Sintetica, quanto esaustiva, appare la decisione della Sesta Sezione della Suprema Corte, pronunziata all'udienza del 10 gennaio 2013 e pubblicata il 5 giugno 2013, n. 24542/13, che riguarda la materia della detenzione di sostanze stupefacenti a fini di uso personale.
Il Collegio, infatti, riformando la sentenza della Corte di Appello di Napoli, ha assolto due giovani, i quali detenevano un campione di cocaina, pari a 2,6 grammi lordi (con un principio attivo del 56%) ed un campione di eroina, pari a grammi 1.14 (contenente un principio a attivo del 40%).
Il giudice di legittimità, nella fattispecie, ha accolto sostanzialmente la tesi difensiva, ravvisando due decisivi profili.
1. Il primo concerne il dato ponderale, nel senso che è stato riconosciuto che i quantitativi (sia netti, che lordi) delle due sostanze detenute rientravano entrambi entro i limiti stabiliti ex lege.
Sullo specifico punto si deve osservare che la Corte di Cassazione utilizza, ad avviso di chi scrive, del tutto impropriamente, l'espressione “dosi medie giornaliere”.
Poiché si vertendo, infatti, in una condotta conclamata di mera detenzione, il paradigma ponderale, direttamente strumentale alla valutazione della capacità diffusiva potenziale della droga sequestrata, avrebbe dovuto essere, invece, ancorato alla quantità massima detenibile e non già alla dose media giornaliera.
Il canone della quantità massima detenibile – che come si ribadisce, attiene al solo principio attivo della sostanza stupefacente - è, infatti, vocazionalmente correlato con condotte e comportamenti “inerti”, categoria nella quale appare collocabile sia la detenzione, che la coltivazione di stupefacenti.
Vale a dire, quindi, che si tratta di condotte che non presentano, in re ipsa, quel carattere necessario proprio della diffusività ex publico dello stupefacente, a seguito di cessione a terzi.
In special modo, la detenzione viene a coniugarsi concettualmente in modo assolutamente naturale con la q.m.d. (criterio di natura composta, in quanto costituito dalla moltiplicazione della d.m.g. - che per la cannabis è pari a mg. 25 – per un coefficiente pari a 20, ottenendosi così mg. 500).
La q.m.d., vera e propria regola ermeneutica, infatti, è stata concepita inizialmente (ed impropriamente) dal legislatore del 2006, come forma di esclusivo canone/limite, atto a stabilire il quantitativo massimo di principio attivo di stupefacente detenibile dal singolo in modo lecito (cioè senza che si ravvisi rilevanza penale) .
Tale criterio ha, via, via, perduto l'originario carattere di elevata assolutezza – che la novella della L. 49/2006 aveva inteso conferirgli – per assumere, invece, una funzione maggiormente orientativa, idonea, cioè, ad aiutare l'interprete a comprendere – di volta in volta - se lo stupefacente posseduto dal cittadino/indagato possa avere una effettiva destinazione ad uso personale o meno.
La d.m.g., a propria volta, invece, ha continuato a mantenere quella sua prerogativa di fungere da metodo utile per potere determinare – sul piano quantistico – la potenzialità di diffusione di compendi droganti, laddove appaia plausibile che gli stessi – in toto od in parte – sia destinati alla collocazione sul mercato illecito in favore di terzi.
2. Il secondo aspetto di rilievo riguarda la circostanza che, nel caso specifico, si era in presenza di una palese e dimostrata – già in sede di merito – condizione di tossicodipendenza in capo ai due imputati.
E', ormai costante indirizzo giurisprudenziale, quello che valorizza alcuni elementi di carattere spiccatamente soggettivo, ai fini della prognosi di destinazione dello stupefacente all'uso personale o meno del detentore.
Specifico rilievo assumono, dunque, esemplificativamente, la capacità economica dell'imputato, così come la prova di una condizione di tossicodipendenza, o, comunque, di costante e cadenzata assunzione della sostanza.
Va osservato, da ultimo, inoltre, che la Corte – implicitamente – ha ritenuto (giudicando illogica la ricostruzione della Corte territoriale in punto a possibile destinazione della droga alla cessione in favore di terzi) teoricamente plausibile che si possa ritenere compatibile con l'uso personale, anche l'ipotesi di una detenzione finalizzata all'uso di gruppo dei possessori.


Rimini, lì 4 luglio 2013

Carlo Alberto Zaina