L'art . 103 pr 309/90 al comma 2 tra l'altro afferma che " le forze di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope".
Dunque estrema discrezionalità che se è' ammissibile per fatti rilevanti non lo è in occasione di vicende modeste.