Il regime delle perquisioni personali e locali si fonda sull'effetto sopresa e, spesso, sull'iniziativa delle forze dell'ordine, non preceduta da decreti del PM od ordinanze del GIP.
La perquisizione può avvenire - art. 247 c.p.p. - se vi sia fondato sospetto dell'occultamento sulla persona od in luogo di un bene pertinente al reato.
Parimenti l'art. 352 c.p.p. regola le perquisizioni collocandole come atti da compiere nella flagranza di reato, oppure durante la notifica di un'ordinanza che applica una misura privativa della libertà.
Dunque, se una persona non rientra in questi contesti non dovrebbe subire perquisizioni.
La realtà, purtroppo, è sostanzialmente differente in quanto anche in assenza di validi elementi le forze dell'ordine talora le perquisizioni personali avvengono.
In tal caso la persona sottoposta all'accertamento ha diritto di avvertire preventivamente il proprio difensore e/o persona di propria fiducia.
La perquisizione dell'autoveicolo segue le regole che governano la perquisizione di abitazioni e luoghi chiusi ed in tal caso si ha diritto che le persone sopra indicate possano avere il tempo tecnico di presenziare sul luogo.
Di solito in autostrada questo tipo di interventi difficilmente avvengono (se non per casi gravissimi).



Thanks:
Mi piace:
Non mi piace: 

Rispondi Citando

