Si tratta, comunque, di un ulteriore piccolo, ma importante passo, che va assommato alla sentenza del GUP di Padova di cui si faceva menzione in altra sezione.
Credo che si debba insistere sul fatto che la cotlivazione domestica a scopo di uso personale non presenta quel carattere di offensività che ne potrebbe determinare la sanzionabilità.
Voglio dire in modo comprensibile, che se la coltivazione si esuarisce in un contesto assolutamente privatisitico, senza che in alcun modo gli effetti ed il prodotto della stessa si manifestino al di fuori della sfera personale ed intima del coltivatore-detentore-utilizzatore, non vi è pericolo di diffusione, nè alcun allarme sociale.
In assenza di questi elementi (e tenuto conto anche dell'orientamento legislativo europeo, dec. UE 757/GAI72004) la coltivazione ad uso personale non va punita.