coltivazione collettive e cooperative. La legge prevede altresì l’utilizzo, la detenzione e la coltivazione libera e senza assistenza della Canapa e dei suoi derivati a tutti i cittadini italiani.

    Limite previsto dalla legge per i cittadini

    Art 1) L’utilizzo della Canapa e dei suoi derivati è consentito nell’ambito dell’uso terapeutico con le finalità di alleviare e contrastare gli effetti di molteplici patologie elencate di seguito: Cancro, Anoressia, AIDS, Dolori Cronici, Spasticità, Glaucoma, Artrite, Emicrania, Sclerosi Multipla. La prescrizione medica rilasciata al paziente che la richiede è valida per un periodo di 12 mesi, e, per l’utilizzo, deve essere fornita dell’apposita marca da bollo da applicare sulla stessa. La prescrizione medica senza la suddetta marca da bollo non può essere utilizzata per l’acquisto della Canapa e dei suoi derivati nei centri autorizzati alla vendita e, inoltre, non ne consente la coltivazione. È inoltre consentito l’utilizzo e la coltivazione della canapa, nelle stesse modalità, per tutti i cittadini senza nessuna assistenza medica ma con l’unico obbligo di acquistare il permesso per la coltivazione e di applicare sullo stesso la marca da bollo che ne attesta l’autenticità.

  2. #62
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    Art 1 Bis) Ogni cittadino può detenere, come da art 1, una quantità massima di Canapa (Canapa indica, sativa e ruderialis), o di sostanze derivanti dalla sua lavorazione, pari a grammi 10 o non superiore al numero di cinque piante coltivabili nella propria abitazione. La detenzione massima di grammi 10 è indicata per il possesso, per persona fisica, oltre il quale non è possibile detenere tali sostanze al di fuori della propria abitazione privata mentre all’interno della stessa la quantità massima detenibile si estende alla quantità prodotta dalla coltivazione di 5 piante. Quindi il computo finale da tenere in considerazione per la massima detenzione sono il prodotto delle 5 piante coltivate più i 10 grammi acquistabili nei centri di vendita autorizzati.

    Per quanto riguarda i derivati della Canapa che non contengono principio attivo non vi è nessun limite nella detenzione. (Esempio di derivati che non contengono principio attivo: lenzuola, saponette, fibra tessile, profumi ecc.) I derivati della canapa che contengono principio attivo rispondono alla stessa regolamentazione prevista per la Canapa.

    Art 1 Ter) I locali pubblici che intendono commerciare e vendere al dettaglio la canapa e i derivati dalla sua lavorazione devono essere in possesso di una regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti. I locali pubblici autorizzati potranno vendere la Canapa e altre sostanze derivate da essa per non più di 10 grammi a persona per giorno solare.

  3. #63
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    Art 1 Quater) Non è consentito l’utilizzo della Canapa nei normali esercizi pubblici ed è altresì vietato commerciare, utilizzare e vendere la canapa e i prodotti derivati nelle adiacenze e in prossimità di Scuole, Asili, Parchi dedicati ai bambini, Piscine pubbliche, palestre. Non rientrano in questa determinata condizione chi utilizza la Canapa o i suoi derivati all’interno di una abitazione privata adiacente o prossima ai luoghi menzionati. L’esercizio pubblico che ha ricevuto l’autorizzazione nel vendere la Canapa e i suoi derivati non può essere fatto oggetto di revoca della licenza o di esproprio forzato per il subentro ex novo nell’area adiacente da altre attività di diversa natura e tipologia

    Art 2) Limiti per i produttori di canapa. Chiunque al di fuori dei casi previsti all’Art.1, 1 Bis, 1 Ter, 1 Quater coltivi e produca la canapa deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Non vi è limite sul numero delle piante e sulla specie coltivabili. Le coltivazioni esterne devono essere accuratamente recintate per impedire l’accesso a persone non autorizzate.

    I prodotti vanno venduti con un certificato di qualità che indichi il luogo di coltivazione e la varietà utilizzata. Le coltivazioni possono esserere sia a ciclo naturale sia a ciclo continuato o forzato. La Canapa segue le regolamentazione degli altri prodotti agricoli escluse le normative presenti in questo articolo.

    Art 3) Ai responsabili di inadempienze ovvero del non rispetto degli articoli 1, 1 Bis, 1 Ter e 1 Quater e Art 2 verranno comminate le seguenti sanzioni amministrative:

    Comma A) per chi detiene, vende, coltiva, commercia, utilizza Canapa e i suoi derivati senza la suddetta prescrizione medica indicata all’Art 1 o senza il permesso munito dell’apposita marca da bollo è applicata la sanzione di Euro 5.000 fino a Euro 20.000 la stessa viene triplicata per chi vende la Canapa e i suoi derivati senza le autorizzazioni necessarie contenute nell’Art 2 ovvero la sanzione applicata è di Euro 15.000 a Euro 60.000.

  4. #64
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    Comma B) Per chi è provvisto della prescrizione medica prevista nell’Art 1 o del permesso autenticato dalla marca da bollo e/o supera i limiti nella detenzione in grammi e nel numero di piante coltivabili previste nell’Art 1 Bis vengono comminate le seguenti sanzioni:

    Euro 500 per ogni pianta aggiuntiva coltivata o detenuta oltre a quelle specificate nell’Art 1 Bis; Euro 2.000 per la detenzione aggiuntiva a quella specificata nell’Art 1 Bis per le sostanze derivati dalla Canapa. Per chi senza l’autorizzazione prevista nell’Art 1 Ter e nell’Art 2 pur essendo in possesso della prescrizione medica o della autorizzazione prevista nell’Art 1 e Art 1 Bis crea abusivamente una coltivazione industriale o un centro commerciale di vendita senza le suddette autorizzazioni vengono comminate le stesse sanzioni previste nel presente Art 3 Coma A.

    Art 4) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    >>

  5. #65
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    vale la pena combattere, lui non è un giovane ma lo è stato!! vai randagio oh infine fumiamo l'erba della giovinezza noi
    Vede meglio un anziano seduto,
    che un giovane in piedi.
    Non importa la grandezza di una canna,
    l'essenziale conta in qualità!!

  6. #66
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    Citazione Originariamente Scritto da Darkmirror Visualizza Messaggio
    vale la pena combattere, lui non è un giovane ma lo è stato!! vai randagio oh infine fumiamo l'erba della giovinezza noi
    MA che minchia dici?? Io sono giovane!
    "Se per vivere devi strisciare, alzati e muori."

  7. #67
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    ahaha randa che t'hanno accoppato mò! vecchioooo

  8. #68
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    Citazione Originariamente Scritto da Randagio Visualizza Messaggio
    MA che minchia dici?? Io sono giovane!
    di sicuro più vecchio di me!!
    Vede meglio un anziano seduto,
    che un giovane in piedi.
    Non importa la grandezza di una canna,
    l'essenziale conta in qualità!!

  9. #69
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    Che tristezza. Deve essere proprio difficile cliccare col mouse e muovere i ditini sulla tastiera
    Io coltivo CANAPA. Il nome "Marijuana" le è stato dato da chi la ritiene una droga.

  10. #70
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    lottiamo fino alla morte!! condivido in pieno il post.

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